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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/70, con effetto dal 1° gennaio 1970.

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1957, n. 15

G.U.R.S. 16 febbraio 1957, n. 9

Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate di cereali, foraggiere, piante orticole e di cotone.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/70, con effetto dal 1° gennaio 1970.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/70, con effetto dal 1° gennaio 1970.

Art. 1

Per l'acquisto di sementi selezionate di cereali, di foraggiere, di piante orticole e di cotone, possono essere concessi contributi nella misura massima del 50% della spesa, entro i limiti e con le modalità previste dalla legge 16 ottobre 1954, n. 989.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/70, con effetto dal 1° gennaio 1970.

Art. 2

Fermo restando quanto previsto dalle leggi 16 ottobre 1954, n. 989 e 26 luglio 1956, n. 850, per la finalità di cui all'articolo precedente, lo stanziamento del cap. 434-bis del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1956-57 è aumentato a lire 200 milioni.

Per gli esercizi finanziari successivi lo stanziamento sarà determinato dalle leggi di bilancio.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/70, con effetto dal 1° gennaio 1970.

Art. 3

Il contributo previsto dal quinto comma dell'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, per l'acquisto di sementi elette, è aumentato nella misura massima del 50%, limitatamente alle categorie previste dagli articoli 1 e 2 della legge 16 ottobre 1954, n. 989.

La concessione del relativo contributo spetta al Capo dell'Ispettorato provinciale della agricoltura competente per territorio, a favore del quale sono disposte le aperture di credito per i conseguenti pagamenti.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/70, con effetto dal 1° gennaio 1970.

Art. 4

Alle categorie previste dagli articoli 1 e 2 della summenzionata legge n. 989, che nelle annate agrarie 1954-55 e 1955-56, abbiano acquistato previa autorizzazione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, sementi selezionate di cereali, foraggiere, di piante orticole, sono concesse le provvidenze previste al precedente art. 1.

A tale fine è autorizzata la spesa di lire 135.000.000.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/70, con effetto dal 1° gennaio 1970.

Art. 5

All'onere di cui agli artt. 2 e 4 si fa fronte mediante prelievo dal cap. 34 degli stati di previsione della entrata e della spesa della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1956-57.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/70, con effetto dal 1° gennaio 1970.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 febbraio 1957.

LA LOGGIA