
LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1958, n. 28
G.U.R.S. 27 dicembre 1958, n. 75
Provvidenze per il ricovero di minori, vecchi ed inabili indigenti.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 5/1970 e annotato al 12/8/1980)
(modificato dall'art. 1 della L.R. 5/70)
L'Amministrazione regionale è autorizzata:
a) al pagamento di rette per il ricovero di minori, vecchi o inabili al lavoro, presso istituti di assistenza all'infanzia, case dei fanciulli, ospizi per vecchi o altri istituti di beneficenza o di istruzione, gestiti o amministrati da Enti pubblici o da istituzioni e associazioni, anche private, aventi fini di beneficenza o di beneficenza ed istruzione; (1)
b) ---------------- (lettera abrogata) (2)
Il pagamento delle rette e la concessione dei contributi sono disposti con decreto dell'Assessore regionale per la solidarietà sociale.
Nei decreti è stabilito l'obbligo del rendiconto e ne sono fissati i termini e le modalità.
Per la corresponsione delle rette di cui alla lettera annotata vedi l'art. 14 della L.R. 85/80.
Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 5/70, con effetto dal 1° gennaio 1970.
Condizione essenziale per l'assunzione delle rette a carico del bilancio regionale è che il ricoverando versi in istato di effettiva indigenza.
Gli orfani di entrambi i genitori sono preferiti ad ogni altro minore.
Il pagamento dei contributi e delle rette ha luogo trimestralmente, previa presentazione di apposita contabilità da parte degli enti ricoveranti.
L'Assessore competente accerta, mediante ispezioni o indagini di volta in volta disposte, l'osservanza degli obblighi assunti dagli enti ricoveranti.
Nei casi più gravi di inadempienza, l'Assessore competente, oltre a promuovere e adottare gli opportuni provvedimenti, revoca i contributi concessi e dispone il passaggio dei ricoveranti in altri istituti.
I fondi destinati alle finalità della presente legge sono ripartiti per Provincia, dall'Assessore competente tenendo conto del rapporto tra gli indigenti di ciascuna Provincia e quelli della intera Regione.
Il numero degli indigenti è desunto dall'elenco dei poveri di ogni Comune.
L'accertamento dello stato di indigenza è compiuto dall'Assessorato competente.
In sede di conferma dei provvedimenti di ricovero adottati nei passati esercizi, l'Assessore competente provvede alla esclusione dai benefici dei ricoverati per i quali venga accertata l'insussistenza dello stato di indigenza.
Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1958-59 la spesa di lire un miliardo e cento milioni alla quale si fa fronte con le disponibilità del capitolo n. 36 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.
In deroga al disposto del terzo comma dell'art. 2, il pagamento delle rette e dei contributi relativi al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge ha luogo in base ad una contabilità complessiva da presentarsi all'uopo da ciascun Istituto.