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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2 della L.R. 25/64.

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1957, n. 14

G.U.R.S. 6 febbraio 1957, n. 7

Modifiche al D.L.P. 12 luglio 1952, n. 11: "Norme interpretative e di attuazione della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12".

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2 della L.R. 25/64.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2 della L.R. 25/64.

Art. 1

Il n. 3 dell'articolo 1 del D. L. P. 12 luglio 1952, n. 11, è così sostituito:

"lavoratori di ogni specie con reddito complessivo superiore a L. 240.000 ma non a L. 600.000".

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 2 della L.R. 25/64.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 4 febbraio 1957.

LA LOGGIA