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LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1953, n. 68

G.U.R.S. 15 dicembre 1953, n. 64

Aggiunte e modifiche al decreto legislativo Presidenziale 15 novembre 1949, n. 24, ratificato con legge 25 febbraio 1950, n. 8, concernente contributi in favore di mostre e fiere siciliane e di convegni per l'esame e lo studio dei problemi economici regionali.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 9/1957)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

A decorrere dall'esercizio 1953-54 la spesa annua autorizzata con il decreto legislativo Presidenziale 15 novembre 1949, n. 24, ratificato con legge 25 febbraio 1950, n. 8, e successive modificazioni è elevata a L. 60.000.000 di cui L. 53.000.000 per fiere e mostre e L. 7.000.000 per esposizioni, convegni ed altre manifestazioni.

Ai fini della concessione dei contributi previsti nel comma precedente, l'Assessore per l'industria ed il commercio determina, nel suo decreto, le modalità per l'esercizio dei controlli opportuni.

Art. 2

(modificato dall'art. 1 della L.R. 9/57)

Tra i contributi per l'organizzazione di fiere e mostre previsti dal decreto legislativo Presidenziale 15 novembre 1949, n. 24, ratificato con legge 25 febbraio 1950, n. 8, e successive modificazioni, devono intendersi compresi anche quelli per spese di impianti ed attrezzature e per la manutenzione straordinaria degli stessi nonchè per la sistemazione finanziaria e patrimoniale degli enti fieristici.

L'Assessore per l'industria ed il commercio è autorizzato a concedere i contributi predetti, anche con impegni poliennali, fino ad un massimo di quindici anni e ad anticipare l'ammontare complessivo, previa iscrizione del relativo importo ai sensi del D.L.P. 9 maggio 1950, n. 17.

Per i contributi già anticipati, previa iscrizione del relativo importo ai sensi del D.L.P. 9 maggio 1950, n. 17, saranno restituiti integralmente ed in unica soluzione, gli interessi trattenuti, quali risultano dal relativo piano di riparto delle quote riscattate.

Art. 3

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, attingendo dai fondi comunque disponibili nel bilancio della Regione nell'esercizio in corso e nei precedenti.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 dicembre 1953.

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