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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/70 con effetto dal 1° gennaio 1970.

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1957, n. 37

G.U.R.S. 28 giugno 1957, n. 33

Contributi a favore dei Comuni siciliani per la realizzazione e sistemazione di villette e giardini pubblici.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/70 con effetto dal 1° gennaio 1970.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/70 con effetto dal 1° gennaio 1970.

Art. 1

E' autorizzata a carico della Regione la concessione a favore dei Comuni della Regione, con popolazione non superiore ai 30 mila abitanti, di contributi per la costruzione o sistemazione di villette o giardini pubblici.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/70 con effetto dal 1° gennaio 1970.

Art. 2

I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore ai LL.PP. nella misura fino all'80% della spesa a favore dei Comuni che non abbiano nell'abitato altre ville o altri giardini pubblici e nella misura fino al 60% negli altri casi.

La misura del contributo può essere elevata fino all'importo della intera spesa per i Comuni con popolazione non superiore a 10 mila abitanti che non abbiano ville o giardini pubblici.

L'importo massimo della spesa ammessa a contributo non può superare le lire cinque milioni.

Il decreto di concessione del contributo ha forza di dichiarazione di pubblica utilità e l'Assessore ai LL.PP. è facultato a dichiararne l'urgenza e la indifferibilità agli effetti dell'art. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/70 con effetto dal 1° gennaio 1970.

Art. 3

I Comuni nel richiedere il contributo sulla base del progetto da essi approntato devono dimostrare di poter provvedere alla differenza della spesa non coperta dal contributo ed assumere impegno a mantenere inalterata la destinazione delle aree a villette o giardini pubblici.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/70 con effetto dal 1° gennaio 1970.

Art. 4

I contributi sono corrisposti anche ratealmente per il pagamento delle indennità di espropriazione e dei lavori in base a stati di avanzamento sui quali sarà operata la trattenuta provvisoria del 10% da liquidare dopo il collaudo che sarà eseguito dall'Assessorato ai LL.PP.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/70 con effetto dal 1° gennaio 1970.

Art. 5

Per i fini della presente legge è autorizzata la spesa di lire 50 milioni da iscriversi in bilancio per l'esercizio 1957-58. Per gli esercizi successivi, sarà provveduto con la legge di bilancio.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/70 con effetto dal 1° gennaio 1970.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 24 giugno 1957.

LA LOGGIA