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LEGGE REGIONALE 31 marzo 1959, n. 10

G.U.R.S. 4 aprile 1959, n. 19

Norme relative al personale insegnante e non insegnante delle scuole ed istituti d'arte regionali nonchè degli istituti e magisteri professionali regionali.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 7/1974 e annotato al 19/4/1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

(sostituito dall'art. 12 della L.R. 9/65)

I posti di ruolo delle piante organiche allegate al regolamento delle scuole ed istituti d'arte nonchè delle scuole professionali femminili e di magistero per la donna sono coperti mediante concorso, per esami e per titoli, da bandirsi con decreto dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione in base alle norme vigenti nelle analoghe scuole e negli analoghi istituti statali.

Art. 2

La carriera del personale direttivo insegnante, tecnico, amministrativo e subalterno si svolge secondo le norme previste per il corrispondente personale statale.

Il trattamento di quiescenza del personale è regolato dalle norme previste per il personale della Regione Siciliana.

Art. 3

(modificato dall'art. 20, u.c., della L.R. 7/74)

---------------------- (comma abrogato) (1)

Per il riscatto del servizio eventualmente non computato in carriera, ai fini della pensione, il conguaglio dei contributi, ove non fosse stato fatto dalle Amministrazioni di provenienza, è effettuato dalle scuole, dai magisteri e istituti professionali di cui all'art. 1, ma il relativo onere grava sul personale interessato.

L'importo relativo del conguaglio contributi di cui al precedente comma e le trattenute mensili che gravano sugli emolumenti dovuti al personale e destinati al fondo pensione sono accantonati da parte delle scuole, dei magisteri e degli istituti medesimi in attesa di essere versati all'ente che provvederà alla liquidazione della pensione. (2)

(1)

Comma abrogato dall'art. 20, u.c., della L.R. 7/74.

(2)

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 53/76, i contributi previsti dal comma annotato, vengono versati al Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione.

Art. 4

Il personale direttivo ed insegnante delle scuole ed istituti di cui all'art. 1 ha diritto alla indennità speciale prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, ove rientri nelle categorie di cui al decreto legislativo medesimo.

Art. 5

Nelle scuole d'arte, nei magisteri e negli istituti professionali regionali di cui all'art. 1 si provvede all'insegnamento di quelle discipline che non comportino esplicazione di un orario completo, mediante incarichi, secondo le norme statali vigenti.

Art. 6

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge fino a L. 10.000.000 si farà fronte utilizzando le disponibilità del capitolo 36 del bilancio del corrente esercizio.

Art. 7

Nella prima applicazione della presente legge, viene assunto in ruolo, previo concorso interno per titoli il personale direttivo, insegnante, tecnico, amministrativo e subalterno che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in servizio continuativo, da almeno un biennio, ed abbia riportato qualifica non inferiore a buono, nella stessa scuola, magistero o istituto di cui all'art. 1. (1)

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 31 marzo 1959.

MILAZZO

(1)

Per i benefici dell'assunzione in ruolo mediante concorso interno per titoli, di cui all'articolo annotato, vedi l'art. 13 della L.R. 9/65.

Vedi, anche, L.R. 7/74: "Provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania" ed in particolare gli artt. 20, 21 e seguenti.