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LEGGE REGIONALE 12 novembre 1959, n. 29

G.U.R.S. 14 novembre 1959, n. 61

Proroga delle agevolazioni fiscali per le nuove costruzioni edilizie, stabilite con legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37.

Testo annotato al 12/7/1965

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

(1)

Il termine del 31 dicembre 1957, previsto nel primo comma dell'art. 1 della legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37, già prorogato al 31 dicembre 1959 dalla legge regionale 29 luglio 1957, n. 46, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1961.

(1)

La Corte Costituzionale con sentenza 23 giugno-12 luglio 1965, n. 65, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo annotato, nella parte in cui concedono la esenzione dalla imposta di consumo per i materiali impiegati nella costruzione di alberghi.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 novembre 1959.

MILAZZO