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LEGGE REGIONALE 13 maggio 1957, n. 27

G.U.R.S. 18 maggio 1957, n. 24

Norme per il personale occorrente al funzionamento delle Commissioni provinciali di controllo e dei relativi uffici di segreteria.

Testo annotato al 13/4/1959

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Ai fini dell'applicazione dell'art. 30, comma 2° , numero 3 e 3° del decreto legislativo del Presidente della Regione 29 ottobre 1955, n. 6 l'Amministrazione regionale può avvalersi di personale dell'Amministrazione dello Stato e di personale dell'Amministrazione centrale della Regione, anche appartenente a ruoli diversi da quelli della Amministrazione civile e delle finanze, indipendentemente dalla specificazione di carriera dei medesimi, destinandolo presso tali Amministrazioni in posizione di comando o di distacco, e per non più di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. (1)

(1)

Con l'art. 1 della L.R. 16/59, le disposizioni di cui all'articolo annotato, sono prorogate di due anni.

Art. 2

I dipendenti dello Stato comandati o distaccati presso l'Amministrazione regionale per l'applicazione dell'art. 30 del decreto legislativo 29 ottobre 1955, n. 6 sono considerati in soprannumero rispetto ai posti dei ruoli dell'Amministrazione regionale. (1)

(1)

Con l'art. 1 della L.R. 16/59, le disposizioni di cui all'articolo annotato, sono prorogate di due anni.

Art. 3

I dipendenti dello Stato del Ministero degli Interni in posizione di comando e distacco presso l'Amministrazione centrale della Regione alla data del 1° luglio 1956 e che in tale data avevano prestato servizio continuativo presso l'Amministrazione predetta per un periodo di almeno tre anni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge debbono dichiarare se intendano optare per il passaggio nei ruoli centrali regionali.

Il termine di tre anni non si applica nei confronti degli invalidi di guerra.

Il personale di cui al presente articolo è inquadrato in soprannumero rispetto al numero complessivo dei posti previsti nel ruolo di inquadramento e resta in tale posizione fino a quando non sarà provveduto all'allargamento degli organici regionali in relazione alle unità optanti. Al personale optante si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 13 maggio 1953, n. 34.

Nella stessa posizione di soprannumero, per il periodo anteriore all'inquadramento di cui al presente articolo, è considerato altresì il personale dello Stato in servizio presso l'Amministrazione centrale della Regione a decorrere dalla data del distacco o comando presso l'Amministrazione predetta.

Gli impiegati in servizio presso la soppressa Direzione regionale della Sanità Pubblica della Sicilia, i quali hanno, entro i termini previsti dalla legge regionale 13 maggio 1953, n. 34, dichiarato formalmente di optare per l'appartenenza ai ruoli centrali regionali, vengono, in virtù della presente legge, inquadrati nei ruoli medesimi.

Art. 4

E' istituito presso l'Amministrazione civile della Regione Siciliana il ruolo organico periferico del personale per le Commissioni provinciali di controllo, secondo la tabella annessa alla presente legge.

Art. 5

Lo stato giuridico ed economico del personale previsto all'articolo precedente ed il suo ordinamento gerarchico sono regolati dalla legge regionale 29 luglio 1950, n. 65 e successive modifiche, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 6

Il personale è classificato nelle seguenti carriere:

- Carriera direttiva;

- Carriera di concetto;

- Carriera esecutiva;

- Carriera del personale ausiliario.

Art. 7

L'assunzione nel ruolo del personale delle prime tre categorie previsto dall'articolo precedente è effettuata mediante pubblico concorso per esami ai gradi iniziali.

L'assunzione del personale ausiliario è effettuata mediante pubblico concorso per titoli, integrato da una prova grafica di scrittura sotto dettato.

Art. 8

Il concorso è indetto con decreto dell'Assessore all'Amministrazione civile, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

Nella prima applicazione della legge, il personale dei posti di gradi non iniziali, previsto dall'articolo 4 viene assunto mediante concorso per esami e per titoli, da bandire entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, e riservato ai dipendenti civili dei ruoli della Regione Siciliana, delle Amministrazioni dello Stato e degli enti locali secondo le modalità e coi requisiti che saranno stabiliti nel bando di concorso.

Art. 10

Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di appositi capitoli di bilancio.

Art. 11

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 maggio 1957.

LA LOGGIA

Tabella

TABELLA ORGANICA DEI RUOLI PERIFERICI DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELLA REGIONE

 Ruolo della carriera direttiva
Direttore di segreteria (equiparato a Direttore di Divisione)   n.    6
Direttore di Sezione .......................................... "     9
Consigliere di prima classe ................................... "    10
Consigliere di seconda classe }
Consigliere di terza classe   } ............................... " 20
                                                                n.   45
 Ruolo della carriera di concetto
Direttore di ragioneria (equiparato a ragioniere principale) .. n.    6
Primo ragioniere .............................................. "     5
Ragioniere .................................................... "     5
Ragioniere aggiunto ........................................... "     5
Vice Ragioniere ............................................... " 10
                                                                n.   31
 Ruolo della carriera esecutiva
Archivista capo ............................................... n.    9
Primo archivista .............................................. "     9
Archivista .................................................... "    12
Applicato ..................................................... "    19
Applicato aggiunto ............................................ " 23
                                                                n.   72
 Ruolo della carriera del Personale ausiliario
Commesso ...................................................... n.    3
Usciere capo .................................................. "     6
Usciere ....................................................... "     9
Inserviente ................................................... " 12
                                                                n.   30
Totale complessivo ............................................ n.  178