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LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1957, n. 11

G.U.R.S. 6 febbraio 1957, n. 7

Modifica dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 2 agosto 1954, n. 32, concernente compensi ai liberi professionisti.

Testo annotato al 2/8/2002

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

L'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32, è soppresso e sostituito dal seguente: (1)

"I compensi ai privati professionisti sono fissati dall'Assessore ai LL.PP. in seno alla convenzione di cui all'art. 4 in misura non inferiore a quella stabilita dal Ministero dei LL.PP.

L'Assessore può, altresì, a richiesta ed in relazione alle spese di progettazione, corrispondere acconti che in ogni caso non possono superare il 20% dell'importo presunto delle competenze spettanti ai professionisti".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 gennaio 1957.

LA LOGGIA