
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 10, comma 1, della L.R. 24/60.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 10, comma 1, della L.R. 24/60.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 10, comma 1, della L.R. 24/60.
L'Assessore per l'agricoltura è autorizzato a concedere contributi ai produttori di grano duro che abbiano conferito o conferiscano il prodotto all'ammasso volontario presso Enti o cooperative sottoposte al controllo ed alla vigilanza dell'Assessorato per l'agricoltura.
Tali contributi sono concessi a partire dall'ammasso relativo al prodotto dell'annata agraria 1956-57, non possono superare le lire 350 per ogni quintale di grano ammassato e sono corrisposti tramite l'ente ammassatore.
Hanno preferenza nell'assegnazione dei contributi i piccoli proprietari, i coltivatori diretti, gli affittuari ed i coloni e mezzadri.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 10, comma 1, della L.R. 24/60.
Per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 350 milioni da iscriversi nell'esercizio in corso.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 10, comma 1, della L.R. 24/60.
Agli oneri dipendenti dall'attuazione della presente legge si provvede prelevando le somme occorrenti dal cap. 23 dello stato di previsione della spesa.
L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Per gli esercizi futuri sarà provveduto con la legge di bilancio.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 10, comma 1, della L.R. 24/60.