
LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1974, n. 60
G.U.R.S. 4 gennaio 1975, n. 1
Integrazioni e modifiche di norme finanziarie.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 15/1993 e annotato al 25/3/1986)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I dipendenti degli uffici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste comandati in missione possono essere esonerati dall'obbligo previsto dalla seconda parte del primo comma dell'art. 8 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nei casi in cui le missioni suddette riguardino sopraluoghi presso aziende agricole.
Il contributo ad integrazione del bilancio dell'Istituto regionale della vite e del vino, previsto all'art. 7 della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzato, per l'anno finanziario 1975, nella misura di lire 350 milioni.
Allo scopo di favorire lo studio organico dei problemi dell'assetto e della tutela del territorio dell'Isola, con particolare riguardo agli aspetti della bonifica, della irrigazione, dei miglioramenti fondiari e delle strutture agricole, nonchè della assistenza tecnica, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un contributo di lire 40 milioni alla Associazione siciliana dei consorzi ed enti di bonifica, irrigazione e di miglioramento fondiario (ASCEBEM).
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste vigila ed effettua controlli sul corretto impiego del sussidio ai fini della realizzazione delle attività programmate.
A decorrere dal 1° gennaio 1975, agli undici centri di assistenza tecnico-agricola istituiti dalla Regione Siciliana ai sensi della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ai due centri di assistenza tecnico-agricola istituiti dalla Cassa per il Mezzogiorno ed operanti presso l'Associazione regionale per le bonifiche ed il Consorzio siciliano di valorizzazione agrumicola, nonchè al campo sperimentale Olivo di Gela, operante presso il consorzio di bonifica di Gela, si applicano le norme previste dalla legge regionale 29 dicembre 1973, n. 54. (1)
Per le finalità previste dall'art. 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e dall'art. 1 della legge regionale 27 ottobre 1969, n. 40, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 1.000 milioni, da destinare anche all'integrazione di eventuali stanziamenti disposti, per gli stessi fini, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Per le finalità dell'art. 4 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 400 milioni.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 1975, contributi nella misura massima di lire 100 milioni per l'organizzazione di mercati-concorsi zootecnici di interesse regionale.
I contributi sono erogati a mezzo dei competenti ispettorati agrari provinciali sulla base dei programmi delle manifestazioni dagli stessi approvati.
Per le finalità dell'art. 2 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 9, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 6.000 milioni.
Le somme disponibili per le finalità dell'art. 3 della predetta legge regionale 9 maggio 1974, n. 9, possono essere utilizzate anche per le finalità dell'art. 2 della legge medesima.
(integrato dall'articolo unico della L.R. 50/75)
(si omette il terzo comma dell'articolo perchè impugnato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto siciliano)
Le disponibilità finanziarie previste all'art. 9 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 9, possono essere destinate anche alla realizzazione delle strutture zootecniche previste dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.
Le operazioni di prestito di cui all'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 9, sono assistite dalla garanzia prevista dall'art. 13 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.
Per la determinazione della misura del tasso di interesse per le operazioni di cui ai commi precedenti si provvede periodicamente con determinazione del Comitato regionale per il credito ed il risparmio.
(modificato dall'art. 22 della L.R. 15/93)
A modifica di quanto stabilito dall'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, i contributi previsti dagli artt. 43 e 44 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e successive aggiunte e modificazioni, sono concessi nella misura del 60 per cento per le opere di miglioramento fondiario richieste dai coltivatori diretti, singoli od associati, per le quali opere siano previsti contributi inferiori alla detta percentuale.
Per le zone montane determinate ai sensi delle vigenti disposizioni, per le predette opere di miglioramento la competenza alla concessione, liquidazione e pagamento dei contributi è attribuita agli ispettorati ripartimentali delle foreste a favore dei quali si applicano le altre disposizioni previste dagli artt. 2 e 3 della citata legge regionale 6 giugno 1968, n. 14. Per le predette opere, tranne le costruzioni di case coloniche, il contributo previsto dal precedente comma è elevato al 70 per cento.
Le condotte agrarie, oltre alla istruttoria delle pratiche loro affidate dagli ispettorati provinciali della agricoltura, provvedono anche alla concessione e liquidazione dei benefici previsti dalle leggi per i settori dei miglioramenti fondiari, della serricoltura e della meccanizzazione agricola, quando la spesa preventivata non superi i 10 milioni di lire ed entro l'ambito della spesa che gli ispettorati provinciali della agricoltura annualmente comunicheranno di riservare alle singole condotte.
---------------------- (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 15/93.
La garanzia prevista dall'ultimo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Presidente della Regione 5 giugno 1949, n. 14, convertito con modifiche nella legge regionale 11 marzo 1950, n. 21, è fornita mediante una dichiarazione rilasciata dall'interessato sotto la propria responsabilità e recante la sua firma autenticata, con la quale si impegna ad osservare gli obblighi di cui al citato art. 3. Il termine di cinque anni decorre dalla data di fatturazione dell'acquisto delle macchine e delle attrezzature ammesse al contributo.
Le domande per la concessione dei contributi per l'acquisto di macchine agricole, sussidiabili a norma della vigente legislazione, di importo non superiore a lire 6 milioni, vanno presentate, unitamente alla relativa fattura di acquisto, ai competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura o alle condotte agrarie, che, previo accertamento dell'idoneità tecnica delle macchine stesse, provvedono alla concessione del contributo ed alla relativa liquidazione.
Nei limiti dell'importo di cui sopra il contributo sugli acquisti effettuati da coltivatori diretti, coloni e mezzadri rimane fissato nella misura del 50 per cento della spesa.
L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di accertare la permanenza nel fondo delle macchine agricole per le quali è stato corrisposto il contributo.
Le domande di cui al presente articolo vanno presentate, a pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data di emissione della fattura.
Per effetto dell'art. 68 dellaL.R. 36/76il limite di 6 milioni di lire previsto dall'articolo annotato, si intende riferito al prezzo delle macchine agricole al netto dell'importo di I.V.A.
La presente disposizione non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 della L.R. 13/86.
Alla concessione, liquidazione e pagamento dei contributi previsti dalla legge regionale 16 agosto 1974, n. 37, qualunque sia l'ammontare della spesa preventivata, provvedono gli ispettorati provinciali dell'agricoltura.
I provvedimenti di cui al comma precedente sono sottoposti al controllo successivo esercitato in sede di presentazione di rendiconto.
In favore degli istituti professionali di Stato per la agricoltura operanti in Sicilia possono essere concessi contributi fino all'ammontare massimo del 90 per cento sul preventivo non superiore a lire 50 milioni, ai sensi della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26, e dell'art. 7 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10, e con imputazione al cap. 21231 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.
Per le finalità dell'art. 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la ulteriore spesa di lire 1.500 milioni.
Per le finalità dell'art. 6 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, sostituito con l'art. 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 22, ed integrato con gli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 15 dicembre 1973, n. 47, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 4.000 milioni.
L'art. 4 della legge regionale 5 luglio 1966, n. 17, è sostituito dal seguente:
"La gestione tecnica del patrimonio delle aziende speciali silvo-pastorali dei comuni ed altri enti può essere affidata anche a laureati in scienze agrarie purchè in possesso della relativa abilitazione professionale".
Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 1964, n. 34, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 milioni.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1975 la misura degli assegni previsti dalle leggi regionali 21 ottobre 1957, n. 58, 8 gennaio 1960, n. 1, e 4 aprile 1969, n. 8, è elevata a lire 28 mila mensili.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 50 milioni.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno finanziario 1975, contributi nei limiti di lire 60 milioni ad associazioni di enti locali e loro amministratori che si prefiggono lo sviluppo di autonomie locali.
Il fondo di rotazione della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), costituito a norma dell'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, integrato a norma dell'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1971, n. 17, dell'art. 33 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, e dell'art. 42 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, viene ulteriormente incrementato di 1.500 milioni di lire per l'anno finanziario 1975.
Per le domande presentate entro e non oltre il 30 giugno 1974, la documentazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, può essere sostituita da un atto di notorietà.
La lett. f dell'art. 1 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 23, è modificata come segue:
"vie urbane, aree pubbliche destinate a verde, servizi del sottosuolo compresi quelli igienici in genere, impianti di pubblica illuminazione".
A richiesta dei comuni interessati, la progettazione e l'esecuzione degli impianti di pubblica illuminazione di cui al precedente comma possono essere affidate all'Ente nazionale per l'energia elettrica.
L'Ente nazionale per l'energia elettrica può provvedere alla esecuzione di lavori anche in economia.
(modificato dall'art. 2 della L.R. 12/77)
La lett. d) dell'art. 1 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 23, va intesa nel senso che in essa sono comprese le opere igieniche e sanitarie, compresi gli ospedali e gli ambulatori.
Per le suindicate opere sanitarie l'intervento è limitato a lavori di completamento, miglioramento, riparazione, sistemazione e manutenzione.
A modifica dell'art. 11 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, il trattamento economico per i lavoratori disoccupati e per il personale di direzione impiegato nei cantieri di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 1975, è fissato nelle misure indicate nel presente articolo e nei limiti degli stanziamenti autorizzati.
I lavoratori hanno diritto ad un assegno giornaliero di lire 3.600 aumentato di lire 150 per la moglie, i figli ed i genitori purchè siano a carico.
Per i lavoratori che percepiscono l'indennità di disoccupazione il relativo importo dovrà essere detratto dall'assegno giornaliero sopra indicato.
Al direttore dei lavori è corrisposto un assegno giornaliero di lire 6.000, agli istruttori è corrisposto un assegno giornaliero di lire 5.400. (1)
Il trattamento economico previsto dall'articolo annotato, è modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 1976, dall'art. 4 della L.R. 9/76.
A decorrere dal 1° gennaio 1975, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 22 e dall'art. 23 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, su richiesta degli enti gestori, provvederà ad adeguare alle nuove misure retributive di cui al precedente articolo il trattamento economico del personale di direzione e dei lavoratori per i cantieri ancora da iniziare e, limitatamente alle giornate lavorative ancora da effettuare, per i cantieri in corso di svolgimento.
(sostituito dall'art. 7 della L.R. 9/76)
L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a ripartire, annualmente, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, la somma destinata per le finalità della legge regionale 18 marzo 1959, n. 7, in ragione di lire 1.750 per abitante nell'ambito dei comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti. (1)
Le somme attribuite a ciascun comune non debbono, in ogni caso, essere inferiori a lire 5 milioni nè superiori a lire 50 milioni.
Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 2/79, l'importo indicato al comma annotato, è aumentato, a decorrere dal 1979, a lire 2.000 per abitante.
Per i cantieri da istituire a decorrere dal 1° gennaio 1975, a modifica del terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 18 marzo 1959, n. 7, e dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 1° luglio 1968, n. 17, le spese per l'acquisto dei materiali a piè d'opera non possono superare il 60 per cento dell'ammontare del finanziamento concesso; per gli enti autarchici territoriali in tale percentuale possono essere incluse anche le spese per diritti di cava, noli, trasporti dei materiali di risulta.
(modificato dall'art. 9 della L.R. 9/76)
Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 1° luglio 1968, n. 17, è modificato come segue:
"L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione autorizza l'apertura di cantieri di lavoro per disoccupati per la sistemazione di strade dei comuni della Regione e per la costruzione o sistemazione di altre opere di pubblica utilità o di interesse pubblico o sociale".
Il parere tecnico per le opere da eseguirsi tramite i cantieri di lavoro è espresso a norma del terzo comma dell'art. 21 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, modificato con l'art. 18 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10.
Per le finalità previste all'art. 53, primo comma, della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 500 milioni.
Per le finalità dell'art. 54, primo comma, della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 400 milioni.
L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) è autorizzato a finanziare le cooperative e loro consorzi anche per la parte di oneri finanziari derivanti dal pagamento dell'IVA relativa all'acquisto di macchinari ed alla realizzazione di impianti sociali.
Il fondo di rotazione a gestione separata istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) a norma dell'ultimo comma dell'articolo 53 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è incrementato di lire 100 milioni.
E' altresì ulteriormente incrementato di lire 100 milioni il fondo di cui al comma precedente, per le finalità previste dall'art. 54, ultimo comma, della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.
Il secondo comma dell'art. 45 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è così sostituito:
"Le operazioni da ammettersi a finanziamento, fino all'intero ammontare della spesa riconosciuta, sono anche quelle destinate alla realizzazione o all'acquisto di magazzini, ivi compreso l'acquisto del terreno, adibiti al deposito ed alla conservazione delle merci e delle derrate destinate ai consumi negli esercizi dei soci delle cooperative, delle associazioni di imprese e dei loro consorzi".
L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato, a decorrere dal 1° gennaio 1975, a concedere, con la procedura prevista dagli artt. 2 e 3 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, modificati dalla legge regionale 6 marzo 1964, n. 1, ai patronati ed agli enti riconosciuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, che provvedono, nel territorio della Regione Siciliana, alla assistenza sociale dei commercianti, le seguenti provvidenze: (1)
1) sussidi straordinari previsti dal n. 1 dell'art. 1 della legge regionale 6 marzo 1964, n. 1;
2) sussidi straordinari previsti dal n. 2 dell'art. 1 della citata legge a favore di associazioni di lavoratori facenti capo ad organizzazioni cui sono collegati i patronati dei commercianti;
3) sussidi straordinari previsti dall'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1964, n. 1, ai patronati indicati nel presente articolo che svolgono assistenza tecnica, legale e tributaria a favore dei commercianti singoli o associati in cooperative e consorzi.
I sussidi straordinari possono essere concessi anche ad integrazione di quelli corrisposti dallo Stato.
I sussidi straordinari previsti al n. 1 e al n. 2 sono concessi altresì alle organizzazioni sindacali regionali degli esercenti di attività commerciali a carattere nazionale che, pur non essendo dotate di patronato, sono collegate ai patronati giuridicamente riconosciuti che provvedono nel territorio della Regione Siciliana all'assistenza sociale di lavoratori autonomi e rilascino attestazioni del collegamento medesimo.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 75 milioni così ripartita: lire 25 milioni per sussidi previsti dal n. 1, lire 25 milioni per quelli previsti al n. 2 e lire 25 milioni per quelli previsti dal n. 3 del primo comma del presente articolo.
L'art. 1 della legge regionale 30 luglio 1969, n. 32, è abrogato.
Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 82/75 i termini previsti dalla L.R. 48/60 per la richiesta dei sussidi, sono prorogati al 29 dicembre 1975.
(modificato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 87/76)
I contributi di cui all'art. 4, lett. d, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, sono concessi sino a un massimo dell'80 per cento della spesa sostenuta da ciascuna cooperativa o consorzio di cooperative e fino all'ammontare di lire 25 milioni.
---------------------- (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 87/76.
Per il biennio 1975-1976 il sussidio di cui al cap. 16813 viene erogato agli organismi regionali e provinciali delle tre associazioni di rappresentanza e tutela esistenti in Sicilia, in deroga alla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive modificazioni, secondo la ripartizione percentuale adottata per l'esercizio finanziario 1974. (1)
Le disposizioni di cui al presente articolo sono state prorogate al 31 dicembre 1978 dall'art. 3 della L.R. 87/76 e ulteriormente prorogate per l'anno finanziario 1979 dall'art. 11 della L.R. 2/79. Inoltre, con l'art. 3 della L.R. 93/79, le suddette disposizioni si applicano per gli esercizi finanziari 1979 e 1980.
Il primo comma dell'art. 16 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
"Alle spese per il funzionamento delle scuole materne previste dalla presente legge si provvede mediante apertura di credito in favore dei consorzi provinciali dei patronati scolastici, i quali provvedono direttamente alle retribuzioni delle insegnanti e delle bambinaie mentre per le altre spese di gestione concedono ai patronati scolastici interessati anticipazioni di fondi".
L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, per l'anno finanziario 1975, a disporre, nei limiti della somma di lire 50 milioni, finanziamenti a favore dei provveditorati agli studi della Sicilia per le spese di organizzazione e di finanziamento di corsi di aggiornamento interprovinciali per il personale insegnante della scuola d'obbligo e della scuola materna statale e comunale.
L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, per l'anno finanziario 1975, a concedere ai comuni contributi per la gestione dei parchi gioco Robinson nei limiti della somma di lire 75 milioni.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 140 milioni per assegnazioni a biblioteche non statali e a biblioteche popolari, nonchè per le spese di acquisto di pubblicazioni a biblioteche aperte al pubblico.
L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, per l'anno finanziario 1975, nei limiti della somma di lire 120 milioni, a concedere contributi a favore di accademie, enti culturali e scientifici per sostenere in tutto o in parte le spese afferenti ad iniziative culturali di interesse regionale.
Per l'affitto di locali da adibire a depositi di materiale bibliografico e suppellettili, materiale librario dei librobus e delle biblioteche circolanti soppressi con la legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, nonchè per le spese di trasporto e recupero del materiale suddetto è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 5 milioni.
L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare ai comuni le somme necessarie per la refezione scolastica in base al numero degli alunni iscritti nelle scuole materne comunali.
L'assegnazione delle somme di cui al precedente comma è calcolata in rapporto alla misura di lire 450 pro-capite e per 150 giorni.
I comuni interessati, all'inizio dell'anno scolastico, comunicano all'Assessorato regionale della pubblica istruzione il numero degli alunni iscritti e sono obbligati, alla fine dell'anno scolastico, a trasmettere all'Assessore il rendiconto delle spese effettuate mediante relazione illustrativa.
Per le finalità del presente articolo e per quelle previste dall'art. 3, lett. d, della legge regionale 1° aprile 1955, n. 21, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 3.000 milioni.
Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 31 marzo 1959, n. 11, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 22 milioni.
Fino alla concorrenza di lire 6 milioni, la spesa di cui al comma precedente può essere destinata alle attività svolte nell'anno 1974.
(modificato dall'art. 5 della L.R. 1/78)
L'art. 3 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, è sostituito dal seguente:
"L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, due mesi prima dell'inizio di ogni anno scolastico, anticipa lo stanziamento previsto per le finalità della presente legge fino al 70 per cento della somma corrisposta ai comuni nel precedente anno scolastico".
All'art. 2 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, è aggiunto il seguente comma:
"Avverso le decisioni adottate dal sindaco è ammesso ricorso all'Assessore regionale per la pubblica istruzione".
L'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1960, numero 45, è sostituito dal seguente:
"Per la razionale utilizzazione degli edifici per le scuole elementari costruiti con finanziamenti pubblici, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a provvedere all'acquisto dell'arredamento delle aule e delle palestre, nonchè alla fornitura di materiale didattico a mezzo di asta pubblica ovvero di licitazione privata".
Le spese previste per la redazione dei piani comprensoriali di cui alla legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, e successive aggiunte e modifiche, dei piani generali, dei programmi di fabbricazione e degli altri strumenti urbanistici sono estese anche alla loro rielaborazione.
Le assemblee consortili ed i comuni di cui alla legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, e successive aggiunte e modificazioni, possono deliberare l'affidamento di incarichi per la redazione di varianti di piani comprensoriali e di piani particolareggiati.
Nei finanziamenti previsti dall'art. 36 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, sono inclusi anche i piani per le aree di sviluppo industriale di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853.
A valere sullo stanziamento del cap. 18657, l'Assessore regionale per lo sviluppo economico è autorizzato a concedere un contributo una tantum di lire 15 milioni al comune di Lipari, sulle spese sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento del convegno "Sviluppo socio-economico e tutela delle isole Eolie".
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni che svolgono attività assistenziale in favore di minori discinetici da cerebropatie sussidi straordinari in proporzione al numero degli assistiti, nonchè per la fornitura di attrezzature sanitarie riabilitative e scolastiche compreso il trasporto.
I contributi vengono concessi su domanda delle associazioni, corredata dal programma dell'attività svolta, previo parere favorevole del medico provinciale competente per territorio.
Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 400 milioni. (1)
Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 118/77, a decorrere dal 1° gennaio 1978, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i sussidi straordinari previsti dall'articolo annotato, alle associazioni regolarmente costituite che svolgono, da almeno tre anni, attività di riabilitazione in favore dei minori neuromotulesi.
L'Assessore regionale per la sanità predispone annualmente il programma di distribuzione degli stanziamenti iscritti in bilancio per l'ampliamento, il restauro ed il rinnovo dei locali adibiti a mattatoi comunali, nonchè per il rinnovo ed il miglioramento delle attrezzature dei mattatoi medesimi, dandone comunicazione alla Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale.
Per le finalità del precedente comma è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 150 milioni per il rinnovo ed il miglioramento delle attrezzature e di lire 400 milioni per l'ampliamento, il restauro ed il rinnovo dei locali.
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere, per l'anno finanziario 1975, un contributo straordinario di lire 200 milioni all'Istituto nazionale del dramma antico.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la erogazione di un contributo di lire 20 milioni in favore dell'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari con sede in Palermo.
Per le esigenze delle operazioni di liquidazione dell'Azienda autonoma per la gestione del patrimonio turistico-alberghiero, soppressa a termini dell'art. 7 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, e per l'assolvimento dei compiti istituzionali della cessata Azienda demandati all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 30 milioni.
L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato, per l'anno finanziario 1975, a concedere contributi per il funzionamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e degli enti provinciali per il turismo.
Per le finalità del precedente comma è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni di cui lire 500 milioni per l'attività svolta nell'anno 1974.
E' altresì autorizzata la spesa di lire 500 milioni, per l'anno finanziario 1975, a valere sui fondi statali per la attuazione dei programmi regionali di sviluppo in favore degli enti e delle aziende di cui al primo comma del presente articolo.
Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 22 febbraio 1974, n. 5, è così modificato:
"Il programma di ripartizione dei predetti contributi è stabilito dall'Assessore che ne dà comunicazione alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana".
Il fondo di rotazione per il credito turistico di cui all'art. 42 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è incrementato, per l'anno finanziario 1975, di lire 26 milioni, in relazione ai versamenti, di pari importo, effettuati al bilancio della Regione, cap. 5197 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1972.
Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e ricadenti nell'anno finanziario 1975 si provvede con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1975.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 31 dicembre 1974.
BONFIGLIO