
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2 della L.R. 25/64.
LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1957, n. 14
G.U.R.S. 6 febbraio 1957, n. 7
Modifiche al D.L.P. 12 luglio 1952, n. 11: "Norme interpretative e di attuazione della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12".
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2 della L.R. 25/64.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2 della L.R. 25/64.
Art.
1
Il n. 3 dell'articolo 1 del D. L. P. 12 luglio 1952, n. 11, è così sostituito:
"lavoratori di ogni specie con reddito complessivo superiore a L. 240.000 ma non a L. 600.000".
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2 della L.R. 25/64.