Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1972.

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1957, n. 31

G.U.R.S. 12 giugno 1957, n. 30

Concessione di contributi per la costruzione di case comunali.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1972.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1972.

Art. 1

E' autorizzata a carico del bilancio della Regione la spesa di L. 500.000.000 per la concessione, in favore dei Comuni della Regione con popolazione sino a 50.000 abitanti, di contributi in capitale nelle spese occorrenti per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento, l'ampliamento di edifici destinati a sedi municipali.

Nei casi di costruzione di nuovo edificio o di ampliamento il contributo può essere concesso anche per l'acquisto e l'eventuale esproprio del relativo terreno o della relativa area edificabile.

E' autorizzata, altresì, la spesa di L. 200.000.000 per la concessione, in favore dei Comuni della Regione, con popolazione sino a 50.000 abitanti, aventi sede propria, di contributi in capitale da destinarsi alle riparazioni indispensabili ed urgenti delle case comunali esistenti.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1972.

Art. 2

I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore per l'Amministrazione civile e la solidarietà sociale in misura non inferiore al 70 per cento e non superiore al 90 per cento della spesa.

Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti il contributo è concesso nella misura massima.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1972.

Art. 3

Le costruzioni e gli ampliamenti delle case comunali sono eseguiti su aree di proprietà comunali.

Ove il comune non disponga di aree o quelle di cui dispone non siano ritenute idonee, il comune medesimo promuove i procedimenti di espropriazione che si renderanno necessari a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e della legge 8 febbraio 1923, numero 422.

L'approvazione dei progetti tecnici equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le relative opere sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1972.

Art. 4

La spesa prevista dall'articolo 1 della presente legge graverà sull'esercizio finanziario 1957-58.

Per quanto attiene agli esercizi 1958-59 e seguenti sarà provveduto con appositi stanziamenti da approvarsi con le future leggi di bilancio.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1972.

Art. 5

Restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Regione 12 giugno 1954, n. 6.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1972.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 giugno 1957.

LA LOGGIA