
LEGGE 21 marzo 1990, n. 53
G.U.R.I. 22 marzo 1990, n. 68
Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.
TESTO COORDINATO (alla legge 25 marzo 2024, n. 38)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.
2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonchè, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.
3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:
a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;
b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;
c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;
d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;
e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.
5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perchè, sentita la commissione elettorale comunale, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.
6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perchè propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960.
7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.
8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello.
9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo è disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.
1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
1. Nel titolo della legge 8 marzo 1989, n. 95, sono soppresse le parole: "e di segretario".
2. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, sono soppresse le parole: "e di segretario" e: "e di segretari".
1. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 95, le parole: "novanta giorni, all'iscrizione nell'albo" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni a far data da quello di avvenuta ricezione della notizia, all'iscrizione nell'albo, per gravi, giustificati e comprovati motivi".
1. All'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono soppresse le parole: "ha validità quinquennale e";
b) al comma 2 sono soppresse le parole: "e di segretario di seggio elettorale";
c) al comma 3 sono soppresse le parole: "o di segretario"; le parole: "per giustificati e comprovati motivi" sono sostituite dalle seguenti: "per gravi, giustificati e comprovati motivi";
d) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Del sorteggio così effettuato è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.".
2. In occasione del primo aggiornamento annuale dell'albo degli scrutatori, previsto dall'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, il sindaco, in qualità di presidente della commissione elettorale comunale, invita tutti coloro che sono già iscritti nell'albo ad esprimere per iscritto, entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito stesso, il gradimento a restare inseriti nell'albo.
(abrogato dall'art. 9, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120)
[1. Dopo l'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori disposti ad essere inseriti in apposito albo, diverso da quello di cui all'articolo 1, di persone idonee all'ufficio di scrutatore a farne apposita domanda entro il mese di novembre.
2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazione comunale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo.
3. All'albo così formato si applicano le disposizioni degli articoli 3, commi 4 e seguenti, 4 e 5.".]
(sostituito dall'art. 9, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 120)
1. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:
a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;
b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento.
2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.
3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.
4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni".
1. All'articolo 34 del testo unico n. 361 del 1957 ed all'articolo 20, primo comma, del testo unico n. 570 del 1960, le parole: "di cinque scrutatori" sono sostituite dalle seguenti: "di quattro scrutatori".
1. Fino al mese di marzo 1991, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, ad esclusione di quelli di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificata dalla legge 22 maggio 1978, n. 199, sono determinati come segue:
a) gli importi di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono aggiornati, rispettivamente, in lire 146.000 e in lire 116.000;
b) gli importi di cui al terzo comma del sopracitato articolo 1 sono aggiornati, rispettivamente, in lire 45.000 e in lire 30.000;
c) gli importi di cui al quarto comma del predetto articolo 1 sono aggiornati, rispettivamente, in lire 87.000 e in lire 59.000.
2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.
1. L'articolo 71 del testo unico n. 570 del 1960 è sostituito dal seguente:
"Art. 71. - 1. L'ufficio centrale è presieduto dal presidente del tribunale o da altro magistrato delegato dal presidente ed è composto di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.
2. Il presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.".
2. E' abrogato il primo comma dell'articolo 74 del testo unico n. 570 del 1960.
1. L'articolo 119 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
"Art. 119. - 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonchè, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.".
1. A modifica degli articoli 28, secondo comma, e 32, primo comma, del testo unico n. 570 del 1960 e dell'articolo 1, secondo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 663, come modificati dall'articolo 10 della legge 24 aprile 1975, n. 130, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta:
a) da almeno 20 e da non più di 30 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti;
b) da almeno 60 e da non più di 90 elettori nei comuni con più di 2.000 e fino a 5.000 abitanti;
c) da almeno 175 e da non più di 250 elettori nei comuni con più di 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
d) da almeno 350 e da non più di 500 elettori nei comuni con più di 10.000 e fino a 40.000 abitanti;
e) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori nei comuni con più di 40.000 e fino a 100.000 abitanti;
f) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con più di 100.000 e fino a 500.000 abitanti;
g) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori nei comuni con più di 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
h) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori nei comuni con più di 1.000.000 di abitanti.
2. All'articolo 18 del testo unico n. 361 del 1957, dopo il primo comma, come sostituito dall'articolo 1, primo comma, lettera g), della legge 23 aprile 1976, n. 136, è inserito il seguente:
"Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo, purchè si presentino con il medesimo contrassegno. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.".
3. All'articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, le parole: "in Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo"; dopo le parole: "in gruppo parlamentare" sono inserite le seguenti: "anche in una sola delle due Camere"; dopo le parole: "consultazioni politiche" è inserito il seguente periodo: "Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta per i partiti o gruppi politici sopra specificati ogni volta che essi usano i loro contrassegni o simboli tradizionali integrati da nuovi motti o sigle ed anche se affiancati ai simboli o alla denominazione di altri partiti o movimenti.".
4. All'articolo 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come integrato dall'articolo 3 della legge 9 aprile 1984, n. 61, al secondo periodo, dopo le parole: "nell'ultima elezione" sono inserite le seguenti: "abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed"; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere".
1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 24 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
"1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'ultimo comma dell'articolo 20, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle liste medesime. Le liste ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al numero 5) secondo l'ordine risultato dal sorteggio.".
2. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 13 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, come modificato dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è sostituito dal seguente:
"1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di gruppo di cui al sesto comma dell'articolo 9, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al numero 4) secondo l'ordine risultato dal sorteggio.".
3. All'articolo 30 del testo unico n. 570 del 1960 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente:
"e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati";
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'articolo 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo ed uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo".
4. Al secondo comma dell'articolo 31 del testo unico n. 570 del 1960 le parole: "secondo l'ordine di presentazione delle relative liste" sono sostituite dalle seguenti: "secondo l'ordine risultato dal sorteggio".
5. Al primo comma dell'articolo 33 del testo unico n. 570 del 1960, dopo la lettera e), è aggiunta, in fine, la seguente:
"e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4) del nono comma dell'articolo 32, appositamente convocati".
6. Al secondo comma dell'articolo 34 del testo unico n. 570 del 1960 le parole: "secondo l'ordine di presentazione" sono sostituite dalle seguenti: "secondo l'ordine risultato dal sorteggio".
7. I numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 17 della legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per l'elezione dei consigli provinciali, come sostituito dall'articolo 6 della legge 10 settembre 1960, n. 962, sono sostituiti dai seguenti:
"1) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati, di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne cureranno l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;
2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati e i loro contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati.".
8. I numeri 1), 4) e 5) del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, sono sostituiti dai seguenti:
"1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati;
4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;
5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.".
9. All'articolo 13, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. Le liste di cui al nono comma dell'articolo 12 assumono il numero progressivo immediatamente successivo a quello sorteggiato dalla lista alla quale sono collegate. I contrassegni delle liste saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti contenenti le liste dei candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le decisioni sono comunicate, nello stesso giorno, ai delegati di lista.".
(sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, integrato dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 e dall'art. 1, comma 61-bis, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nel testo introdotto dall'art. 23, comma 1, lett. c-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, modificato e integrato dall'art. 6, comma 6, della legge 3 novembre 2017, n. 165, integrato dall'art. 16-bis, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, modificato dall'art. 38-bis, comma 8, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e dall'art. 4-quater, comma 1, del D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito dalla legge 25 marzo 2024, n. 38)
1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonchè per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e per i referendum previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.
2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.
1. L'articolo 68 del testo unico n. 570 del 1960 è sostituito dal seguente:
"Art. 68. - 1. Per lo spoglio dei voti uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza, o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
3. E' vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
4. E' vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.
5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
7. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a termini dell'articolo 54.".
2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'articolo 68 del testo unico n. 570 del 1960 sono segnalati al presidente della corte d'appello, da parte degli uffici immediatamente sopraordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della presente legge.
1. All'articolo 47 del testo unico n. 570 del 1960, al secondo comma, dopo le parole: "il più giovane tra gli elettori presenti" sono inserite le seguenti: "iscritti nelle liste del comune".
2. Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, nono comma, n. 4), del testo unico n. 570 del 1960, sono estese anche ai comuni inferiori ai 5.000 abitanti ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.
1. All'articolo 96 del testo unico n. 570 del 1960, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
"Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi.".
2. All'articolo 104 del testo unico n. 361 del 1957, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
"Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.".
1. Nella prima attuazione della presente legge, alle disposizioni di cui all'articolo 6 è data applicazione entro venticinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. A tale fine il manifesto di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 8 marzo 1989, n. 95, introdotto dal predetto articolo 6 della presente legge, è pubblicato entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative domande devono essere presentate entro quindici giorni dalla pubblicazione del manifesto. Nel medesimo termine è data applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della presente legge. A tal fine i cittadini possono presentare domanda nei quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, detta disposizioni per disciplinare la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento elettorale, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio.
2. Detti programmi sono realizzati e trasmessi dalla società concessionaria del servizio pubblico della radio e della televisione alle medesime condizioni stabilite per la rubrica: "Tribuna elettorale".
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le disponibilità del fondo iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinate a fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 marzo 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
GAVA, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI