
LEGGE REGIONALE 7 luglio 1960, n. 24
G.U.R.S. 9 luglio 1960, n. 28
Provvedimenti a favore del grano duro.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 18/1966 e annotato al 12/4/1967)
(sostituito dall'art. 1 della L.R. 18/66)
L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare agli enti che effettuano il finanziamento per l'ammasso volontario del grano duro in Sicilia garanzia sussidiaria per l'eventuale recupero della maggiore anticipazione corrisposta, a norma della presente legge, ai produttori che conferiscono il grano duro.
La garanzia è prestata dal Presidente della Regione su richiesta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
Il decreto che concede la garanzia determinerà, oltre alle norme ed alle condizioni alle quali la garanzia stessa è prestata, anche i rapporti con gli enti che effettuano il finanziamento.(1)
Vedi l'art. 2 della L.R. 18/66.
La garanzia prevista nell'articolo precedente non può essere accordata per una somma superiore a lire mille per ogni quintale di grano conferito ed è prestata a condizione che l'Ente ammassatore aumenti di un uguale importo l'anticipazione ai produttori nazionalmente stabilita per il grano duro conferito all'ammasso volontario. (1)
Vedi le disposizioni contenute nella L.R. 36/67.
L'Assessore per l'agricoltura è autorizzato a concedere contributi ai produttori di grano duro che conferiscono il prodotto all'ammasso volontario presso Enti o cooperative sottoposte al controllo ed alla vigilanza dell'Assessorato per l'agricoltura.
Tale contributo non può superare le lire 500 per ogni quintale di grano ammassato e viene corrisposto tramite l'Ente ammassatore.
L'Assessore per l'agricoltura è, altresì, autorizzato a concedere un contributo del 2% nel pagamento degli interessi sulle anticipazioni corrisposte ai conferenti il grano duro all'ammasso volontario in applicazione della presente legge.
Il contributo è corrisposto tramite l'Ente ammassatore.
L'Assessore per l'agricoltura, sentito il Consiglio regionale dell'agricoltura, autorizza l'ammasso volontario, stabilisce i quantitativi complessivi per i quali dovrà essere corrisposta la maggiore anticipazione, l'accreditamento agli enti ammassatori dei contributi previsti dagli artt. 3 e 4, le modalità della prestazione della garanzia, nonchè tutte quelle altre norme necessarie ai fini dell'applicazione della presente legge.
Hanno preferenza ad usufruire delle provvidenze della presente legge i piccoli proprietari, i coltivatori diretti, gli affittuari, i coloni ed i mezzadri.
La prestazione della garanzia di cui agli articoli precedenti è subordinata al riconoscimento da parte del Consiglio regionale dell'agricoltura di una crisi del mercato granario nella Regione.
I quantitativi conferiti all'ammasso volontario potranno essere considerati conferiti all'ammasso per contingente ove il conferente, successivamente allo ammasso, produca l'autorizzazione al conferimento o potranno essere considerati conferiti d'ufficio all'ammasso per contingente sino alla copertura del contingente regionale.
Ai fini dell'applicazione della presente legge, la vigilanza su tutte le operazioni inerenti agli ammassi volontari, ivi compresa la vendita del grano, è devoluta all'Assessorato per l'agricoltura, che la esercita a mezzo dei propri uffici periferici, sentiti i Comitati provinciali dell'agricoltura.
La legge regionale 8 aprile 1958, n. 11, è abrogata.
Le disponibilità di bilancio derivanti dalle assegnazioni fatte in forza dalla legge predetta sono utilizzate per far fronte agli oneri scaturenti dagli articoli 3 e 4 della presente legge.
L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessari per adeguare la denominazione del capitolo istituito in esecuzione della citata legge numero 11 alle necessità derivanti dalla presente legge.
Alle variazioni di bilancio che possano rendersi necessarie ai fini della prestazione della fidejussione prevista dagli artt. 1 e 2 della presente legge, provvede l'Assessore per il bilancio con prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.