
LEGGE REGIONALE 17 aprile 1965, n. 9
G.U.R.S. 17 aprile 1965, n. 16
Modifiche alle leggi 31 gennaio 1957, n. 10, 1° agosto 1953, n. 43 e 31 marzo 1959, n. 10 e disposizioni relative alle scuole ed agli istituti di istruzione artistica e tecnica.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 5/1970 e con annotazioni alla data 6 maggio 1976)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'art. 3 della legge 31 gennaio 1957, n. 10, è sostituito dal seguente:
"Le spese di funzionamento della scuola, tranne quelle previste dall'art. 2, sono a carico del bilancio regionale, rubrica Assessorato pubblica istruzione".
Alla scuola regionale d'arte femminile per la lavorazione del bianco istituita in S. Cataldo con legge 31 gennaio 1957, n. 10, è concesso un contributo straordinario di lire nove milioni, a copertura delle passività esistenti.
L'art. 5 della legge 1° agosto 1953, n. 43 e la legge 15 dicembre 1959, n. 33, sono abrogati.
Le spese di funzionamento della scuola professionale femminile e di magistero per la donna di Catania, tranne quelle previste dall'art. 6 della legge 1° agosto 1953, n. 43, sono a carico del bilancio della Regione, rubrica Assessorato pubblica istruzione.
Alla scuola professionale femminile e di magistero per la donna istituita in Catania con legge 1° agosto 1953, n. 43, è concesso un contributo straordinario di lire quaranta milioni, a copertura delle passività esistenti.
(sostituito dall'art. 1 della L.R. 10/65)
Agli oneri previsti dagli articoli 2 e 4 della presente legge si fa fronte mediante prelievo di pari somma dal capitolo 607 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1965.
(sostituito dall'art. 1 della L.R. 10/65)
Per i maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 3, 7 e 8 della presente legge è autorizzata, nel corrente esercizio finanziario, la spesa di lire 170.000.000 cui si fa fronte mediante prelevamento del relativo importo dal cap. 607 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Per gli esercizi finanziari successivi a quello in corso, si provvederà ai maggiori oneri derivanti dalla applicazione degli articoli 1, 3, 7 e 8 della presente legge, con legge di bilancio.
(sostituito dall'art. 1 della L.R. 10/65 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 5/70, con effetto dal 1° gennaio 1970)
Le scuole regionali d'arte di S. Stefano di Camastra, Enna, Grammichele e S. Cataldo sono trasformate in istituti d'arte.
Il Governo della Regione è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto regolamento, con annessa tabella organica, di ognuno dei sopradetti istituti. (1)
Vedi Decr. Pres. 14/04/67, n. 2: "Approvazione dello Statuto-regolamento degli Istituti regionali d'arte di cui all'art. 8 della legge 17 aprile 1965, n. 9"
Gli istituti di istruzione artistica nonchè le scuole e gli istituti di istruzione tecnica femminile sono dotati di personalità giuridica, e sono sottoposti alla vigilanza dell'Assessorato della pubblica istruzione. Ai fini fiscali sono equiparati alle Amministrazioni regionali.
L'esercizio finanziario delle scuole e degli istituti di cui al precedente articolo è corrispondente a quello della Regione.
Il finanziamento annuale avviene in due soluzioni semestrali anticipate.
Il bilancio preventivo e il conto consuntivo delle scuole e degli istituti medesimi sono sottoposti alla approvazione dell'Amministrazione tutoria. Il conto consuntivo viene trasmesso agli organi di controllo per la dichiarazione di regolarità.
Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa di ciascuna scuola e istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno nominato dal Presidente della Regione e uno dall'Assessorato della pubblica istruzione.
L'art. 1 della legge 31 marzo 1959, n. 10, è sostituito dal seguente:
"I posti di ruolo delle piante organiche allegate al regolamento delle scuole ed istituti d'arte nonchè delle scuole professionali femminili e di magistero per la donna sono coperti mediante concorso, per esami e per titoli, da bandirsi con decreto dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione in base alle norme vigenti nelle analoghe scuole e negli analoghi istituti statali.
Dopo l'espletamento dei concorsi previsti dall'art. 7 della legge 31 marzo 1959, n. 10, i benefici dell'assunzione in ruolo mediante concorso interno per titoli, di cui allo stesso art. 7 della legge suddetta, sono estesi al personale direttivo, insegnante, tecnico amministrativo e subalterno che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio da almeno un biennio nei posti di ruolo delle tabelle organiche delle scuole ed istituti di cui al precedente art. 12 ed abbia riportato qualifica non inferiore a buono. (1)
Vedi L.R. 7/74: "Provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania" ed in particolare gli artt. 20, 21 e seguenti.
Ai sensi dell'art. 15, u.c., della L.R. 53/76, la nomina in ruolo degli insegnanti vincitori dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo annotato, decorre agli effetti giuridici dal 1° ottobre 1972.