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N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 14 della L.R. 60/76.

DECRETO PRESIDENZIALE 20 febbraio 1958, n. 1

G.U.R.S. 29 marzo 1958, n. 18

Approvazione del regolamento per l'attuazione della legge 2 marzo 1957, n. 21, concernente "Collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi negli uffici della Regione e presso aziende pubbliche".

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 14 della L.R. 60/76.

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 2 marzo 1957, n. 21;

Considerato che in applicazione dell'art. 5 della suddetta legge occorre emanare norme regolamentari relative alle modalità di assunzione dei centralinisti ciechi presso gli uffici della Regione e presso le Aziende pubbliche;

Sentito il Comitato regionale siciliano della Unione Italiana Ciechi;

Udito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana;

Vista la deliberazione in data 7 febbraio 1958 della Giunta Regionale;

Su proposta dell'Assessore per il lavoro, cooperazione e previdenza sociale;

DECRETA

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 14 della L.R. 60/76.

Art. 0

Articolo Unico

E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge regionale 2 marzo 1957, n. 21 concernente il collocamento obbligatorio di centralinisti ciechi negli uffici della Regione e presso Aziende pubbliche, composto di cinque articoli ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 20 febbraio 1958.

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 14 marzo 1958. Registro n. 1, foglio n. 47.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 14 della L.R. 60/76.

ALLEGATO

Regolamento per l'attuazione della legge 2 marzo 1957, n. 21, sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi negli uffici della Regione e presso aziende pubbliche.

Art. 1. - Sono considerati ciechi agli effetti della legge coloro il cui residuo visivo non sia superiore a un decimo. La cecità è documentata da certificato dell'Unione Italiana Ciechi, salva la facoltà delle singole Amministrazioni interessate e dei richiedenti di ulteriori accertamenti da effettuarsi da apposito Collegio medico permanente che sarà istituito presso l'Assessorato del Lavoro con decreto dell'Assessore.

Le indennità ai componenti sono quelle stabilite nel D.L.P. 7 agosto 1952, n. 14, modificato con la legge regionale di ratifica 18 luglio 1953, n. 42.

Art. 2. - Agli effetti dell'assunzione la qualifica di centralinista vale anche come titolo di studio.

La qualifica è attestata con diploma rilasciato da apposita scuola o da corsi professionali all'uopo istituiti, finanziati o riconosciuti dalla Regione Siciliana o dallo Stato.

Art. 3. - La domanda dell'interessato deve essere munita del parere favorevole del Comitato Regionale Siciliano dell'Unione Italiana Ciechi.

L'assunzione è effettuata per chiamata diretta.

Art. 4. - Le domande devono essere corredate, oltre che dalla documentazione richiesta dalle singole amministrazioni, da documenti che accertino i seguenti requisiti:

a) cecità

b) qualifica professionale

c) residenza anagrafica nel territorio della Regione Siciliana

d) età non superiore ai 45 anni.

Art. 5. - L'Assessorato Regionale per il lavoro, cooperazione e previdenza sociale, cura la tenuta dell'aggiornamento dall'elenco dei posti riservati ai centralinisti ciechi sia presso l'Amministrazione regionale che presso gli Enti pubblici tenuti all'osservanza della legge.

L'elenco e le variazioni sono trasmessi in copia al Comitato Regionale Siciliano dell'Unione Italiana Ciechi.