
LEGGE REGIONALE 25 luglio 1960, n. 28
G.U.R.S. 30 luglio 1960, n. 31
Modifiche ed aggiunte al testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con decreto presidenziale 7 aprile 1960, n. 1.
Il primo comma dell'articolo 1 del Testo Unico approvato con D. P. 7 aprile 1960, numero 1 è sostituito dal seguente:
"La elezione dei Consiglieri comunali dei Comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti si effettua col sistema maggioritario a scrutinio di lista con voto limitato".
Il primo comma dell'articolo 2 del Testo Unico approvato con D. P. 7 aprile 1960, numero 1 è sostituito dal seguente:
"Nei Comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti la elezione dei Consiglieri comunali è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale".
L'articolo 24 del Testo Unico approvato con D. P. 7 aprile 1960, numero 1 è sostituito dal seguente:
"Nessuno può essere candidato in più di una lista dello stesso Comune.
E' consentita la candidatura in non più di due Comuni, nei quali le elezioni si svolgono contemporaneamente e sono fatte a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.
La violazione delle superiori norme importa la nullità della elezione del candidato in qualsiasi Comune.
Il Consigliere eletto in due Comuni deve dichiarare, entro otto giorni dalla proclamazione, quale comune prescelga.
Mancando tale opzione si considera eletto nel Comune che ha maggior numero di elettori".
Tutte le norme in contrasto con quelle della presente legge sono abrogate.
Il Governo della Regione è autorizzato ad apportare le conseguenti modifiche al Testo Unico approvato con D.P. 7 aprile 1960 n. 1.