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LEGGE REGIONALE 5 aprile 1958, n. 8

G.U.R.S. 9 aprile 1958, n. 20

Provvedimenti per l'Istituto tecnico agrario di Caltagirone.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 6/2001)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

E' approvata la Convenzione n. 7 di repertorio stipulata in Palermo il 15 giugno 1957 tra l'Assessore regionale per la pubblica istruzione ed il Ministero della pubblica istruzione per il funzionamento mediante gestione diretta da parte del predetto Ministero dell'Istituto tecnico agrario di Caltagirone di cui alla legge regionale 25 luglio 1948, n. 36.

Art. 2

(abrogato ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L.R. 6/2001) (1)

Art. 3

La spesa relativa sostituisce quella prevista dall'art. 4 della legge regionale 25 luglio 1948, n. 36 e viene iscritta, a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58, in apposito capitolo del bilancio regionale, rubrica "Pubblica istruzione".

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 aprile 1958

LA LOGGIA

ALLEGATO

CONVENZIONE N. 7 DI REPERTORIO

L'anno millenovecentocinquantasette il giorno quindici del mese di giugno in Palermo, nel Gabinetto dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione, sito al terzo piano dello stabile di via Sgarlata, al numero civico 11.

Avanti me, dott. Giovanni Sinatra fu Giovanni, Ispettore amministrativo dell'Assessorato regionale per la pubblica istruzione, designato quale Ufficiale rogante per gli atti in forma pubblico - amministrativa interessanti l'Amministrazione regionale della pubblica istruzione, giusta decreto assessoriale n. 64-12 del 2 marzo 1957 registrato alla Corte dei Conti in data 29 marzo 1957, al foglio 257 del registro 1.

Sono presenti:

1) l'on. avv. Bartolomeo Cannizzo, Deputato all'Assemblea per la Regione siciliana, Assessore regionale per la pubblica istruzione;

2) il prof. dott. Carlo Rotunno di Mario, Capo Sezione del Ministero della pubblica istruzione, agente in nome e per conto del predetto Ministero e delegato alla firma del presente atto con provvedimento del Ministero per la pubblica istruzione, n. 3147 di prot. dell'8 giugno 1957 che, segnato di lettera a) si allega alla presente convenzione.

Detti comparenti

PREMESSO

che con legge n. 36 del 25 luglio 1948, la Regione siciliana al fine di soddisfare a riconosciute esigenze delle popolazioni interessate, provvedeva alla trasformazione in istituto di istruzione tecnica del tipo agrario della già esistente scuola tecnica dello stesso tipo in Caltagirone.

Che detto istituto ha regolarmente funzionato, da allora ad oggi, con personale direttivo ed insegnante in parte provveduto dal Ministero della P.I., per lo scopo distaccato dai ruoli statali; ed attraverso un finanziamento a carico della Regione Siciliana che, per l'esercizio 1956-57, è previsto in L. 25.000.000 (venticinque milioni);

che è stata ampiamente riconosciuta dal Ministero della pubblica istruzione, come dall'Assessorato regionale alla pubblica istruzione, la opportunità e la necessità di ovviare a taluni inconvenienti determinati dalla interferenza dei due organi statale e regionale, - non eliminabile nelle attuali condizioni - nella gestione didattico - amministrativa dell'Istituto; e ciò, specialmente, per quel che attiene l'amministrazione e la prestazione di servizio del personale statale in posizione di comando presso l'Istituto regionale; nonchè la validità e la efficacia, sostanziale e formale, dei titoli di studio conseguiti e rilasciati presso l'Istituto stesso;

Convengono e stipulano:

Art. 1

La superiore narrativa costituisce parte integrante con l'articolato seguente, con il quale forma unico contesto.

Art. 2

A far tempo dall'anno scolastico 1957-58, il Ministero della pubblica istruzione, assumerà diretta gestione dell'Istituto Tecnico Agrario di Caltagirone, mediante opportuno tempestivo provvedimento da adottarsi nei modi e con le forme previste dalle leggi vigenti.

Art. 3

Le spese tutte, attinenti alla gestione ed alla amministrazione dell'Istituto e, comunque, al suo regolare funzionamento, faranno carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Sarà provveduto alla detta spesa in modo analogo a quanto previsto per gli altri istituti di istruzione tecnica dello Stato.

Art. 4

A parziale sgravio della spesa prevista dal precedente articolo 3 ed in sostituzione degli oneri di cui all'art. 4 della legge regionale 25 luglio 1948, n. 36, il Governo della Regione Siciliana assume l'impegno, verso il Ministero della pubblica istruzione di contribuire, senza soluzione di continuità, nella misura annua di L. 25.000.000 (venticinquemilioni).

Il versamento di tale contributo sarà fatto direttamente all'Istituto Tecnico agrario di Stato di Caltagirone, in rate trimestrali.

Art. 5

La validità e la efficacia della presente convenzione è subordinata alla ratifica dell'Assemblea regionale siciliana, e la convenzione stessa impegna, comunque, la Regione siciliana, al versamento della prima e delle successive rate del contributo previsto al precedente articolo, solo dopo che saranno stati perfezionati tutti gli atti indicati al precedente articolo 2.

Art. 6

La presente convenzione, perchè stipulata nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato e della Regione Siciliana, viene redatta in carta libera ed in doppio originale. E' esente, come per legge, da ogni tassa di imposta.

E' iscritta su due fogli di carta, formato protocollo, dei quali occupa quattro facciate intere e parte di questa quinta.

Datene lettura alle parti, ad alta e chiara voce viene come appresso sottoscritta.

ALLEGATO A

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Direzione Generale per l'istruzione tecnica

Div. III Prot. n. 3147 - Roma, 8 giugno 1957

Oggetto: Incarico.

Al dott. Carlo Rotunno

Ministero

Affido alla S.V. l'incarico di recarsi a Palermo per rappresentare il Ministero nella definizione e nella firma della convenzione tra l'Amministrazione della Regione Siciliana ed il Ministero della Pubblica Istruzione, relativamente alla assunzione, da parte dell'Amministrazione regionale suddetta dell'onere per il funzionamento dell'Istituto tecnico agrario di Caltagirone.