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LEGGE REGIONALE 8 agosto 1960, n. 36

G.U.R.S. 10 agosto 1960, n. 33

Istituzione di un Ente regionale di diritto pubblico denominato "Azienda Asfalti Siciliani" (Az.A.Si.).

N.d.R. L'organizzazione dell'Az.A.Si. è stata modificata dalla L.R. 50/73.

Per effetto dell'art. 1, comma 1, della L.R. 5/99 l'Az.A.Si. è stata soppressa e posta in liquidazione a decorrere dal 24 gennaio 1999.

Testo annotato al 20/1/1999

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

E' costituito, con sede in Modica, un Ente di diritto pubblico denominato "Azienda Asfalti Siciliani" (AZ.A.SI.).

L'Azienda ha gestione autonoma.

Essa ha un patrimonio di lire tre miliardi forniti dalla Regione.

E' ammessa la partecipazione, sino alla concorrenza complessiva di due quinti del capitale, della Società Finanziaria Siciliana (So.Fi.S.), di enti pubblici, di istituti di credito e di assicurazione e di privati che ne facciano domanda all'Assessore agli affari economici, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, la Regione, gli enti e le persone eventualmente partecipanti provvederanno al versamento di un decimo delle rispettive quote sottoscritte; gli altri decimi saranno versati su deliberazioni motivate del Consiglio di amministrazione dell'Azienda, approvate dall'Assessore all'industria e commercio, di concerto con l'Assessore agli affari economici.

Art. 2

La costituzione dell'Azienda è subordinata all'accertamento della consistenza dei giacimenti di asfalto nelle zone di Ragusa, Scicli, Modica, Vizzini, Licodia Eubea ed alla possibilità della loro valorizzazione industriale.

A tal fine, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, di concerto con quello agli affari economici, sarà costituita una Commissione di sette tecnici ed economisti di cui due designati con terne in rappresentanza dei lavoratori.

La predetta Commissione dovrà esaurire i suoi lavori entro il 31 ottobre 1960 e potrà avvalersi per le sue indagini dell'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) e del Centro sperimentale minerario oltre che del Distretto minerario.

I Comuni ricordati nel primo comma del presente articolo hanno la facoltà di nominare esperti di propria fiducia che potranno fornire alla Commissione, da cui saranno intesi, memorie, studi e quant'altro possa riuscire utile agli accertamenti disposti.

Le conclusioni cui perverrà la Commissione attraverso la sua relazione saranno approvate dalla Giunta di governo su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, sentito il consiglio regionale delle miniere e del comitato consultivo dell'industria.

Per i lavori e le indagini della Commissione è stanziata la somma di lire 30.000.000.

Art. 3

Le conclusioni della Commissione prevista al precedente art. 2 dovranno essere rese pubbliche ed approvate entro il termine improrogabile del 30 novembre 1960.

Trascorso tale termine, il Governo della Regione provvederà senza altro all'approvazione dello Statuto previsto al successivo art. 9.

Art. 4

L'Azienda ha lo scopo di sviluppare la ricerca, la coltivazione, la trasformazione ed il consumo degli asfalti siciliani e dei prodotti derivati.

Essa pertanto può:

a) promuovere direttamente la costituzione di società che abbiano per oggetto la coltivazione di miniere di asfalto e la produzione collegata di cemento, calce e materiali asfaltici e bituminosi per gli usi stradali ed edilizi;

b) prendere partecipazione azionaria, previa autorizzazione dell'Assessore per l'industria e commercio, di concerto con quello preposto agli affari economici, alle società aventi per oggetto le attività indicate nella precedente lettera a) in misura non eccedente i due terzi del capitale azionario;

c) chiedere permessi di ricerca e concessioni di giacimenti asfaltici a norma delle vigenti leggi regionali che disciplinano la ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali nella Regione, anche in eccedenza ai limiti superficiari dalle medesime previsti;

d) promuovere la costituzione, anche in concorso con la So.Fi.S., di società per il collocamento dei prodotti dell'Azienda.

Art. 5

Per consentire all'azienda il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo 4, a partire dall'esercizio finanziario 1960-61 e per gli altri nove esercizi finanziari successivi, la Regione verserà all'Azienda medesima un contributo annuo di lire 50 milioni.

Le erogazioni sul contributo concesso ai sensi del presente articolo devono essere dimostrate dall'Azienda agli Assessori agli affari economici ed all'industria e commercio a periodi trimestrali.

Al termine di ciascun esercizio i detti Assessori stabiliscono se le somme rimaste non erogate debbono essere dall'Azienda riversate nella tesoreria della Regione o possano essere trattenute in aggiunta al fondo assegnato per l'esercizio successivo.

Art. 6

(1)

L'Azienda è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da undici membri nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, di concerto con quello per gli affari economici.

Con lo stesso decreto vengono designati tra i componenti del Consiglio il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere delegato.

Tra i membri del Consiglio dovranno essere compresi un rappresentante del Consiglio regionale delle miniere, il Ragioniere generale della Regione e cinque rappresentanti eletti dai Consigli comunali di Ragusa, Modica, Scicli, Vizzini e Licodia Eubea.

Uno dei componenti del Consiglio sarà altresì scelto su designazione degli istituti di credito e di assicurazione privata che partecipino alla formazione del capitale dell'Azienda ai sensi dell'articolo 1.

Il Consiglio di amministrazione deve essere rinnovato ogni quattro anni. I singoli componenti possono essere riconfermati.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione non spetta indennità fissa.

(1)

In ordine agli organi dell'AZ.A.SI. vedi gli artt. 3, 4, 6, 7 e 8 della L.R. 50/73.

Art. 7

(1)

Un collegio di tre sindaci esercita presso l'Azienda funzioni di controllo analoghe a quelle stabilite dall'art. 2403 del Codice Civile.

I sindaci sono nominati annualmente: due dall'Assessore per il bilancio di cui uno magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al sesto; ed uno dall'Assessore per l'industria e commercio.

(1)

In ordine al collegio dei revisori vedi l'art. 6 della L.R. 50/73.

Art. 8

(1)

L'Azienda è posta sotto la vigilanza degli Assessori per il bilancio e per l'industria e commercio.

Ai predetti Assessori l'Azienda rimette per l'approvazione, all'inizio di ciascun esercizio, il programma di azione che intende svolgere e, alla fine, il proprio bilancio che sarà allegato al bilancio della Regione.

Per grave inosservanza alle disposizioni di legge ed ai regolamenti statutari, e per gravi irregolarità di gestione, l'Assessore per l'industria e commercio, di concerto con l'Assessore per il bilancio, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa, potrà promuovere il decreto del Presidente della Regione di scioglimento del Consiglio di amministrazione della Azienda.

Con lo stesso decreto sarà provveduto alla nomina di un commissario che avrà i poteri del Consiglio. La gestione commissariale non potrà avere una durata superiore a sei mesi.

(1)

Vedi gli artt. 13, 14 e 22 della L.R. 50/73.

Art. 9

Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria e commercio, di concerto con l'Assessore agli affari economici sarà approvato lo Statuto per regolare l'amministrazione ed il funzionamento dell'Azienda.

Il personale dell'Azienda, escluso quello destinato a prestazioni manuali, è assunto per pubblico concorso. In caso di inosservanza si applicano le norme previste dall'art. 6 della legge regionale 7 maggio 1958, n. 14.

Art. 10

L'Assessore per il bilancio è autorizzato a contrarre, con uno degli Istituti di credito incaricati del servizio di Cassa della Regione un prestito di 380.000.000 di lire, della durata massima di anni sei, e con la protrazione non eccedenti gli anni cinque, necessario per fronteggiare gli oneri derivanti dalla presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario in corso.

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 11

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 agosto 1960.

MAJORANA della NICCHIARA