
DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 18 aprile 1951, n. 25
G.U.R.S. 18 aprile 1951, n. 31
Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro, per la massima occupazione in agricoltura e per l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 25/1993 e con annotazioni alla data 17 maggio 2016)
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4 e successive modifiche;
Viste le leggi regionali 3 gennaio 1951, n. 1 e 13 marzo 1951, n. 28;
Considerata la urgente necessità di adottare provvedimenti in materia di avviamento al lavoro, per la massima occupazione in agricoltura e per l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;
Su proposta dell'Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale, di concerto con l'Assessore per le finanze;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 4 gennaio e del 13 aprile 1951;
Su conforme parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale per il lavoro, previdenza, cooperazione, assistenza sociale, igiene e sanità;
DECRETA
E' istituita presso l'Assessorato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale, la Commissione regionale per l'avviamento al lavoro, per la massima occupazione in agricoltura e per l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati.
La Commissione regionale di cui all'art. 1 esprime pareri:
1) sulla organizzazione e sulla disciplina del collocamento della mano d'opera e sui criteri di valutazione circa la precedenza nell'avviamento;
2) sui ricorsi avverso le decisioni degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, in materia di collocamento, ed avverso le decisioni delle Commissioni provinciali;
3) sulla richiesta di costituzione di corsi di addestramento professionale e di qualificazione, riqualificazione e perfezionamento, nonchè sulla istituzione di cantieri-scuola.
Alla Commissione prevista dall'art. 1 del decreto legislativo spettano, nell'ambito della Regione Siciliana, tutti i compiti demandati dal D.L.C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929 alla Commissione centrale di cui all'art. 6 del medesimo decreto legislativo.
La Commissione regionale per l'avviamento al lavoro, per la massima occupazione in agricoltura e per l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, di cui all'art. 1 è presieduta dall'Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale.
In caso di assenza o di impedimento la Commissione è presieduta dal Direttore regionale dell'Assessorato del lavoro.
Essa è composta:
1) da due rappresentanti dei lavoratori designati dalle proprie organizzazioni, da due rappresentanti dei datori di lavoro, da uno degli artigiani designati dalle rispettive organizzazioni sindacali regionali;
2) dal direttore regionale dell'Assessorato del lavoro, e dal capo della divisione lavoro;
3) da un funzionario in rappresentanza di ciascuno degli Assessorati delle finanze, dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e della pubblica istruzione;
4) dall'ispettore regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Un funzionario dell'Assessorato del lavoro ha le mansioni di segretario.
Nella trattazione della materia di cui all'art. 3 del presente decreto legislativo, la Commissione sarà integrata:
1) da un consigliere di appello designato dal Primo Presidente della Corte di appello di Palermo;
2) dal capo dell'Ispettorato regionale dell'agricoltura;
3) da un rappresentante dei tecnici e dirigenti di aziende agricole.
I componenti la Commissione di cui agli articoli precedenti vengono nominati con decreto dell'Assessore per il lavoro, durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Le spese per il funzionamento della Commissione di cui all'art. 1 del presente decreto legislativo, gravano sul bilancio della Regione - rubrica dell'Assessorato nel lavoro, della previdenza ed assistenza sociale.
E' istituito un "Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati". (1)
Il Fondo predetto è alimentato:
a) da contributi della Regione Siciliana;
b) da eventuali contributi della Stato;
c) da contributi volontari effettuati da privati, enti e da associazioni
d) dalla realizzazione dell'alienazione dei prodotti finiti, ottenuti dalle lavorazioni effettuate dagli allievi durante lo svolgimento di precedenti corsi e dalla alienazione di materie grezze residuate dalla lavorazione ed utensili non utilizzabili per altri corsi.
Con decreto dell'Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme per l'amministrazione e l'impiego del Fondo. (2)
Il "Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati" è stato soppresso dall'art. 6, comma 1, della L.R. 8/2016.
Le norme per la gestione del fondo siciliano per la assistenza ed il collocamento di lavoratori disoccupati di cui al presente decreto, nonchè quelle per la gestione dei cantieri scuola di cui al D.L.P. 31 ottobre 1951, n. 31, saranno emanate con decreto dell'Assessore per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti; si veda in proposito l'art. 19 della L.R. 47/51.
Per effetto dell'art. 10 della L.R. 7/59, le disposizioni contenute nel titolo III del presente e nel decreto legislativo 31 ottobre 1951, n. 31, si applicano, in quanto compatibili, ai cantieri-scuola da istituire in attuazione della citata legge.
Possono essere istituiti nel territorio della Regione Siciliana, a cura dell'Assessorato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale, corsi di addestramento professionale, qualificazione, perfezionamento e riqualificazione, per apprendisti artigiani e lavoratori disoccupati.
Tali corsi possono essere affidati ad enti, istituti, scuole ed associazioni, previa autorizzazione dell'Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale, sentito il parere della Commissione regionale di cui all'art. 1 e seguenti.
Tutti gli allievi che frequentano i corsi hanno il diritto oltre al sussidio di disoccupazione eventualmente ad essi spettante, ad una integrazione di L. 200 per ogni giornata di effettiva presenza.
Gli allievi dei corsi che non percepiscono, quantunque disoccupati, la indennità giornaliera di disoccupazione, nè il sussidio straordinario di disoccupazione, oltre alla suindicata integrazione giornaliera di L. 200, riceveranno un secondo assegno giornaliero di L. 100 per ogni giornata di effettiva presenza aumentato di L. 60 per ogni figlio, per la moglie e per i genitori, purchè siano a carico. (1)
Gli allievi che abbiano frequentato con regolarità e diligenza i corsi ed abbiano superato la prova finale, conseguono un attestato ed ottengono un premio di L. 3.000.
Tale premio viene elevato a L. 5.000 per i primi tre classificati nella graduatoria degli esami finali.
Agli allievi che pur non avendo superato la prova finale abbiano frequentato il corso, per tutta la sua durata, con particolare assiduità e diligenza, a giudizio e su proposta del direttore del corso, può essere concesso un premio di L. 1.000.
L'attestato di cui al primo comma del presente articolo costituisce titolo preferenziale, nel collocamento e nella emigrazione, rispetto agli altri titoli.
Sono ammessi a frequentare i corsi di cui nei precedenti articoli, gli apprendisti artigiani di età non inferiore agli anni 14 ed ai lavoratori disoccupati che non abbiano superato il 45° anno di età.
Alla selezione degli aspiranti provvedono gli Uffici provinciali del lavoro, competenti per territorio, con la partecipazione di un rappresentante dell'Assessorato del lavoro.
Al direttore del corso viene corrisposto un compenso mensile di L. 12.000; agli insegnanti L. 350 per ogni ora di insegnamento; agli istruttori L. 200 ed agli aiuto-istruttori L. 150 per ogni ora.
Al personale di segreteria viene corrisposto un compenso di L. 6.000 mensili.
Ai commissari di esami va corrisposta una indennità giornaliera di L. 1.000.
Le spese previste nei preventivi, per materiale di consumo, per esercitazioni pratiche, dispense, testi, materiale didattico, cancelleria, postali, e di organizzazione, non possono superare il 60% dell'ammontare complessivo del trattamento economico degli allievi, computato nella proposta, esclusi il premio finale e l'eventuale secondo assegno giornaliero di L. 100 e relative integrazioni.
Gli enti, gli istituti, scuole ed associazioni che promuovono corsi per l'addestramento professionale, qualificazione, perfezionamento e riqualificazione, ottenutane l'autorizzazione, sono tenuti a comunicare alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, la istituzione dei corsi ed a segnalare i nominativi degli iscritti.
Le modalità organizzative dei corsi di cui nei precedenti articoli sono stabilite con apposite circolari dell'Assessore per il lavoro.
(modificato dall'art. 12, comma 5, della L.R. 25/93)
L'Assessore per il lavoro, la previdenza e l'assistenza sociale promuove direttamente o autorizza la apertura di cantieri-scuola, per lavoratori disoccupati, di rimboschimento e di sistemazione montana e di costruzione e/o manutenzione di opere di pubblica utilità.
I progetti relativi debbono portare l'approvazione dei competenti organi tecnici.
I lavoratori disoccupati possono chiedere di essere ammessi al lavoro nei cantieri-scuola in qualità di lavoratori volontari.
L'iscrizione ai cantieri avviene su domanda dell'interessato, diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio, che, di intesa con la direzione dei cantieri stessi e con la partecipazione di un rappresentante dell'Assessorato del lavoro, provvede alla selezione delle domande ed all'avviamento.
I lavoratori hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, ad una indennità giornaliera di L. 300.
Qualora non percepiscano il sussidio di disoccupazione, oltre alle L. 300 di cui al precedente comma, percepiranno una indennità integrativa di L. 200, se celibi, e di L. 300, se coniugati, aumentata di L. 60 per ogni figlio, per la moglie e per i genitori, purchè siano a carico.
A lavori ultimati, all'atto della chiusura del cantiere, a giudizio del direttore del cantiere stesso, verrà corrisposto ai frequentatori un premio finale di L. 5.000.
Al direttore del cantiere viene corrisposto un assegno mensile di L. 35.000 ed agli istruttori un assegno di L. 1.000 per ogni giornata di effettiva presenza.
Le spese per attrezzatura, materiale, mano d'opera specializzata e trasporti, sono a carico dell'Ente gestore.
L'Assessorato del lavoro, soltanto in via eccezionale, potrà concorrere nelle spese per acquisto di materiale, con contributo che in ogni caso non dovrà superare il 30% della spesa preventivata per l'acquisto del materiale stesso.
Le modalità organizzative dei cantieri-scuola sono stabilite con apposite circolari dell'Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale.
Sul fondo di cui all'art. 8 l'Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale, di concerto con quello per le finanze, provvede al finanziamento dei corsi e dei cantieri di cui al presente decreto legislativo ed alla corresponsione dei contributi previsti dall'ultimo comma del precedente articolo 20.
Gli stanziamenti per l'attuazione del presente decreto legislativo saranno fissati di anno in anno con apposita disposizione da inserire nella legge di bilancio.
Sono abrogati il D.L.P. 30 novembre 1949, n. 36 che istituisce la Commissione regionale per l'imponibile della mano d'opera in agricoltura, ratificato con la legge 3 giugno 1950, n. 39 e la legge 27 febbraio 1950, n. 17 che istituisce corsi di qualificazione, di perfezionamento e di rieducazione per lavoratori disoccupati.
Il presente decreto legislativo sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, in relazione alla legge regionale 13 marzo 1951, n. 28.
Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, con efficacia dalla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1950, n. 17.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.
Palermo, 18 aprile 1951.
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