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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 10, comma 1, della L.R. 24/60.

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1958, n. 11

G.U.R.S. 9 aprile 1958, n. 20

Agevolazioni per il grano duro.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 10, comma 1, della L.R. 24/60.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 10, comma 1, della L.R. 24/60.

Art. 1

L'Assessore per l'agricoltura è autorizzato a concedere contributi ai produttori di grano duro che abbiano conferito o conferiscano il prodotto all'ammasso volontario presso Enti o cooperative sottoposte al controllo ed alla vigilanza dell'Assessorato per l'agricoltura.

Tali contributi sono concessi a partire dall'ammasso relativo al prodotto dell'annata agraria 1956-57, non possono superare le lire 350 per ogni quintale di grano ammassato e sono corrisposti tramite l'ente ammassatore.

Hanno preferenza nell'assegnazione dei contributi i piccoli proprietari, i coltivatori diretti, gli affittuari ed i coloni e mezzadri.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 10, comma 1, della L.R. 24/60.

Art. 2

Per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 350 milioni da iscriversi nell'esercizio in corso.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 10, comma 1, della L.R. 24/60.

Art. 3

Agli oneri dipendenti dall'attuazione della presente legge si provvede prelevando le somme occorrenti dal cap. 23 dello stato di previsione della spesa.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Per gli esercizi futuri sarà provveduto con la legge di bilancio.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 10, comma 1, della L.R. 24/60.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 aprile 1958

LA LOGGIA