
LEGGE REGIONALE 12 maggio 1959, n. 21
G.U.R.S. 15 maggio 1959, n. 28
Riordinamento dell'Ente per la riforma agraria siciliana.
N.d.R. L'Ente per la riforma agraria siciliana è stato trasformato in Ente di sviluppo agricolo con l'art. 1 della L.R. 21/65.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 21/1965 e annotato al 28/12/2004)
L'Ente per la riforma agraria in Sicilia è persona giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza ed alla tutela dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.
Vedi art. 1 della L.R. 21/65 (Trasformazione dell'ERAS in ESA).
In esecuzione della L.R. 174/79, l'Ente siciliano di elettricità (ESE) è stato incorporato nell'Ente di sviluppo agricolo (ESA).
Per effetto dell'art. 12 della L.R. 50/73, l'E.S.A. è tenuto a fornire, tramite il Governo della Regione, le informazioni, i dati ed i documenti che siano richiesti dall'Assemblea regionale siciliana per i propri fini.
L'Ente esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 e dalle altre leggi e regolamenti in vigore.
Vedi artt. 2, 3, 4, 5 e seguenti della L.R. 21/65 (Scopi e compiti dell'ESA - Piani zonali e di trasformazione).
(modificato e integrato dall'art. 1, commi 1 e 2, della L.R. 13/61 e abrogato dall'art. 35 della L.R. 21/65)
L'ERAS può essere autorizzato ad estendere in favore dei coltivatori diretti i compiti di assistenza previsti in favore degli assegnatari.
L'Ente inoltre può essere autorizzato a svolgere:
a) assistenza tecnica ai coltivatori diretti per la progettazione ed esecuzione di opere di trasformazione;
b) assistenza alle cooperative ed ai coltivatori diretti nell'acquisto dei terreni per la formazione della proprietà contadina;
c) assistenza tecnica alle cooperative di coltivatori diretti per quanto occorra alla razionale coltivazione dei terreni e per le prime trasformazioni dei prodotti.
(modificato dall'art. 1, comma 3, della L.R. 13/61)
Per sopperire alle esigenze delle attività previste all'articolo precedente è costituito, presso l'Ente, con gestione separata, un fondo di rotazione.
Il fondo è costituito:
1) da un apporto annuo della Regione siciliana di lire 500 milioni, per un periodo di sei anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62;
2) dalle sopravvenienze attive, dalla creazione della proprietà contadina e dai terreni delle aziende di proprietà dell'Ente;
3) da ulteriori ed eventuali apporti dello Stato o di altri enti.
L'art. 88 della L.R. 17/2004 ha precisato che al fondo previsto dal presente articolo possono accedere gli Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.) di cui all'art. 1 del D.L.vo 29 marzo 2004, n. 99.
(modificato dall'art. 1, comma 4, della L.R. 13/61)
Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, in seguito a deliberazione della Giunta Regionale, saranno stabilite le norme per la gestione del fondo.
[Nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno emanate, con decreto del Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, le norme di coordinamento con le altre disposizioni concernenti la stessa materia.] (1)
La Corte costituzionale con sentenza n. 32 del 6-9 giugno 1961, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo annotato.
Sono devolute all'Ente per la riforma agraria in Sicilia le attribuzioni del Centro regionale per la meccanizzazione agricola in Sicilia, di cui alla legge 3 luglio 1950, n. 51, nonchè quelle della Sezione autonoma ricerche idrogeologiche, di cui al decreto legislativo 26 giugno 1950, n. 27, modificato con la legge 18 dicembre 1953, n. 70.
Il patrimonio del Centro regionale per la meccanizzazione agricola è trasferito all'Ente per la riforma agraria.
Sono estese a quest'ultimo, per gli scopi di cui al primo comma, le agevolazioni previste dall'art. 6 della legge 3 luglio 1950, n. 51.
Sono abrogati:
a) la legge 3 luglio 1950, n. 51, salvo quanto stabilito nel precedente articolo;
b) gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 26 giugno 1950, n. 27, modificato dalla legge 18 dicembre 1953, n. 70;
c) il decreto legislativo 15 ottobre 1954, n. 11;
d) le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 12 maggio 1959.
MILAZZO