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LEGGE REGIONALE 25 agosto 1958, n. 25

G.U.R.S. 30 agosto 1958, n. 52

Costruzione di case per i pescatori.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a costruire nei centri pescherecci dei Compartimenti marittimi della Sicilia, case da destinare a pescatori, nonchè le opere ed i servizi occorrenti all'attività peschereccia.

Le case previste al precedente comma devono essere possibilmente raggruppate in nuclei edilizi.

Art. 2

Il programma delle opere è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore per la pesca e le attività marinare di concerto con quello per i lavori pubblici.

Ai fini della formulazione del programma si osserva, in quanto applicabile, la norma dell'art. 47 della legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55.

Art. 3

Le case da costruire devono corrispondere alle caratteristiche prescritte dalla legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e successive modificazioni e dall'articolo 6 della legge regionale 19 maggio 1956, n. 33, tenendo presenti le particolari esigenze di lavoro dei pescatori.

Per le opere occorrenti per l'attivazione e l'organizzazione del nucleo edilizio si applica la legislazione vigente.

Art. 4

Le case debbono essere assegnate con patto di futura vendita a famiglie di pescatori iscritti negli elenchi delle Capitanerie di porto ed esercitanti la attività esclusiva o prevalente della pesca e che siano privi di alloggio o che occupino alloggi inabitabili o comunque insufficienti alle necessità del nucleo familiare.

Per le assegnazioni e per gli accertamenti prescritti si applicano le disposizioni previste dalle norme integrative e di attuazione della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, approvate con decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 luglio 1952, n. 11.

Per le case costruite, la quota mensile di ammortamento, comprensiva degli interessi, non potrà comunque superare le L. 1000 per vano.

Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici e dell'Assessore alla pesca ed alle attività marinare, è delegato ad emanare le norme relative alla gestione delle opere e dei servizi occorrenti per l'attività peschereccia.

Art. 5

Per la esecuzione delle opere previste dalla presente legge, l'Assessore ai lavori pubblici deve prevalentemente avvalersi dei Comuni, dello E.S.C.A.L. e degli Istituti autonomi delle case popolari.

La riscossione delle rate di ammortamento degli alloggi, per conto della Regione, è affidata ai Comuni.

Art. 6

Per gli scopi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa ripartita di lire tre miliardi, che sarà inscritta nel bilancio della Regione negli anni finanziari dal 1958-59 al 1960-61.

Alla quota della spesa ricadente nell'anno finanziario in corso si fa fronte mediante l'assunzione, a norma dell'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60, di un prestito di pari importo.

Per gli ulteriori finanziamenti si provvederà con legge di bilancio.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 agosto 1958.

LA LOGGIA