
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1972.
LEGGE REGIONALE 10 giugno 1957, n. 31
G.U.R.S. 12 giugno 1957, n. 30
Concessione di contributi per la costruzione di case comunali.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1972.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1972.
E' autorizzata a carico del bilancio della Regione la spesa di L. 500.000.000 per la concessione, in favore dei Comuni della Regione con popolazione sino a 50.000 abitanti, di contributi in capitale nelle spese occorrenti per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento, l'ampliamento di edifici destinati a sedi municipali.
Nei casi di costruzione di nuovo edificio o di ampliamento il contributo può essere concesso anche per l'acquisto e l'eventuale esproprio del relativo terreno o della relativa area edificabile.
E' autorizzata, altresì, la spesa di L. 200.000.000 per la concessione, in favore dei Comuni della Regione, con popolazione sino a 50.000 abitanti, aventi sede propria, di contributi in capitale da destinarsi alle riparazioni indispensabili ed urgenti delle case comunali esistenti.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1972.
I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore per l'Amministrazione civile e la solidarietà sociale in misura non inferiore al 70 per cento e non superiore al 90 per cento della spesa.
Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti il contributo è concesso nella misura massima.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1972.
Le costruzioni e gli ampliamenti delle case comunali sono eseguiti su aree di proprietà comunali.
Ove il comune non disponga di aree o quelle di cui dispone non siano ritenute idonee, il comune medesimo promuove i procedimenti di espropriazione che si renderanno necessari a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e della legge 8 febbraio 1923, numero 422.
L'approvazione dei progetti tecnici equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le relative opere sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1972.
La spesa prevista dall'articolo 1 della presente legge graverà sull'esercizio finanziario 1957-58.
Per quanto attiene agli esercizi 1958-59 e seguenti sarà provveduto con appositi stanziamenti da approvarsi con le future leggi di bilancio.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1972.
Restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Regione 12 giugno 1954, n. 6.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1972.