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LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1957, n. 9

G.U.R.S. 2 febbraio 1957, n. 6

Modifiche alla legge regionale n. 68 del 14 dicembre 1953, concernente contributi in favore di mostre e fiere siciliane e di convegni per l'esame e lo studio di problemi economici regionali.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 68, è sostituito dal seguente:

"L'Assessore per l'industria ed il commercio è autorizzato a concedere i contributi predetti, anche con impegni poliennali, fino ad un massimo di quindici anni e ad anticipare l'ammontare complessivo, previa iscrizione del relativo importo ai sensi del D.L.P. 9 maggio 1950, n. 17.

Per i contributi già anticipati, previa iscrizione del relativo importo ai sensi del D.L.P. 9 maggio 1950, n. 17, saranno restituiti integralmente ed in unica soluzione, gli interessi trattenuti, quali risultano dal relativo piano di riparto delle quote riscattate".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 gennaio 1957.

LA LOGGIA