
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 9 della L.R. 40/76.
LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1960, n. 45
G.U.R.S. 31 dicembre 1960, n. 61
Provvidenze per l'arredamento delle scuole elementari nella Regione.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 60/1974 e annotato al 20/4/1976)
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 9 della L.R. 40/76.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 9 della L.R. 40/76.
(sostituito dall'art. 49 della L.R. 60/74)
Per la razionale utilizzazione degli edifici per le scuole elementari costruiti con finanziamenti pubblici, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a provvedere all'acquisto dell'arredamento delle aule e delle palestre, nonchè alla fornitura di materiale didattico a mezzo di asta pubblica ovvero di licitazione privata.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 9 della L.R. 40/76.
Per l'acquisto di mezzi audiovisivi l'Assessore regionale per la pubblica istruzione concede contributi ai Comuni interessati in misura non superiore all'80 per cento per i Comuni con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 9 della L.R. 40/76.
Per le finalità della presente legge è autorizzata per ogni esercizio, a decorrere dall'anno finanziario 1960-61, la spesa di L. 150 milioni da iscriversi in apposito capitolo del bilancio regionale, rubrica pubblica istruzione. Per gli esercizi successivi sarà provveduto con la legge di bilancio.
La predetta somma è così ripartita: 130 milioni per le finalità previste dall'art. 1 e 20 milioni per le finalità di cui all'art. 2 della presente legge.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 9 della L.R. 40/76.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge ricadenti nell'esercizio 1960-61, si fa fronte con le disponibilità del cap. 47 dello stato di previsione della spesa della Regione.
L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 30 dicembre 1960.
MAJORANA della NICCHIARA