
LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1957, n. 11
G.U.R.S. 6 febbraio 1957, n. 7
Modifica dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 2 agosto 1954, n. 32, concernente compensi ai liberi professionisti.
Testo annotato al 2/8/2002
L'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32, è soppresso e sostituito dal seguente: (1)
"I compensi ai privati professionisti sono fissati dall'Assessore ai LL.PP. in seno alla convenzione di cui all'art. 4 in misura non inferiore a quella stabilita dal Ministero dei LL.PP.
L'Assessore può, altresì, a richiesta ed in relazione alle spese di progettazione, corrispondere acconti che in ogni caso non possono superare il 20% dell'importo presunto delle competenze spettanti ai professionisti".
La L.R. 32/54 è stata abrogata dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002.