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LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1959, n. 30

G.U.R.S. 29 dicembre 1959, n. 69

Provvedimenti per l'occupazione e il trattamento economico dei lavoratori impiegati nei cantieri scuola.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Le provvidenze della legge 18 marzo 1959, n. 7, sono estese ai Comuni con popolazione non superiore ai 50.000 abitanti.

Art. 2

L'art. 9 della citata legge è così modificato:

"Il trattamento economico previsto dal decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, per i lavoratori disoccupati impiegati nei cantieri di lavoro, nonchè per il personale direttivo e istruttore è fissato nella seguente misura.

I lavoratori hanno diritto, oltre all'indennità di disoccupazione, ad un assegno giornaliero di L. 800 aumentato di L. 100 per ogni figlio, per la moglie e per i genitori purchè siano a carico.

Qualora non percepiscano indennità di disoccupazione hanno inoltre diritto ad un ulteriore assegno giornaliero di L. 200.

Al direttore capo-cantiere è corrisposto un assegno giornaliero di L. 1800; agli istruttori un assegno giornaliero di L. 1600.

Detto trattamento economico si applica, oltre che alle iniziative previste dalla presente legge, ai cantieri-scuola di lavoro di cui al decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, e successive modifiche".

Art. 3

L'Assessore regionale al lavoro è autorizzato, anche per i cantieri di lavoro in corso di esecuzione, a corrispondere, dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli aumenti di trattamento economico di cui al precedente articolo, provvedendo ai relativi accreditamenti a favore degli enti gestori.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 dicembre 1959.

MILAZZO