
LEGGE REGIONALE 31 marzo 1959, n. 10
G.U.R.S. 4 aprile 1959, n. 19
Norme relative al personale insegnante e non insegnante delle scuole ed istituti d'arte regionali nonchè degli istituti e magisteri professionali regionali.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 7/1974 e annotato al 19/4/1974)
(sostituito dall'art. 12 della L.R. 9/65)
I posti di ruolo delle piante organiche allegate al regolamento delle scuole ed istituti d'arte nonchè delle scuole professionali femminili e di magistero per la donna sono coperti mediante concorso, per esami e per titoli, da bandirsi con decreto dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione in base alle norme vigenti nelle analoghe scuole e negli analoghi istituti statali.
La carriera del personale direttivo insegnante, tecnico, amministrativo e subalterno si svolge secondo le norme previste per il corrispondente personale statale.
Il trattamento di quiescenza del personale è regolato dalle norme previste per il personale della Regione Siciliana.
(modificato dall'art. 20, u.c., della L.R. 7/74)
---------------------- (comma abrogato) (1)
Per il riscatto del servizio eventualmente non computato in carriera, ai fini della pensione, il conguaglio dei contributi, ove non fosse stato fatto dalle Amministrazioni di provenienza, è effettuato dalle scuole, dai magisteri e istituti professionali di cui all'art. 1, ma il relativo onere grava sul personale interessato.
L'importo relativo del conguaglio contributi di cui al precedente comma e le trattenute mensili che gravano sugli emolumenti dovuti al personale e destinati al fondo pensione sono accantonati da parte delle scuole, dei magisteri e degli istituti medesimi in attesa di essere versati all'ente che provvederà alla liquidazione della pensione. (2)
Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 53/76, i contributi previsti dal comma annotato, vengono versati al Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione.
Il personale direttivo ed insegnante delle scuole ed istituti di cui all'art. 1 ha diritto alla indennità speciale prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, ove rientri nelle categorie di cui al decreto legislativo medesimo.
Nelle scuole d'arte, nei magisteri e negli istituti professionali regionali di cui all'art. 1 si provvede all'insegnamento di quelle discipline che non comportino esplicazione di un orario completo, mediante incarichi, secondo le norme statali vigenti.
Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge fino a L. 10.000.000 si farà fronte utilizzando le disponibilità del capitolo 36 del bilancio del corrente esercizio.
Nella prima applicazione della presente legge, viene assunto in ruolo, previo concorso interno per titoli il personale direttivo, insegnante, tecnico, amministrativo e subalterno che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in servizio continuativo, da almeno un biennio, ed abbia riportato qualifica non inferiore a buono, nella stessa scuola, magistero o istituto di cui all'art. 1. (1)
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 31 marzo 1959.
MILAZZO
Per i benefici dell'assunzione in ruolo mediante concorso interno per titoli, di cui all'articolo annotato, vedi l'art. 13 della L.R. 9/65.
Vedi, anche, L.R. 7/74: "Provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania" ed in particolare gli artt. 20, 21 e seguenti.