
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/70 con effetto dal 1° gennaio 1970.
LEGGE REGIONALE 24 giugno 1957, n. 37
G.U.R.S. 28 giugno 1957, n. 33
Contributi a favore dei Comuni siciliani per la realizzazione e sistemazione di villette e giardini pubblici.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/70 con effetto dal 1° gennaio 1970.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/70 con effetto dal 1° gennaio 1970.
E' autorizzata a carico della Regione la concessione a favore dei Comuni della Regione, con popolazione non superiore ai 30 mila abitanti, di contributi per la costruzione o sistemazione di villette o giardini pubblici.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/70 con effetto dal 1° gennaio 1970.
I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore ai LL.PP. nella misura fino all'80% della spesa a favore dei Comuni che non abbiano nell'abitato altre ville o altri giardini pubblici e nella misura fino al 60% negli altri casi.
La misura del contributo può essere elevata fino all'importo della intera spesa per i Comuni con popolazione non superiore a 10 mila abitanti che non abbiano ville o giardini pubblici.
L'importo massimo della spesa ammessa a contributo non può superare le lire cinque milioni.
Il decreto di concessione del contributo ha forza di dichiarazione di pubblica utilità e l'Assessore ai LL.PP. è facultato a dichiararne l'urgenza e la indifferibilità agli effetti dell'art. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/70 con effetto dal 1° gennaio 1970.
I Comuni nel richiedere il contributo sulla base del progetto da essi approntato devono dimostrare di poter provvedere alla differenza della spesa non coperta dal contributo ed assumere impegno a mantenere inalterata la destinazione delle aree a villette o giardini pubblici.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/70 con effetto dal 1° gennaio 1970.
I contributi sono corrisposti anche ratealmente per il pagamento delle indennità di espropriazione e dei lavori in base a stati di avanzamento sui quali sarà operata la trattenuta provvisoria del 10% da liquidare dopo il collaudo che sarà eseguito dall'Assessorato ai LL.PP.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/70 con effetto dal 1° gennaio 1970.
Per i fini della presente legge è autorizzata la spesa di lire 50 milioni da iscriversi in bilancio per l'esercizio 1957-58. Per gli esercizi successivi, sarà provveduto con la legge di bilancio.
L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/70 con effetto dal 1° gennaio 1970.