
LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1959, n. 30
G.U.R.S. 29 dicembre 1959, n. 69
Provvedimenti per l'occupazione e il trattamento economico dei lavoratori impiegati nei cantieri scuola.
Le provvidenze della legge 18 marzo 1959, n. 7, sono estese ai Comuni con popolazione non superiore ai 50.000 abitanti.
L'art. 9 della citata legge è così modificato:
"Il trattamento economico previsto dal decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, per i lavoratori disoccupati impiegati nei cantieri di lavoro, nonchè per il personale direttivo e istruttore è fissato nella seguente misura.
I lavoratori hanno diritto, oltre all'indennità di disoccupazione, ad un assegno giornaliero di L. 800 aumentato di L. 100 per ogni figlio, per la moglie e per i genitori purchè siano a carico.
Qualora non percepiscano indennità di disoccupazione hanno inoltre diritto ad un ulteriore assegno giornaliero di L. 200.
Al direttore capo-cantiere è corrisposto un assegno giornaliero di L. 1800; agli istruttori un assegno giornaliero di L. 1600.
Detto trattamento economico si applica, oltre che alle iniziative previste dalla presente legge, ai cantieri-scuola di lavoro di cui al decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, e successive modifiche".
L'Assessore regionale al lavoro è autorizzato, anche per i cantieri di lavoro in corso di esecuzione, a corrispondere, dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli aumenti di trattamento economico di cui al precedente articolo, provvedendo ai relativi accreditamenti a favore degli enti gestori.