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DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.I. 3 giugno 1957, n. 139

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

TESTO COORDINATO (alla legge 29 luglio 2021, n. 108 e con annotazioni alla data 21 luglio 2022)

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 50 della legge 16 maggio 1956, n. 493;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

E' approvato l'unito testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, composto di 121 articoli, visto dal Ministro Segretario di Stato per l'interno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1957

GRONCHI

SEGNI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1957

Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 159 - CARLOMAGNO

TESTO UNICO DELLE LEGGI RECANTI NORME PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(1)

(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 4 agosto 1993, n. 277, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, dall'art. 2, comma 1, della legge 6 maggio 2015, n. 52, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 novembre 2017, n. 165 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 27 maggio 2019, n. 51(2)

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, con arrotondamento all'unità inferiore, ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione; la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore. Le circoscrizioni cui sono assegnati tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali; le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale.

3. Per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.

4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste attribuendo i seggi corrispondenti ai collegi uninominali di cui al comma 2 ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale e sono stati proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77. Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinominali e sono attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, alle liste e alle coalizioni di liste.

(1)

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 35 del 25 gennaio - 9 febbraio 2017 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo annotato, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge n. 52 del 2015, limitatamente alle parole ", ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'art. 83".

(2)

Ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, le modifiche operate dall'art. 2 della predetta legge n. 52/2015, si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 2

(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 e integrato dall'art. 2, comma 2, della legge 6 maggio 2015, n. 52) (1)

1. La elezione nel collegio "Valle d'Aosta", che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.

[1-bis. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettante alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.] (comma abrogato) (2)

(1)

Ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, le modifiche operate dall'art. 2 della predetta legge n. 52/2015, si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 3

(modificato dall'art. 14, comma 1, del D.L.vo 6 settembre 1989, n. 322, dall'art. 1, comma 1, lett. d), della legge 4 agosto 1993, n. 277, sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 6 maggio 2015, n. 52 e modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165) (1)

1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali.

[3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo sono assegnati in collegi plurinominali, nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a nove.] (comma abrogato) (2)

(1)

Ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, le modifiche operate dall'art. 2 della predetta legge n. 52/2015, si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 4

(1)

(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e), della legge 4 agosto 1993, n. 277, dall'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 e modificato dall'art. 2, comma 4, della legge 6 maggio 2015, n. 52 e dall'art. 1, comma 4, della legge 3 novembre 2017, n. 165) (2)

1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale.

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 1 del 4 dicembre 2013-13 gennaio 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo annotato, nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati.

(2)

Ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, le modifiche operate dall'art. 2 della predetta legge n. 52/2015, si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

TITOLO II

ELETTORATO

CAPO I

Elettorato attivo

Art. 5

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 4)

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate dalle disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.

CAPO II

Eleggibilità

Art. 6

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 5)

Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

Art. 7

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 2)

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), b) e c), della legge 11 agosto 1991, n. 271, dall'art. 9 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dall'art. 1, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270)

Non sono eleggibili:

a) [i deputati regionali o consiglieri regionali] (1);

b) i presidenti delle Giunte provinciali;

c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;

e) i capi di Gabinetto dei Ministri;

f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione Siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche;

g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;

h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale. (2)

Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.

Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.

Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.

L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).

Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11.

In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza 11-28 luglio 1993, n. 344, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera annotata.

(2)

Lettera inizialmente abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 429, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66, successivamente il predetto n. 429 è stato soppresso dall'art. 9, comma 1, lett. s), del D.L.vo 31 dicembre 2012, n. 248 e, per l'effetto, la lettera annotata riprende vigore.

Art. 8

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 6, lett. g), e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 3)

(integrato dall'art. 1 della legge 3 febbraio 1997, n. 13)

I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori -, anche in caso di scioglimento anticipato della camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.

I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

Art. 9

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 7)

I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

Art. 10

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 8)

Non sono eleggibili inoltre:

1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta;

2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;

3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra.

Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di Prefettura.

TITOLO III

DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Art. 11

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 9)

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 aprile 1976, n. 136 e integrato dall'art. 2, comma 5, della legge 6 maggio 2015, n. 52) (1)

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.

Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45º giorno antecedente quello della votazione.

I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.

[Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi.] (comma abrogato) (2)

(1)

Ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, le modifiche operate dall'art. 2 della predetta legge n. 52/2015, si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 12

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 13, comma 1°, e 15, prima parte)

Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente.

Art. 13

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534 e sostituito dall'art. 2, comma 6, della legge 6 maggio 2015, n. 52) (1)

1. Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale.

(1)

Ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, le modifiche operate dall'art. 2 della predetta legge n. 52/2015, si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 14

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 6)

(integrato e modificato dall'art. 14 della legge 24 aprile 1975, n. 130, dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 4 agosto 1993, n. 277, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), e i) del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534, integrato dall'art. 1, comma 4, lett. c), della legge 21 dicembre 2005, n. 270, integrato e modificato dall'art. 2, comma 7, della legge 6 maggio 2015, n. 52 e integrato dall'art. 1, comma 6, della legge 3 novembre 2017, n. 165) (1)

I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare [candidature nei collegi uninominali o] (parole soppresse) (2) liste di candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali, debbono depositare presso il Ministero dell'interno [il proprio statuto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e] (parole soppresse) (3) il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere  [le candidature nei collegi uninominali o] (parole soppresse) (2) le liste medesime nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato nonchè, ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonchè le relative attribuzioni.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni, [sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali] (parole soppresse) (4) sia che si riferiscano a liste, identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti.

 Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica.

Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.

Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.

Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

(1)

Ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, le modifiche operate dall'art. 2 della predetta legge n. 52/2015, si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 14

(introdotto dall'art. 1, comma 5, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, sostituito dall'art. 2, comma 8, della legge 6 maggio 2015, n. 52 e dall'art. 1, comma 7, della legge 3 novembre 2017, n. 165) (1)

1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dichiarare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. Nell'effettuare il collegamento in una coalizione, i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, presenti in circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, dichiarano in quali dei collegi uninominali della rispettiva circoscrizione presentano il medesimo candidato con altri partiti o gruppi politici della coalizione.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale, che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi.

(1)

Ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, le modifiche operate dall'art. 2 della predetta legge n. 52/2015, si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 15

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 1º, 2º e 3º, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 7)

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge 23 aprile 1976, n. 136, dall'art. 6, comma 1, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 e integrato dall'art. 38-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108)

Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44º e non oltre le ore 16 del 42º giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.

Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea.

Art. 16

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 16, comma 3º e 4º, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 8)

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), della legge 23 aprile 1976, n. 136, dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534 e integrato dall'art. 1, comma 8, della legge 3 novembre 2017, n. 165)

Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.

Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso. Qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleta, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.

Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile [con quello che abbiano presentato] (parole soppresse) (1): a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti. Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma.

Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti [delle candidature e] (parole soppresse) (2) delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti [delle candidature e] (parole soppresse) (2) delle liste che vi abbiano interesse.

(1)

Parole soppresse dell'art. 2, comma 1, lett. b), della legge 4 agosto 1993, n. 277.

Art. 17

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 9)

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e) e f) della legge 23 aprile 1976, n. 136, integrato all'art. 1, comma 1, lett. d), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534, modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 6 maggio 2015, n. 52 e integrato dall'art. 1, comma 9, della legge 3 novembre 2017, n. 165) (1)

All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale [delle candidature nei collegi uninominali e] (parole soppresse) (2) delle liste di candidati nei collegi plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione e dei relativi documenti.

La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36º giorno antecedente quello della votazione.

Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il 33º giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.

(1)

Ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, le modifiche operate dall'art. 2 della predetta legge n. 52/2015, si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 18

(sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge 4 agosto 1993, n. 277, integrato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 29 gennaio 1994, n. 73, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 162 e abrogato dall'art. 6, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270)

[1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14, L. 21 marzo 1990, n. 53.

5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.]

Art. 18

(aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. d), della legge 4 agosto 1993, n. 277, modificato dall'art. 1, comma 2, del D.L. 29 gennaio 1994, n. 73, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 162, sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 e modificato e integrato dall'art. 2, comma 10, della legge 6 maggio 2015, n. 52 e dall'art. 1, comma 10, della legge 3 novembre 2017, n. 165) (1)

1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. (2)

1-bis. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell'articolo 14-bis, queste presentano, salvo quanto stabilito all'ultimo periodo del presente comma, il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tale fine, l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta per accettazione dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate che presentano il candidato. Nelle liste di candidati presentate in un collegio plurinominale in cui partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute presentano separatamente proprie candidature nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, queste sono indicate separatamente e sono specificamente sottoscritte dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. [Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14.] (periodo soppresso) (3) In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica. (4)

2-bis. I candidati nei collegi uninominali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista è tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, a pena di inammissibilità. Per ogni candidato devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e il collegio per il quale viene presentato.

3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due nè superiore a quattro. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.

3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis).

3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile.

(1)

Ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, le modifiche operate dall'art. 2 della predetta legge n. 52/2015, si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

(2)

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165, per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della predetta legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al comma annotato, è ridotto alla metà; successivamente con l'art. 1, comma 1123, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il predetto numero delle sottoscrizioni, è ridotto a un quarto.

Art. 19

(sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), della legge 4 agosto 1993, n. 277, modificato dall'art. 1, comma 7, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, dall'art. 2, comma 11, della legge 6 maggio 2015, n. 52 e sostituito dall'art. 1, comma 11, della legge 3 novembre 2017, n. 165) (1)

1. Nessun candidato può presentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullità.

2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, a pena di nullità.

3. Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità.

4. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque.

5. Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale.

6. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità.

(1)

Ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, le modifiche operate dall'art. 2 della predetta legge n. 52/2015, si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 20

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, comma 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º, L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 10, comma 1º e 2º, e 36 e L. 31 ottobre 1955, n. 1064, artt. 2 e 3)

(modificato dall'art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, dall'art. 4, comma 1, dall'art. 6, commi 1 e 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271, dall'art. 2, comma 1, lett. f), della legge 4 agosto 1993, n. 277, integrato dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534, modificato dall'art. 2, comma 12, della legge 6 maggio 2015, n. 52 e integrato e modificato dall'art. 1, comma 12, della legge 3 novembre 2017, n. 165) (1)

Le liste dei candidati nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali [o le candidature nei collegi uninominali] (parole soppresse) (2) devono essere presentati, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo della regione dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

Insieme con le liste dei candidati [o le candidature nei collegi uninominali] (parole soppresse) (2) devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, [i certificati di nascita, o documenti equipollenti] (parole abrogate) (3) i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione [delle candidature nei collegi uninominali e] (parole soppresse) (2) della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori. [alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18] (parole soppresse) (2)

Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione. [e, per le candidature nei collegi uninominali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi] (parole soppresse) (2)

I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata. [Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali.] (periodo soppresso) (4)

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati [né più di una candidatura di collegio uninominale] (parole soppresse)  (2)

Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati [o della candidatura nei collegi uninominali] (parole soppresse) (2) deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'Interno la lista [o la candidatura nei collegi uninominali] (parole soppresse) (2) intenda distinguersi [anche agli effetti del recupero dei voti residui del Collegio unico nazionale] (parole abrogate) (5)

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.

Il Ministero dell'interno, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione nel proprio sito internet il fac-simile dei moduli con cui possono essere depositati le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi precedenti.

(1)

Ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, le modifiche operate dall'art. 2 della predetta legge n. 52/2015, si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

(3)

Parole abrogate dall'art. 6, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 277.

(5)

Parole abrogate dall'art. 2, comma 1, lett. f), della legge 4 agosto 1993, n. 277.

Art. 21

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 12, ultimo comma, e L. 16 febbraio 1956, n. 493, art. 10, ultimo comma)

(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. f), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534, modificato dall'art. 6, comma 6, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, dall'art. 2, comma 13, della legge 6 maggio 2015, n. 52 e integrato dall'art. 1, comma 13, della legge 3 novembre 2017, n. 165) (1)

La Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quella designata ai sensi dell'art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione [delle candidature nei collegi uninominali e] (parole soppresse) (2) delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa [a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e] (parole soppresse) (2) a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.

(1)

Ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, le modifiche operate dall'art. 2 della predetta legge n. 52/2015, si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 22

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, secondo periodo, nn. 1, 2, 3 e 4, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 11)

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m), della legge 23 aprile 1976, n. 136, integrato dall'art. 1, comma 1, lett. h), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534, dall'art. 6, comma 7, lett. d), della legge 21 dicembre 2005, n. 270, modificato e integrato dall'art. 2, comma 14, della legge 6 maggio 2015, n. 52 e dall'art. 1, commi 14 e 15, della legge 3 novembre 2017, n. 165) (1)

L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione [delle candidature nei collegi uninominali e] (parole soppresse) (2) delle liste dei candidati:

1) ricusa [le candidature nei collegi uninominali e] (parole soppresse) (2) le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17;

1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14, primo comma;

1-ter) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio programma elettorale ai sensi dell'articolo 14-bis;

2) ricusa [le candidature nei collegi uninominali e] (parole soppresse) (2) le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli artt. 14, 15 e 16;

3) verifica se [le candidature nei collegi uninominali e] (parole soppresse) (2) le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo [e al quarto] (parole soppresse) (3) periodo del medesimo comma;

4) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e [dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e] (parole soppresse) (2) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

5) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e [dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e] (parole soppresse) (2) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25º anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita; o documento equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;

6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista e dei candidati in ciascun collegio uninominale all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19 e comunica eventuali irregolarità agli Uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:

a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;

b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;

6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente:

a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;

b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;

[7) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio.] (punto abrogato) (4)

I delegati [di ciascun candidato nei collegi uninominali e] (parole soppresse) (2) di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati [dei candidati nei collegi uninominali e] (parole soppresse) (2) delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale, resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione.

(1)

Ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, le modifiche operate dall'art. 2 della predetta legge n. 52/2015, si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 23

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 12)

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m), della legge 23 aprile 1976, n. 136 e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. h), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534)

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati [dei candidati nei collegi uninominali e] (parole soppresse) (1) di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati [dei candidati nei collegi uninominali e] (parole soppresse) (1) di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.

Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.

L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi.

Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Art. 24

(sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. i), n. 9, del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534, modificato dall'art. 6, comma 9, lett. b) ed e), della legge 21 dicembre 2005, n. 270, dall'art. 2, comma 15, della legge 6 maggio 2015, n. 52 e dall'art. 1, comma 16, della legge 3 novembre 2017, n. 165) (1)

L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

[1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio;] (numero abrogato) (2)

2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonchè, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione, comprese le liste presentate con le modalità di cui all'articolo 18-bis, comma 1-bis, ultimo periodo, che sono inserite, ai fini di cui al periodo successivo, in un più ampio riquadro che comprende anche le altre liste collegate. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

3) comunica ai delegati di lista [e di candidato nei collegi uninominali] (parole soppresse) (3) le definitive determinazioni adottate;

4) trasmette immediatamente alla prefettura del comune capoluogo di regione le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);

5) provvede, per mezzo della prefettura del comune capoluogo di regione, alla stampa  - su [distinti] (parola soppressa) (4) manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - [dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e] (parole soppresse) (5) delle liste nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni inclusi nei collegi plurinominali per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

Art. 25

(1)

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 1º, 2º e 3º, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 14)

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. o), della legge 23 aprile 1976, n. 136, modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. l), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534 e dall'art. 38-bis, comma 1, lett. b), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108)

Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione,  i delegati di cui [all'art. 18 e] (parole soppresse) (2) all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti [del candidato nel collegio uninominale o] (parole soppresse) (2) della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma del presente articolo non sono necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma, o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata e i documenti siano trasmessi mediante posta elettronica certificata.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

Per lo svolgimento del loro compito i delegati [dei candidati nei collegi uninominali e] (parole soppresse) (2) di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito [delle candidature nei collegi uninominali e] (parole soppresse) (2) delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti [dei candidati nei collegi uninominali e] (parole soppresse) (2) di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito [delle candidature nei collegi uninominali e] (parole soppresse) (2) delle liste.

(1)

In ordine alla semplificazione in materia di designazione dei rappresentanti di lista nell'ambito delle operazioni elettorali dell'anno 2021, si rimanda all'art. 1-bis, comma 1, del D.L. 5 marzo 2021, n. 25, convertito dalla legge 3 maggio 2021, n. 58.

Art. 26

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 4º e 5º)

(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. m), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534)

Il rappresentante [di ogni candidato nel collegio uninominale e] (parole soppresse) (1) di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Art. 27

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 18, comma 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 15, comma 1º)

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. p), della legge 23 aprile 1976, n. 136 e abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299)

[Entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a cura del Sindaco, sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il trentaseiesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando, che è staccato dal presidente dell'Ufficio elettorale di sezione all'atto dell'esercizio del voto.

Per l'elettore residente nel Comune, la consegna del certificato è effettuata a domicilio ed è constatata mediante ricevuta dell'elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio con lui convivente.

Quando il certificato sia rifiutato o la persona, alla quale è fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo redige apposita dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune, i certificati sono rimessi dall'ufficio comunale, per tramite del Sindaco del Comune di loro residenza, se questa sia conosciuta.

Per i militari delle Forze armate e gli appartenenti a corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino servizio fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, i comandanti dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al Sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguirne poi, immediatamente, la consegna agli interessati.]

Art. 28

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 18, comma 6º, 7º, 8º e 9º, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 15, comma 2º)

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. q), della legge 23 aprile 1976, n. 136, dall'art. 2, comma 2, del D.L. 2 maggio 1989, n. 157 convertito dalla legge 30 giugno 1989, n. 244 e abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299)

[Gli elettori che non abbiano ricevuto a domicilio, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, i certificati elettorali, possono personalmente ritirarli, a decorrere dall'ottavo giorno precedente quello dell'elezione, fino alla chiusura delle operazioni di votazione, presso l'Ufficio comunale, che all'uopo rimarrà aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19, e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni. Della consegna si fa annotazione in apposito registro.

Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino alla chiusura delle operazioni di votazione, e previa annotazione in apposito registro, di ottenerne dal Sindaco un altro, munito di speciale contrassegno, sul quale dev'essere dichiarato che trattasi di duplicato.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della Commissione elettorale circondariale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati.]

Art. 29

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 19)

(modificato dall'art. 2, comma 2, del D.L. 2 maggio 1989, n. 157 convertito dalla legge 30 giugno 1989, n. 244)

La Commissione elettorale circondariale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

Art. 30

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 20, e L. 16 maggio 1956, n. 493, articoli 22, comma 1º e 3º, lett. a), 13, n. 5, e 14, comma 2º)

(modificato dall'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244, di conversione del D.L. 2 maggio 1989, n. 157, integrato dall'art. 1, comma 1, lett. n), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534, modificato dall'art. 6, comma 12, lett. c) e d), della legge 21 dicembre 2005, n. 270, dall'art. 2, comma 16, della legge 6 maggio 2015, n. 52 e integrato dall'art. 1, comma 17, della legge 3 novembre 2017, n. 165) (1)

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;

3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51;

4) [tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e] (parole soppresse) (2) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;

5) i verbali di nomina degli scrutatori;

6) le designazioni dei rappresentanti [dei candidati nel collegio uninominale e] (parole soppresse) (3) di lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma;

7) i pacchi delle schede che al Sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32;

9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;

10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.

(1)

Ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, le modifiche operate dall'art. 2 della predetta legge n. 52/2015, si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 31

(modificato dall'art. 2, comma 1, lett. h), della legge 4 agosto 1993, n. 277, modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. o), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534, sostituito dall'art. 1, comma 8, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, modificato dall'art. 1, comma 1, del D.L. 8 marzo 2006, n. 75, convertito dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sostituito dall'art. 2, comma 17, della legge 6 maggio 2015, n. 52 e dall'art. 1, comma 18, della legge 3 novembre 2017, n. 165) (1)

1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni delle liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.

2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.

3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonchè i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.

4. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonchè i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale. L'ordine delle coalizioni e delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24.

5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: "Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa collegato. Se è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto è espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio".

6. Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna.

(1)

Ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, le modifiche operate dall'art. 2 della predetta legge n. 52/2015, si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 32

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 22)

(modificato dall'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70)

I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno.

Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassettine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico.

Art. 33

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 23, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 17)

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. r), della legge 23 aprile 1976, n. 136, e dall'art. 1, comma 1, lett. p) del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534)

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perché, ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo d'apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.

La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione.

Art. 34

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1º, primo periodo, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 1º)

(modificato dall'art. 8, comma 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53)

In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e di un segretario.

Art. 35

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1º, secondo periodo e comma 2º, 3º, 4º e 5º, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 2º e 3º)

La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38.

L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello, è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il Presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.

Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli Uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di Pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

Art. 36

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 25, comma 1º, 2º e 3º, e L. 16 maggio 1956, n. 493, articoli 19 e 20)

(abrogato dall'art. 8, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95)

[Fra il ventesimo ed il decimo giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, sentiti i rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se già designati, deve procedere alla nomina degli scrutatori tra gli elettori del Comune che siano idonei alle funzioni di scrutatori, purchè in possesso almeno del titolo di studio della licenza elementare.

Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della Commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

Se il Comune sia retto da un commissario, questi procede, sentiti i rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se già designati, alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale.

Ai nominati, il Sindaco o il commissario notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale].

Art. 37

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 26, comma 1º)

(abrogato dall'art. 8, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95)

[Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale, dal presidente di esso, fra gli elettori residenti nel Comune che sappiano leggere e scrivere preferibilmente nelle categorie seguenti:

1) funzionari appartenenti al personale delle Cancellerie degli Uffici giudiziari;

2) notai;

3) impiegati o pensionati dello Stato e degli Enti locali;

4) ufficiali giudiziari].

Art. 38

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 20)

(modificato dall'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249)

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle comunicazioni e dei trasporti e della navigazione;

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; (1)

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

(1)

Lettera inizialmente abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 429, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66, successivamente il predetto n. 429 è stato soppresso dall'art. 9, comma 1, lett. s), del D.L.vo 31 dicembre 2012, n. 248 e, per l'effetto, la lettera annotata riprende vigore.

Art. 39

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, articoli 24, ultimo comma, 25, ultimo comma, 26, secondo comma, e 27, e L. 16 maggio 1956, n. 93, art. 21)

(abrogato dall'art. 1 della legge 22 maggio 1970, n. 312)

[Al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal Comune, nel quale l'Ufficio ha sede, un onorario giornaliero di lire 3000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 5º dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali di grado superiore al 5º spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito.

A ciascuno degli scrutatori ed al segretario il Comune, nel quale ha sede l'Ufficio elettorale, deve corrispondere l'onorario giornaliero di lire 2000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 7º dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali di grado superiore al 7º spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito.

Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposti dal Comune ai presidenti dei seggi, agli scrutatori ed ai segretari sono rimborsate dallo Stato].

Art. 40

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 28, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 1º)

(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. q) del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534)

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti [dei candidati nei collegi uninominali e] (parole soppresse) (1) di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 41

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 29, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 19, comma 2º)

(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. r) del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534)

Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti [dei candidati nei collegi uninominali e] (parole soppresse) (1) delle liste dei candidati.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38.

TITOLO IV

DELLA VOTAZIONE

Art. 42

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 30 e 36, comma 2º, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 13, n. 5)

(integrato dall'art. 2, comma 1, lett. a), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534 e modificato dall'art. 2, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62)

La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico. [, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne.] (parole soppresse) (1)

La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti [dei candidati nei collegi uninominali e] (parole soppresse) (2) di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti.

Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.

Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati [, nonché due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali] (parole soppresse) (3) devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

Art. 43

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 32)

Salvo le eccezioni previste dagli artt. 44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.

E' assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Art. 44

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 33)

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

Art. 45

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 34, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 22, comma 3º, lettera a), e 28, comma 1º)

(integrato e modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), e b), della legge 4 agosto 1993, n. 277, integrato dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534 e modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62)

Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed] appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa. (1)

Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30.

[Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.] (comma abrogato) (2)

Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica.

(1)

Ai sensi dell'art. 5 della legge 21 aprile 1976, n. 136 è abolita l'appendice, sulla quale andava apposto il numero progressivo di ciascuna scheda, nonchè la gommatura sul lembo di chiusura.

Art. 46

(sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. c), della legge 4 agosto 1993, n. 277 e modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 16 aprile 2002, n. 62)

1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.

2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma.

3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.

Art. 47

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 36, comma 1º e 3º)

Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli artt. 48, 49, 50 e 51.

Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.

Art. 48

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 37)

(modificato dall'art. 7, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271, modificato e integrato dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534, modificato dall'art. 6, comma 17, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 e dall'art. 2, comma 18, della legge 6 maggio 2015, n. 52) (1)

Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano, previa presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purchè siano elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

(1)

Ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, le modifiche operate dall'art. 2 della predetta legge n. 52/2015, si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 49

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 38)

(modificato dall'art. 1 D.L. 8 maggio 1981, n. 186, convertito in legge 4 luglio 1981, n. 349 e dall'art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271)

I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel Comune, in cui si trovano per causa di servizio.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

E' vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.

La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

Art. 50

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 23)

(modificato dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge 25 maggio 1993, n. 160)

I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti:

a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;

b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.

I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione.

Art. 51

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 1º, 2º e 3º)

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'Istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'Istituto stesso.

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 30, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Art. 52

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 4º)

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazioni di 500.

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Art. 53

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, comma 5º e 6º)

(modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534, dall'art. 6, comma 18, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 e dall'art. 2, comma 19, della legge 6 maggio 2015, n. 52) (1)

Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nel cui collegio plurinominale è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, [e dei candidati] (parole soppresse) (2) se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

(1)

Ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, le modifiche operate dall'art. 2 della predetta legge n. 52/2015, si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 54

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 22, ultimo comma)

(abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299)

[Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche della attestazione di cui alla lettera b) del terzo comma dell'art. 51 che, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.]

Art. 55

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 39)

(modificato dall'art. 21 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e modificato e integrato dall'art. 1 della legge 5 febbraio 2003, n. 17)

Gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e succesive modificazioni.

Art. 56

(sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271)

1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

Art. 57

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 40, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 25)

(modificato dall'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244)

Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, sono indicati gli estremi del documento.

Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:

a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;

b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;

c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia.

In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104.

L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 66.

Art. 58

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 41)

(modificato dall'art. 3, comma 1, lett. d), della legge 4 agosto 1993, n. 277, modificato e integrato dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534, modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, dall'art. 1, comma 1-bis, del D.L. 8 marzo 2006, n. 75, convertito dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, dall'art. 2, comma 20, della legge 6 maggio 2015, n. 52 e integrato e modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 3 novembre 2017, n. 165) (1)

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e, annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode, la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.

L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata, stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna.

Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

[Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.] (comma abrogato) (2)

(1)

Ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, le modifiche operate dall'art. 2 della predetta legge n. 52/2015, si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 59

(1)

(sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534 e dall'art. 1, comma 20, della legge 3 novembre 2017, n. 165)

1. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate, oltre alle schede nulle, le schede bianche.

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 1 del 4 dicembre 2013-13 gennaio 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo annotato, nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati.

Art. 59

(introdotto dall'art. 2, comma 21, della legge 6 maggio 2015, n. 52 e modificato dall'art. 1, comma 21, della legge 3 novembre 2017, n. 165) (1)

1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.

[4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e scrive il nominativo di uno o più candidati sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno di altra lista o di altre liste, il voto è nullo.] (comma abrogato) (2)

[5. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato capolista di altra lista, il voto è nullo.] (comma abrogato) (2)

6. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo comma, e al presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.

(1)

Ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, le disposizioni di cui all'art. 2 della predetta legge n. 52/2015 di introduzione dell'articolo annotato, si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 60

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 42, comma 3º, 4º, 7º, 9º, 10º e 12º e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 26)

(abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. f), della legge 4 agosto 1993, n. 277)

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia la possibilità di confusione fra più candidati.

Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

Le preferenze per candidati compresi in liste di altri Collegi sono inefficaci.

Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Collegio sono nulle. Rimangono valide le prime].

Art. 60

(aggiunto dall'art. 5 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 successivamente abrogato dall'art. 3, comma 1 lett. f), della legge 4 agosto 1993, n. 277)

[1. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno; si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo].

Art. 61

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 42, comma 5º e 13º, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 27)

(abrogato dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200)

[L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali preferenze sono efficaci purchè siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono sulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente].

Art. 62

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 43)

(modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534 e dall'art. 6, comma 20, della legge 21 dicembre 2005, n. 270)

Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'Ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

Art. 63

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 44)

(modificato dall'art. 2, comma 1, lett. h), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534 e dall'art. 6, comma 21, della legge 21 dicembre 2005, n. 270)

Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata", aggiungendo la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue [e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata, (parole abrogate)  nonché col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'art. 58, è annotata la consegna della nuova scheda.

Art. 64

(sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. g), della legge 4 agosto 1993, n. 277, dall'art. 1, comma 3, della legge 16 aprile 2002, n. 62 e modificato dall'art. 6, comma 22, della legge 21 dicembre 2005, n. 270)

1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare l'urna e la scatola recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

5. E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Art. 64

(introdotto dall'art. 1, comma 4, della legge 16 aprile 2002, n. 62 e modificato dall'art. 6, comma 23, della legge 21 dicembre 2005, n. 270)

1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

Art. 65

(L. 6 febbraio 1948, n. 29, art. 26, comma 7º, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 28, comma 1º e 2º)

(abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. h), della legge 4 agosto 1993, n. 277)

[Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore quattordici; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto].

Art. 66

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 46)

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.

Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

TITOLO V

DELLO SCRUTINIO

Art. 67

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 47, L. 6 febbraio 1948, n. 29, art. 26, comma 8º, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 28, ultimo comma)

(modificato dall'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244, dall'art. 3, comma 1, lett. a), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534, dall'art. 1, comma 5, della legge 16 aprile 2002, n. 62, dall'art. 6, comma 24, lett. b), della legge 21 dicembre 2005, n. 270 e dall'art. 3, comma 1, lett. c) e d), della legge 6 maggio 2015, n. 52)

Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, dalle liste di cui agli artt. 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio.

Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti [dei candidati nei collegi uninominali e] (parole soppresse) (1) delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.

Art. 68

(sostituito dall'art. 10, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271, modificato e integrato dall'art. 4, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 277, dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534, modificato dall'art. 6, comma 25, lett. b), della legge 21 dicembre 2005, n. 270, integrato dall'art. 2, comma 22, della legge 6 maggio 2015, n. 52 e modificato e integrato dall'art. 1, comma 22, della legge 3 novembre 2017, n. 165) (1)

[1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.] (comma abrogato) (2)

[2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.] (comma abrogato) (2)

3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. [per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale] (parole soppresse) (3) Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna [contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale] (parole soppresse)  (3) e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Prende altresì nota dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste.

3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

[5. E' vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista]. (comma abrogato). (4)

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. [Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere]. (periodo abrogato) (5)

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. [La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.] (periodo soppresso) (6)

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

8-bis. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni di cui al precedente periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate nel verbale.

(1)

Ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, le modifiche operate dall'art. 2 della predetta legge n. 52/2015, si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

(4)

Comma abrogato dall'art. 3, comma 1 del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534.

(5)

Periodo abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534.

Art. 69

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 29)

(integrato dall'art. 1, comma 1-ter, del D.L. 8 marzo 2006, n. 75, convertito dalla legge 20 marzo 2006, n. 121)

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui [all'art. 60 e] (parole soppresse) (1) all'articolo seguente.

Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso.

(1)

Parole soppresse dall'art. 3, comma 1, lett. c), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534.

Art. 70

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 51, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 30)

(integrato e modificato dall'art. 1, comma 23, della legge 3 novembre 2017, n. 165)

Salve le disposizioni di cui agli artt. 58, 59, [60,] (parola abrogata) (1) 61 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni chiaramente riconoscibili, tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far identificare il proprio voto.

Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'art. 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli artt. 45 e 46.

(1)

Parola abrogata dall'art. 3, comma 1, lett. d), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534.

Art. 71

(T. U. febbraio 1948, n. 26, artt. 46, comma 1º, e 50, comma 3º, prima parte, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 31, comma 1º)

(modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), della legge 4 agosto 1993, n. 277, dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534, dall'art. 6, comma 26, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, integrato dall'art. 2, comma 23, della legge 6 maggio 2015, n. 52 e modificato dall'art. 1, comma 24, della legge 3 novembre 2017, n. 165) (1)

Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87 sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;

2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale [e dei voti per i candidati nel collegio uninominale] (parole soppresse) (2) contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76.

I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.

(1)

Ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, le modifiche operate dall'art. 2 della predetta legge n. 52/2015, si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 72

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 50 comma 3º e 4º, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 32)

(integrato dall'art. 3, comma 1, lett. f), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534)

Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza [appendice o numero o] (parole soppresse) (1) bollo o firma dello scrutatore;

d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

[Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.] (comma abrogato) (2)

I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti [dei candidati nel collegio uninominale e] (parole soppresse) (3) di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella Cancelleria della Pretura, ai sensi del quinto comma dell'art. 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

(1)

Parole soppresse dall'art. 3, comma 1, lett. c), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534.

Art. 73

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, articoli 50, ultimo comma, 52, 49 e 47, n. 4, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 28, ultimo comma)

(modificato e integrato dall'art. 3, comma 1, lett. g), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534, modificato dall'art. 1, comma 6, della legge 16 aprile 2002, n. 62, dall'art. 6, comma 28, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 e dall'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Le operazioni di cui all'art. 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.

Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del lunedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'art. 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti [dei candidati nel collegio uninominale e] (parole soppresse) (1) di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori.

La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al Cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 75.

Art. 74

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 26, ultimo comma, 47, ultimo comma, 49, ultimo comma, 50, comma 5º, e 53, primo comma)

(integrato dall'art. 3, comma 1, lett. h), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534)

Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti [dei candidati nel collegio uninominale e] (parole soppresse) (1) delle liste presenti.

Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste) [o ai candidati] (parole soppresse) (1) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

Il verbale è atto pubblico.

Art. 75

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 53, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 33)

(integrato dall'art. 12, comma 1, della legge 16 gennaio 1992, n. 15, dall'art. 3, comma 1, lett. i), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534 e modificato dall'art. 6, comma 30, lett. b), della legge 21 dicembre 2005, n. 270)

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Prefettura, tramite il Comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti [dei candidati nel collegio uninominale e] (parole soppresse) (1) delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al 3º comma dell'art. 72 alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

La Cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltro alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonché della cassetta, dell'urna, dei plichi e degli altri documenti di cui all'art. 73.

L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella Segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'art. 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'Ufficio della sezione, al Pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della Pretura e la propria firma e redige verbale della consegna.

Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.

[Il Pretore invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad assistere, ove lo credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del plico contenente le liste, indicato nell'art. 67, n. 2, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di un estratto delle liste, da lui vistato in ciascun foglio, e in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato.] (comma abrogato) (2)

[Gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste intervenuti possono apporre su ciascun foglio la loro firma.] (comma abrogato) (2)

[L'estratto è trasmesso, non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della votazione, al Sindaco del Comune dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito, per quindici giorni, nella Segreteria, dandone pubblico avviso mediante manifesto. Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prendere conoscenza dell'estratto.] (comma abrogato)  (2).

Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 2º, 3º e 4º comma del presente articolo, il Presidente della Corte di appello o del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dallo Stato.

(2)

Comma abrogato dall'art. 3 del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534.

Art. 76

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 54, comma 1º, n. 1, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 34)

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli artt. 59, [60, 61,] (parole abrogate) (1) 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto dell'art. 81.

Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione.

(1)

Le parole "60" e "61" sono state rispettivamente abrogate dall'art. 3 comma 1, lett. l), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534 e dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200.

Art. 77

(sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. c), della legge 4 agosto 1993, n. 277, dall'art. 1, comma 11, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, modificato e integrato dall'art. 2, comma 24, della legge 6 maggio 2015, n. 52 e sostituito dall'art. 1, comma 25, della legge 3 novembre 2017, n. 165) (1)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;

b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età;

c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione, l'Ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis;

d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;

e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;

f) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;

g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;

h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

i) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonchè il totale dei voti validi della circoscrizione.

(1)

Ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, le modifiche operate dall'art. 2 della predetta legge n. 52/2015, si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 78

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 55)

(abrogato dall'art. 4, comma 1, lett. d), della legge 4 agosto 1993, n. 277)

[Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dal numero 6) del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto le cifre più elevate].

Art. 79

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 56, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 34, comma 1º, n. 2)

(integrato e modificato dall'art. 3, comma 1, lett. m), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534 e modificato dall'art. 6, comma 31, lett. a), della legge 21 dicembre 2005, n. 270)

L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art. 76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste della circoscrizione.

Nessun elettore può entrare armato.

L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti [dei candidati nei collegi uninominali e] (parole soppresse) (1) delle liste dei candidati.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'art. 26, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti dei candidati [nei collegi uninominali e] (parole soppresse) (1) delle liste dei candidati.

Art. 80

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 57)

(abrogato dall'art. 4, comma 1, lett. d), della 4 agosto 1993, n. 277)

[Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria della Camera dei deputati nonchè alle singole Prefetture che la portano a conoscenza del pubblico].

Art. 81

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 58, e L. 16 maggio 1956, n. 493, articoli 6, comma 1º, e 35, n. 4)

(integrato dall'art. 3, comma 1, lett. n), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534)

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti [dei candidati nei collegi uninominali e] (parole soppresse) (1) di lista presenti.

[Nel verbale deve specificarsi il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati, nonchè il numero dei voti residuali di ciascuna lista e l'indicazione del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno, con il quale ogni singola lista è contraddistinta, e del relativo partito o gruppo politico organizzato]. (comma abrogato) (2)

[Nel verbale debbono essere inoltre indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità del numero 6) dell'art. 77]. (comma abrogato) (3)

Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonchè tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

[L'organo di verifica dei poteri accerta anche, agli effetti dell'art. 86, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami.] (comma abrogato) (3)

Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale.

(2)

Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 277.

(3)

Comma abrogato dall'art. 3 del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534.

Art. 82

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 40)

Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo precedente alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 83

(1) (2)

(sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. a), della legge 4 agosto 1993, n. 277, integrato dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2005, n. 47, sostituito dall'art. 1, comma 12, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52, dall'art. 1, comma 26, della legge 3 novembre 2017, n. 165 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 27 maggio 2019, n. 51(3)

1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, fatto salvo, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, quanto previsto alla lettera e);

d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c);

e) individua quindi:

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore;

2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonchè le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore;

f) procede al riparto dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta; a tale fine, detrae i [231] (parola soppressa) (4) seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b), e procede al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e) del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, primo comma. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e) del presente comma per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

g) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nonchè fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera f) del presente comma. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

h) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera e). A tale fine determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera f). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera f). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

i) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera g), primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera h). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera g). Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera g). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 1 del 4 dicembre 2013-13 gennaio 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, n. 5 e del comma 2, dell'articolo annotato, nel testo precedente alla modifica operata della legge 6 maggio 2015, n. 52.

(2)

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 35 del 25 gennaio - 9 febbraio 2017 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 5 dell'articolo annotato, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015.

(3)

Ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, le modifiche operate dall'art. 2 della predetta legge n. 52/2015, si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 83

(introdotto dall'art. 2, comma 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52 e modificato dall'art. 1, comma 27, della legge 3 novembre 2017, n. 165) (1)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. A tale fine l'ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2. Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino all'assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

(1)

Ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, le disposizioni di cui all'art. 2 della predetta legge n. 52/2015 di introduzione dell'articolo annotato, si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 84

(sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. b), della legge 4 agosto 1993, n. 277, integrato dall'art. 1, comma 2, della legge 4 aprile 2005, n. 47, sostituito dall'art. 1, comma 13, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, dall'art. 2, comma 26, della legge 6 maggio 2015, n. 52 e dall'art. 1, comma 28, della legge 3 novembre 2017, n. 165) (1)

1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h). Qualora residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nell'ambito della circoscrizione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).

4. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3 residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

5. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in un collegio plurinominale, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine delle operazioni di cui al primo periodo residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione negli altri collegi plurinominali della circoscrizione, partendo da quello in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procedendo secondo quanto previsto dal primo periodo; si procede successivamente nei collegi plurinominali in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, secondo l'ordine decrescente.

6. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 5 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nelle altre circoscrizioni, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h). A tale fine si procede con le modalità previste dal comma 4.

7. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 6 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione della lista deficitaria nelle altre circoscrizioni. A tale fine si procede con le modalità previste dai commi 4 e 5.

8. Nell'effettuare le operazioni di cui ai precedenti commi, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

9. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria generale della Camera dei deputati nonchè alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.

(1)

Ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, le modifiche operate dall'art. 2 della predetta legge n. 52/2015, si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 85

(1)

(sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. c), della legge 4 agosto 1993, n. 277, modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 1996, n. 398, dall'art. 2, comma 27, della legge 6 maggio 2015, n. 52 e modificato e integrato dall'art. 1, comma 29, della legge 3 novembre 2017, n. 165) (2)

1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e).

1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale.

(1)

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 35 del 25 gennaio - 9 febbraio 2017 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo annotato come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015, nella parte in cui consente al deputato eletto in più collegi plurinominali di dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominale prescelga.

(2)

Ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, le modifiche operate dall'art. 2 della predetta legge n. 52/2015, si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 86

(sostituito dall'art. 6 della legge 4 agosto 1993, n. 277, integrato dall'art. 3 della legge 27 luglio 1995, n. 309, modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 4 aprile 2005, n. 47 e sostituito dall'art. 1, comma 14, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 e modificato e integrato dall'art. 2, comma 28, della legge 6 maggio 2015, n. 52 e dall'art. 1, comma 30, della legge 3 novembre 2017, n. 165) (1)

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, in un collegio plurinominale è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione.

2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3, 4 e 5.

3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive. (2)

[3-bis. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol con metodo proporzionale, il seggio è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.] (comma abrogato) (3)

4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili. (2)

(1)

Ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, le modifiche operate dall'art. 2 della predetta legge n. 52/2015, si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

(2)

In deroga a quanto previsto dal comma annotato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 20 aprile 2020, n. 26 convertito dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020 è fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.

Inoltre, in deroga a quanto previsto dal comma annotato, ai sensi dell'all'art. 31-quater, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021 si svolgono entro il 20 maggio 2021..

Art. 87

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 62)

Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.

I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.

Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera dei deputati entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia ricevuta.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

Art. 88

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 63, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 41)

(modificato dall'art. 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261)

I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonché i dipendenti degli Enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare.

Qualora il loro trattamento netto di attività, escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennità parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresì l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, è loro corrisposta, a carico dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia.

Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianità. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio.

Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, è adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero.

Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per sé e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati.

I magistrati in aspettativa ai sensi dell'art. 8 conservano il trattamento di cui godevano.

Art. 89

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 64)

E' riservata alla Camera dei deputati la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.

Art. 90

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 65)

Qualora un deputato sia tratto in arresto perché colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, la Camera decide, entro dieci giorni, se l'arresto debba essere mantenuto.

Art. 91

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 66)

Non è ammessa rinunzia o cessione dell'indennità spettante ai deputati a norma dell'art. 69 della Costituzione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL COLLEGIO VALLE D'AOSTA/VALLEE D'AOSTE

(sostituito dall'art. 2, comma 29, della legge 6 maggio 2015, n. 52 e dall'art. 1, comma 31, della legge 3 novembre 2017, n. 165)

Art. 92

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 67, e L. 16 maggio 1956, n. 493, articoli 5 e 10, comma 1º)

(modificato dall'art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, dall'art. 3, comma 2, art. 4, comma 2 e art. 12 comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271, integrato e modificato dall'art. 2, comma 30, della legge 6 maggio 2015, n. 52 e modificato dall'art. 1, comma 32, della legge 3 novembre 2017, n. 165) (1)

L'elezione uninominale nel Collegio "Valle d'Aosta", agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:

1) alla "Valle d'Aosta" spetta un solo deputato;

[1-bis) i voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista quando questa concorre alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Dei voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste non si tiene conto ai fini dell'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. Il seggio attribuito nel collegio della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste è computato nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista o quando tale lista è collegata al candidato proclamato eletto.] (numero abrogato) (2)

2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà;

[2-bis) le liste di cui all'articolo 14 presentano candidati, ad esse collegati, nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonchè le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo.] (numero abrogato) (2)

3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta;

4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello previsto dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70.

L'elettore, per votare, traccia un segno con la matita copiativa sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Una scheda valida rappresenta un voto individuale.

(1)

Ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, le modifiche operate dall'art. 2 della predetta legge n. 52/2015, si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 93

(modificato e integrato dall'art. 2, comma 31, della legge 6 maggio 2015, n. 52 e sostituito dall'art. 1, comma 33, della legge 3 novembre 2017, n. 165) (1)

1. Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.

2. E' proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

3. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più giovane di età.

(1)

Ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, le modifiche operate dall'art. 2 della predetta legge n. 52/2015, si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 93

(introdotto dall'art. 2, comma 32, della legge 6 maggio 2015, n. 52 e abrogato dall'art. 1, comma 34, della legge 3 novembre 2017, n. 165) (1)

[1. L'elezione nei collegi uninominali e nelle liste proporzionali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui al presente titolo. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti con le modalità di cui all'articolo 93-quater, commi 4, 5, 6 e 7. I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista quando questa concorre alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. L'Ufficio centrale nazionale non tiene conto della quota parte dei voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol nelle operazioni di calcolo effettuate per l'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista ovvero quando tale lista è collegata in un collegio uninominale ad un candidato proclamato eletto.

2. Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol non assegnati nei collegi uninominali.

3. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a una o più liste di cui all'articolo 1, comma 2, presentate ai sensi del comma 7 del presente articolo, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nella scheda elettorale il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno presentato ai sensi dell'articolo 14 dalla lista cui egli è collegato. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno di ciascuna delle liste cui egli è collegato. Il candidato nel collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Qualora più liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o più collegi uninominali le stesse dichiarano congiuntamente i contrassegni che nella scheda elettorale accompagnano il nome ed il cognome del candidato. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla. E' nulla la candidatura in una lista circoscrizionale di un candidato presente in un collegio uninominale.

4. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con cui si intende contraddistinguerlo, nonchè la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui all'articolo 93-ter, comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi nè in altra circoscrizione.

7. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, devono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno della lista, la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta, nonchè il contrassegno ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 2. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà.

8. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.]

(1)

Ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, le disposizioni di cui all'art. 2 della predetta legge n. 52/2015 di introduzione dell'articolo annotato, si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 93

(introdotto dall'art. 2, comma 32, della legge 6 maggio 2015, n. 52 e abrogato dall'art. 1, comma 34, della legge 3 novembre 2017, n. 165) (1)

[1. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del rispettivo candidato nel collegio uninominale. I contrassegni delle liste circoscrizionali e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 24. Qualora più liste circoscrizionali abbiano dichiarato di collegarsi al medesimo candidato nel collegio uninominale, i rispettivi contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e il nome del candidato a queste collegato.

2. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno della lista circoscrizionale prescelta. Il voto espresso in favore della lista ovvero di una delle liste cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad una sola lista circoscrizionale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più liste circoscrizionali è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui questi è collegato.

3. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale.]

(1)

Ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, le disposizioni di cui all'art. 2 della predetta legge n. 52/2015 di introduzione dell'articolo annotato, si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 93

(introdotto dall'art. 2, comma 32, della legge 6 maggio 2015, n. 52 e abrogato dall'art. 1, comma 34, della legge 3 novembre 2017, n. 165) (1)

[1. L'Ufficio centrale circoscrizionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle modalità di cui all'articolo 93-ter, comma 2, nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi dell'articolo 93-bis;

d) determina la cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista ovvero dalle liste cui il candidato è collegato e dei voti validi a lui attribuiti ai sensi dell'articolo 93-ter, comma 2, quando il medesimo voto non sia stato attribuito ad alcuna delle liste a lui collegate.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3). In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, il totale dei voti validi nella circoscrizione e, per ciascuna lista cui sono collegati, il numero dei candidati nel collegio uninominale proclamati eletti ai sensi del comma 2.

4. L'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale è fatta dall'Ufficio centrale circoscrizionale in conformità con le determinazioni assunte dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), ovvero comma 2, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio.

5. Per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, l'Ufficio centrale circoscrizionale determina per ciascuna delle liste ammesse la cifra elettorale con la quale essa concorre all'assegnazione di quei seggi. Tale cifra è data dal totale dei voti validi ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera c), detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato eletto ai sensi del comma 2 un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità, e, comunque, non inferiore al 25 per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, semprechè tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto. Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.

6. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), l'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevutane comunicazione, procede alla ripartizione dei seggi da attribuire alle liste di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3). A tale fine, per ciascuna di tali liste, divide le rispettive cifre elettorali, come determinate ai sensi del comma 5, successivamente per uno, due, tre... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere e sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente. L'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.

7. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 2, ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevutane comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui all'articolo 93-bis, comma 2, alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio, e i seggi restanti alle altre liste ammesse. Procede quindi a ripartire con le modalità di cui al comma 6 i seggi assegnati alle altre liste ammesse. L'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono: I seggi assegnati alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla medesima lista a livello nazionale.]

(1)

Ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, le disposizioni di cui all'art. 2 della predetta legge n. 52/2015 di introduzione dell'articolo annotato, si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 94

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 42)

Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 10.000 a lire 50.000 (1).

(1)

La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 95

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 44)

Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000 (1).

(1)

La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 96

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 69)

(modificato dall'art. 11-quater, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, (1) anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali (1).

La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

(1)

L'ammontare della multa è stato così elevato, per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e dell'art. 113, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Inoltre la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione a norma dell'art. 32, comma 2 della citata legge n. 689/1981.

Art. 97

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 70)

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (1).

(1)

L'ammontare della multa è stato così elevato, per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e dell'art. 113, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Inoltre la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione a norma dell'art. 32, comma 2 della citata legge n. 689/1981.

Art. 98

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 71)

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (1).

(1)

L'ammontare della multa è stato così elevato, per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e dell'art. 113, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Inoltre la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione a norma dell'art. 32, comma 2 della citata legge n. 689/1981.

Art. 99

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 72)

Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 3.000.000 (1).

Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

(1)

L'ammontare della multa è stato così elevato, per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e dell'art. 113, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Inoltre la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione a norma dell'art. 32, comma 2 della citata legge n. 689/1981.

Art. 100

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74)

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della legge 2 marzo 2004, n. 61)

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (1).

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro. (2)

(1)

L'ammontare della multa è stato così elevato, per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e dell'art. 113, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Inoltre la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione a norma dell'art. 32, comma 2 della citata legge n. 689/1981.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza 8-23/11/2006, n. 394, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato.

Art. 101

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 75)

Nei casi indicati negli articoli 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 4.000.000 (1) (2), salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.

(1)

L'ammontare della multa è stato così elevato, per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e dell'art. 113, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Inoltre la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione a norma dell'art. 32, comma 2 della citata legge n. 689/1981.

(2)

A norma dell'art. 24 del codice penale, l'entità della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a 50 euro.

Art. 102

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 76)

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a lire 400.000 (1).

Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000 (1).

(1)

L'ammontare della multa è stato così elevato, per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e dell'art. 113, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Inoltre la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione a norma dell'art. 32, comma 2 della citata legge n. 689/1981.

Art. 103

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 77, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 43)

Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 100.000 (1).

Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 250.000 (1) (2).

Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000 (1).

Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 (3).

(1)

La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(2)

A norma dell'art. 24 del codice penale, l'entità della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a 50 euro.

(3)

L'ammontare della multa è stato così elevato, per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e dell'art. 113, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Inoltre la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione a norma dell'art. 32, comma 2 della citata legge n. 689/1981.

Art. 104

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 78)

(integrato dall'art. 17, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, modificato dall'art. 13, comma 1 della legge 16 gennaio 1992, n. 15 e integrato dall'art. 3, comma 1, lett. o), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534)

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000 (1) (2). Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (1) (2)

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 (1).

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni.

Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000 (1) (2).

I rappresentanti  [dei candidati nei collegi uninominali e] (parole soppresse) (3) delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 (1).

Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000 (1) (2).

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000 (1) (2).

(1)

L'ammontare della multa è stato così elevato, per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e dell'art. 113, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Inoltre la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione a norma dell'art. 32, comma 2 della citata legge n. 689/1981.

(2)

A norma dell'art. 24 del codice penale, l'entità della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a 50 euro.

Art. 105

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 79)

Il Sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto comma dell'art. 20 è punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà.

Art. 106

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 80)

(integrato dall'art. 3, comma 1, lett. p), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della legge 2 marzo 2004, n. 61)

L'elettore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

Art. 107

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 81)

I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'Ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 600.000 a lire 2.000.000 (1).

(1)

L'ammontare della multa è stato così elevato, per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e dell'art. 113, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Inoltre la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione a norma dell'art. 32, comma 2 della citata legge n. 689/1981.

Art. 108

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 82)

Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 600.000 a lire 1.000.000 (1). Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

(1)

L'ammontare della multa è stato così elevato, per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e dell'art. 113, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Inoltre la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione a norma dell'art. 32, comma 2 della citata legge n. 689/1981.

Art. 109

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 84)

L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma dell'art. 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Art. 110

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 85)

(modificato dall'art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dall'art. 3, comma 1, lett. q), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534)

L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 (1).

Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l'appendice dalla scheda.

(1)

L'ammontare della multa è stato così elevato, per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e dell'art. 113, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Inoltre la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione a norma dell'art. 32, comma 2 della citata legge n. 689/1981.

Art. 111

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 86)

Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 112

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 87)

(integrato dall'art. 3, comma 1, lett. r), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534)

Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti [dei candidati nei collegi uninominali e] (parole soppresse) (1) di lista, e per i reati previsti dagli artt. 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.

Art. 113

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 88)

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

[Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'art. 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione della esecuzione della condanna e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale]. (comma abrogato) (1)

(1)

Comma abrogato dall'articolo unico della legge 27 dicembre 1973, n. 933.

Art. 114

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 89)

L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle sue pronunce definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 115

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 90, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 45)

(abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. s), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534)

[L'elettore, che non abbia esercitato il diritto di voto, deve darne giustificazione al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto del terzultimo comma dell'art. 75 per il deposito dell'estratto delle liste elettorali delle sezioni.

Il Sindaco, valutati i motivi che abbiano impedito l'esercizio del voto, procede alla compilazione dell'elenco degli astenuti, agli effetti del primo comma dell'art. 4, escludendone in ogni caso:

1) i ministri di qualsiasi culto;

2) i candidati in una circoscrizione diversa da quella nella quale sono iscritti come elettori;

3) coloro che dimostrino di essersi trovati, per tutta la durata delle operazioni di votazione, in una località distante più di trenta chilometri dal luogo di votazione, in conseguenza:

a) del trasferimento della residenza dopo la compilazione o la revisione delle liste elettorali del Comune in cui sono iscritti:

b) di obblighi di servizio civile o militare;

c) di necessità inerenti alla propria professione, arte o mestiere;

d) di altri gravi motivi;

4) coloro che siano stati impediti dall'esercitare il diritto di voto da malattia o da altra causa di forza maggiore.

L'elenco di coloro che si astengono dal voto nelle elezioni per la Camera dei deputati, senza giustificato motivo, è esposto per la durata di un mese nell'albo comunale.

Il Sindaco notifica per iscritto agli elettori che si sono astenuti dal voto l'avvenuta inclusione nell'elenco di cui al comma precedente entro dieci giorni dalla affissione di esso nell'albo comunale.

Contro l'inclusione nell'elenco degli astenuti gli interessati possono ricorrere, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, al Prefetto che decide con proprio decreto. Il provvedimento del Prefetto ha carattere definitivo.

Per il periodo di cinque anni la menzione "non ha votato" è iscritta nei certificati di buona condotta che vengano rilasciati a chi si è astenuto dal voto senza giustificato motivo].

Art. 116

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 46)

In occasione delle elezioni politiche, è autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle Ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno. Sono stabilite dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni.

Art. 117

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 47)

Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa. (1)

(1)

Per effetto dell'art. 20, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 sono state abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo annotato, fatto salvo quanto previsto al comma 2, del citato art. 20.

Art. 118

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 48)

Al personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in Comune diverso da quello ove si trova la sede dell'ufficio per partecipare ad elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto.

Art. 119

(sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, integrato dall'art. 1, comma 1, lett. t), del D.L.vo 20 dicembre 1993, n. 534)

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Art. 120

(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 91)

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le occorrenti variazioni in dipendenza del presente testo unico.

TITOLO IX

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 121

(L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 51, comma 1º)

Le nuove norme relative alle incompatibilità e alle ineleggibilità nei riguardi dei Sindaci e dei magistrati, nonché quella relativa alla aspettativa nei riguardi dei dipendenti di pubbliche Amministrazioni, di cui agli articoli 7, 8 e 88, non si applicano alla legislatura in corso e cominceranno ad esercitare la loro efficacia nei riguardi delle elezioni che saranno tenute successivamente alla entrata in vigore del presente testo unico.

Visto: Il Ministro per l'Interno

TAMBRONI

TABELLA A (1)

(sostituita dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 277, dall'art. 2, comma 33, della legge 6 maggio 2015, n. 52 e dall'art. 1, comma 35, della legge 3 novembre 2017, n. 165) (2)

(articolo 1, comma 2)

I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

  Circoscrizione   Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale
1 Piemonte 1 Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Torino
2 Piemonte 2 Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Torino
3 Lombardia 1 Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Milano
4 Lombardia 2 Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35 Milano
5 Lombardia 3 Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 Milano
6 Lombardia 4 Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30 Milano
7 Veneto 1 Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Venezia
8 Veneto 2 Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Venezia
9 Friuli Venezia Giulia Territorio dell'intera Regione Trieste
10 Liguria Territorio dell'intera Regione Genova
11 Emilia-Romagna Territorio dell'intera Regione Bologna
12 Toscana Territorio dell'intera Regione Firenze
13 Umbria Territorio dell'nitera Regione Perugia
14 Marche Territorio dell'intera Regione Ancona
15 Lazio 1 Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21 Roma
16 Lazio 2 Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 Roma
17 Abruzzo Territorio dell'intera Regione L'Aquila
18 Molise Territorio dell'intera Regione Campobasso
19 Campania 1 Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Napoli
20 Campania 2 Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Napoli
21 Puglia Territorio dell'intera Regione Bari
22 Basilicata Territorio dell'intera Regione Potenza
23 Calabria Territorio dell'intera Regione Catanzaro
24 Sicilia 1 Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Palermo
25 Sicilia 2 Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Palermo
26 Sardegna Territorio dell'intera Regione Cagliari
27 Valle d'Aosta Territorio dell'intera Regione Aosta
28 Trentino-Alto Adige Territorio dell'intera Regione Trento
(1)

Per l'assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione nonchè alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati, si rimanda al D.P.R. 21 luglio 2022.

(2)

Ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 6 maggio 2015, n. 52, le disposizioni di cui all'art. 2 della predetta legge n. 52/2015, si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

TABELLA A.1

(introdotta dall'art. 1, comma 35, della legge 3 novembre 2017, n. 165 e abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge 27 maggio 2019, n. 51)

[(articolo 1, comma 2)

I nomi del collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

Circoscrizione TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 1

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 2

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 3

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 4

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 5

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 6

Circoscrizione MOLISE

MOLISE CAMERA 1 - Molise 1

MOLISE CAMERA 2 - Molise 2.]

(1)

Tabella introdotta dall'art. 1, comma 9, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, sostituita dall'art. 1, comma 2 del D.L. 8 marzo 2006, n. 75, convertito dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, dall'art. 2, comma 34, della legge 6 maggio 2015, n. 52 e dall'art. 1, comma 35, della legge 3 novembre 2017, n. 165.

TABELLE B - C -D - E - F - G - H - [non disponibili]