Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

DECRETO PRESIDENZIALE 7 aprile 1960, n. 1

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 14 aprile 1961, n. 15

Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 28/1960)

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto l'art. 7 della legge 9 marzo 1959, n. 3;

Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa;

Considerato che non si ritiene di accogliere la modifica suggerita dal Consiglio di giustizia amministrativa per quanto attiene alla eliminazione di una delle due urne di cui deve essere dotato ogni ufficio elettorale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale;

Su proposta dell'Assessore per l'amministrazione civile e la solidarietà sociale;

DECRETA

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Art. 0

Articolo Unico

E' approvato l'unito testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana, vistato dall'Assessore proponente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 7 aprile 1960.

MAJORANA della NICCHIARA

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 12 aprile 1960. Registro n. 1, foglio n. 103.

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Testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana

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CAPO PRIMO

Norme generali

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Art. 1

(T.U. 5 aprile 1951, n. 293, art. 11; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art .1; D.P.Rep. 19 luglio 1956, n. 977, art. 1; l.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 3)

(modificato dall'art. 1 della L.R. 28/1960)

La elezione dei Consiglieri comunali dei Comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti si effettua col sistema maggioritario a scrutinio di lista con voto limitato.

Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia, la Commissione provinciale di controllo, nei comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di una frazione, può ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

In questo caso, si procederà alla elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

La decisione della Commissione provinciale di controllo è pubblicata all'albo pretorio.

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Art. 2

(l.r. 5 aprile 1952, n.11, art. 12; l.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 3)

(modificato dall'art. 2 della L.R. 28/1960)

Nei Comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti la elezione dei Consiglieri comunali è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Ogni ripartizione per frazione è esclusa.

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CAPO SECONDO

Elettorato attivo

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Art. 3

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate ai termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 e successive modifiche.

Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori, valgono le disposizioni legislative predette.

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CAPO TERZO

Eleggibilità

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Art. 4

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 14; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1; l. 31 ottobre 1955, n. 1064, artt. 2 e 3)

Sono eleggibili a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune, purché sappiano leggere e scrivere.

La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio, può essere data da una dichiarazione scritta e sottoscritta dall'interessato. con la indicazione della data e luogo di nascita, domicilio e condizione, alla presenza del sindaco e del segretario comunale, o di un notaio, o del pretore, o del giudice conciliatore, con l'assistenza di due testimoni estranei al personale del Comune. Tale prova deve essere rilasciata entro dieci giorni dalla notificazione della elezione.

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Art. 5

(l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 62; l.r. 9 marzo 1959. n. 3, art. 5)

Non sono eleggibili a consiglieri comunali:

1) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate;

2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza o il controllo sul comune, nonchè i membri delle Commissioni provinciali di controllo;

3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o da enti o istituti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza a comune stesso, nonchè i loro amministratori;

4) gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella e circoscrizione del comune;

5) coloro che hanno il maneggio del denaro del comune o non ne hanno ancora reso il conto;

6) coloro che hanno lite pendente con il comune;

7) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del comune, o in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal medesimo;

8) gli amministratori del comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, che sono stati dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;

9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune, sono stati legalmente messi in mora;

10) i magistrati di Corte d'Appello, di Tribunale e di Pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

Le ipotesi di ineleggibilità considerate ai numeri 5) e 6) non si applicano agli amministratori comunali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia, l'amministratore che ricopra la carica di sindaco o di assessore è sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione è pronunciata dalla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, e contro le relative decisioni è ammesso ricorso alla Corte d'Appello secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Fino a quando esisteranno nella Regione le circoscrizioni provinciali non sono eleggibili a consiglieri comunali i delegati regionali delle attuali amministrazioni provinciali.

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Art. 6

(l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 15)

Non possono contemporaneamente far parte dello stesso consiglio comunale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, i coniugi, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

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Art. 7

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 17; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 16)

I membri della Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun consiglio comunale compreso nel territorio delle rispettive attuali provincie.

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CAPO QUARTO

Procedimento elettorale preparatorio

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SEZIONE I - Disposizioni generali

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 8

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 18; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il Prefetto, d'intesa col Presidente della Corte d'Appello, fissa la data della elezione per ciascuna comune e la partecipa al sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi 45 giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo della riunione.

Il Prefetto comunica, inoltre, il decreto al Presidente della Commissione elettorale mandamentale che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al sindaco un esemplare delle liste di sezione.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 9

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 19; l.r 5 aprile 1952, n. 11, art. 1; l.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43 ter sub art. 6)

Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per le elezioni il sindaco deve avere provveduto alla consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato d'iscrizione nelle liste elettorali.

Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, i giorni e le ore della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

Per gli elettori residenti nel comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta a suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non sfoglia rilasciare ricevuta, il messo sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori, nei tre giorni precedenti l'elezione possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o nel giorno stesso della elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, stampato con inchiostro di diverso colore, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente nei cinque giorni antecedenti e nel giorno stesso della elezione, almeno dalle ore nove alle diciassette.

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Art. 10

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 20; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 17)

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori, di cui il più anziano assume le funzioni di vice-presidente, e di un segretario.

Il presidente è designato dal Presidente della Corte d'Appello fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa, e, occorrendo, fra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i giudici conciliatori e viceconciliatori, i vice-pretori, gli avvocati, i procuratori, gli ingegneri, i geometri, i dottori commercialisti, i ragionieri, i sanitari e i farmacisti regolarmente iscritti nei relativi albi, gli impiegati civili dello Stato e della Regione, esclusi quelli dipendenti dalla Presidenza della Regione, dagli Assessorati, dall'Assemblea Regionale, nonchè dai Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto.

La enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Presso la cancelleria di ciascuna Corte d'Appello è tenuto al corrente l'elenco delle persone idonee all'ufficio di presidenza di seggi elettorali, a norma dell'art. 26, comma secondo, della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 11

(T.U 5 aprile 1951, n. 203, art. 21; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con un manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, la Commissione elettorale comunale procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori di ambo i sessi del comune che siano idonei alle funzioni di scrutatore, esclusi i candidati. Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della Commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto un maggior di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

Se il Comune sia retto da un commissario, questi procede alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del Segretario comunale,

Ai nominati il sindaco o il commissario notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 12

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 22; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 18)

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso fra gli elettori residenti nel comune, che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente compresi nelle categorie seguenti:

1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari;

2) notai;

3) impiegati dello Stato, della Regione o degli enti locali;

4) ufficiali giudiziari.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 13

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 23; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore più anziano, che assume la vice-presidente dell'ufficio, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio sono considerati per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio si procede con giudizio direttissimo.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 14

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 24; l.r 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 15

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 25; l.r 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Ai presidenti degli uffici elettorali di sezione spetta una diaria di L. 3.000 per ogni giorno al lordo delle ritenute di legge. E' dovuto altresì un trattamento di missione, corrispondente a quello che spetterebbe ai funzionari con qualifica di ispettore generale dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Agli scrutatori ed ai segretari spetta una diaria di L. 2.000 al giorno, al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari statali con qualifica di direttore di sezione. Ai funzionari statali con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

La liquidazione delle competenze viene effettuata a cura ed a carico dell'Amministrazione comunale.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 16

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 26; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 19)

Il sindaco provvede affinchè, nelle ore pomeridiane del giorno precedente le elezioni, ovvero il giorno stesso della elezione, prima delle ore 6, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per la affissione a norma dell'art. 27;

3) cinque copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'articolo 25;

4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 11;

5) il pacco delle schede che al sindaco sarà trasmesso sigillato dalla Prefettura con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;

6) le urne occorrenti per la votazione;

7) un congruo numero di matite copiative per il voto.

Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura dell'Assessorato regionale degli Enti locali con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle annesse tabelle a) e b), vistate dall'Assessore per gli Enti locali. Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni regionali, sono forniti a cura dell'Assessorato degli Enti locali.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Sezione II - La presentazione delle candidature nei comuni con popolazione sino a diecimila abitanti

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 17

(l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 21; l.r. 9 marzo 1959, n. 3, artt. 3 e 4)

Le candidature, raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non superiore ai quattro quindi del numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà, devono essere presentate, per ciascun comune, da almeno 50 elettori nei Comuni con più di cinquemila abitanti, 30 nei comuni con più di duemila abitanti e 20 nei minori.

Il numero dei presentatori non può superare il doppio delle cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del comune è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma è autenticala dal sindaco o dal pretore o dal giudice conciliatore o da un notaio o dal segretario comunale. I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere, per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegarsi alla lista.

L'attestazione della iscrizione dei presentatori o dei candidati nelle liste elettorali può essere fatta cumulativamente e risultare da un unico atto. Può essere fatta, altresì, cumulativamente in unico atto l'autenticazione delle firme prescritte dal comma precedente.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, data e luogo di nascita.

Nessuno può essere candidato in più di una lista nello stesso comune, ne può presentarsi come candidato, in più di un comune, qualora le elezioni siano state indette o si svolgano nello stesso periodo di tempo. Chi è stato già eletto in un comune, non può presentarsi come candidato in altri comuni.

Con la lista devesi anche presentare:

1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

2) la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata nei modi indicati nel quarto comma del presente articolo;

3) l'indicazione di due delegati i quali abbiano la facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e di compiere gli altri atti previsti dalla legge; le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati nel quarto comma del presente articolo.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente la elezione.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno o l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 18

(l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 22; d.l. 6 maggio 1948, n. 654)

La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione di ciascuna lista e non oltre quello successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste:

a) verifica se esse siano state presentate in termine e risultino sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

b) elimina i nomi dei candidati per i quali manchi la dichiarazione di accettazione di cui al nono comma, numero 2, dell'articolo precedente;

c) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza o notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, nonchè quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, che non siano depositati da persona munita di mandato da parte di uno o più rappresentanti del partito o del gruppo, mediante firma autenticata, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione del nuovo contrassegno o della detta autorizzazione;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

Della deliberazione della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve essere immediatamente depositato presso la segreteria del comune.

I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La Commissione torna a riunirsi tre giorni dopo per udire i delegati delle liste contestate o modificate, che ne facciano istanza anche verbale, e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Contro le decisioni della Commissione è ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di Giustizia Amministrativa dopo la proclamazione degli eletti, ma non oltre un mese dalla stessa.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 19

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 29; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 23)

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 16, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente la elezione.

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i contrassegni saranno elencati secondo l'ordine di presentazione delle relative liste.

Qualora la elezione non possa aver luogo per mancata presentazione di liste si provvede a norma dell'art. 56, secondo comma, ripetendo gli adempimenti prescritti dagli artt. 8 e seguenti.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Sezione III - La presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 20

(l.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 25 e 30; l.r. 9 marzo 1959, n. 3, artt. 3 e 4)

Le liste dei candidati per ogni comune devono essere presentate da almeno 500 elettori nei comuni con più di cinquecentomila abitanti, da almeno 300 nei comuni con più di centomila abitanti, da almeno 200 nei comuni con più di quarantamila abitanti e la almeno 100 negli altri.

Il numero dei presentatori non può superare il doppio delle cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del comune è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma è autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal pretore, o dal giudice conciliatore. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 17.

Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, ne inferiore ad un quinto.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, data e luogo di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Per quant'altro riguarda la presentazione delle candidature e delle liste si applicano le disposizioni del precedente art. 17.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 21

(l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 27)

La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione di ciascuna lista e non oltre quello successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, provvede agli adempimenti previsti dell'art. 18.

Sono applicabili le disposizioni degli ultimi quattro commi dell'art. 18.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 22

(l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 28)

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al sindaco per la preparazione del manifesto, di cui all'art. 19, recante le liste dei candidati, per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente alle elezioni.

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede, nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine di presentazione.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 23

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

La Commissione elettorale mandamentale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 16, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro le ore 16 del sabato precedente la elezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti la stessa mattina della elezione, perchè prima dell'inizio della votazione.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 24

(sostituito dall'art. 3 della L.R. 28/1960)

Nessuno può essere candidato in più di una lista dello stesso Comune.

E' consentita la candidatura in non più di due Comuni, nei quali le elezioni si svolgono contemporaneamente e sono fatte a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

La violazione delle superiori norme importa la nullità della elezione del candidato in qualsiasi Comune.

Il Consigliere eletto in due Comuni deve dichiarare, entro otto giorni dalla proclamazione, quale comune prescelga.

Mancando tale opzione si considera eletto nel Comune che ha maggior numero di elettori.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

CAPO QUINTO

Votazione

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

SEZIONE I - Disposizioni generali

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 25

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 35; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

La sala della elezione, in cui una sola porta di ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido trasmesso con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale gli elettori possiamo entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere collocato in modo che gli elettori possono girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro cabine, collocate in maniera da rimanere isolate ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente testo unico.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 26

(T.U. 5 aprile 1951, n.. 203, art 36; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 9.

Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 27

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203 art. 37; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Non ha diritto di votare chi non è iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista deve essere affissa nella sala della elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.

Hanno, inoltre, diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'Appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del comune.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 28

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 38; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonchè gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 29

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 39; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale.

Gli elettori i quali, per impedimento fisico evidente o riconosciuto dall'ufficio, si trovino nella impossibilità di esprimere il voto, sono ammessi dal presidente a farlo esprimere da un elettore di fiducia in loro presenza. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico per cui l'elettore è stato autorizzato a farsi assistere alla votazione e il nome dell'elettore che lo ha assistito. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 30

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 40; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il presidente della sezione è incaricato della polizia della adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala della elezione.

Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala della elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre, altresì, che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'art. 35 riguardo al termine ultimo della votazione.

Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 31

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 41; l. 18 maggio 1951, n. 329; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art 1; l.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43 ter sub art. 6)

Alle ore sei del primo giorno di elezione il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.

Quindi, previa constatazione della integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Il presidente procede all'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuna di esse il bollo della sezione e facendovi apporre la firma da due scrutatori; le depone, indi, nella prima urna, dopo averne controllato il numero, di cui fa menzione nel verbale e che deve coincidere con quello degli elettori iscritti nella sezione.

Il presidente dell'ufficio dichiara, poi, aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. E' tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscano la carta di identità o altro documento di identificazione, munito di fotografia, rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, purchè la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della votazione.

In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 72. L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 37.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 32

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 42; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 33)

L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'art. 9 per conservarlo in apposito plico e, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna, di cui all'art. 31, quarto comma, ed una matita copiativa, si reca nella cabina unicamente per compilare e piegare la scheda e poi la presenta, già piegata e chiusa, al presidente, il quale la depone nella seconda urna, destinata a ricevere le schede dopo l'espressione del voto.

Con la scheda deve essere restituita anche la matita.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa attestazione, apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione accanto al nome di ciascun votante.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 33

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 43; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 34

(l.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43 bis sub art. 6; l.r. 7 febbraio 1957, n. 16)

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del comune.

A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto ed è inoltrato al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo e del segretario dell'istituto stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezione; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 16 del presente testo unico, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota nella lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta immissione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno duecento letti è istituita una sezione elettorale per numero 500 letti o frazione di 500. Gli elettori che esercitano il loro voto nella sezione ospedaliera sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alla sezione ospedaliera possono, tuttavia essere assegnati, in sede di revisione annuale nelle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza degli istituti che ne facciano domanda.

Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati, è raccolto, durante le ore destinate alla votazione dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, destinato dalla sorte, e dal segretario e alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui al comma precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da alligare a quella della sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico e sono immediatamente inviate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna destinata alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nelle apposite liste.

Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del e certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui alla lettera b) del terzo comma, che, a cura del presidente del seggio viene alligata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 35

(l.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43 ter sub art. 6)

La votazione deve proseguire fino alle ore 22.

A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovino nei locali del seggio:

1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;

2) provvede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;

3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'ufficio, nonchè la propria firma e quella di due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti possono la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;

4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.

La mancanza di suggellazione delle urne o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse produce la nullità delle decisioni prese.

Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente.

Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata la integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.

La votazione deve proseguire sino alle ore 14; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 36

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 45; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, nonchè da quelle di cui all'art. 34 e dai tagliandi dei certificati elettorali.

Queste liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere, a pena di nullità della votazione, vidimate dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o le firme degli scrutatori, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al pretore del mandamento.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 37

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 46; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio ed allegati al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Sezione II - Disposizioni particolari per la votazione nei comuni con popolazione sino a diecimila abitanti

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 38

(l.r. 5 aprile 1952, n. 31, art. 35)

Ciascun elettore ha diritto di votare soltanto per una lista.

Il voto di lista si esprime tracciando sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta, o sul rettangolo che lo contiene, un segno con la matita copiativa.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.

Il numero delle preferenze non può essere maggiore di due.

Sono applicabili le disposizioni contenute nel successivo articolo in quanto compatibili.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Sezione III - Disposizioni particolari per la votazione nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 39

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 48; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1, 35, 37 e 39; l.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 4)

Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

Il numero delle preferenze non può essere maggiore di 3 per i comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere non è superiore a 40 e, rispettivamente, di 4, 5 e 6 per i comuni in cui tale numero è di 50, 60 ed 80.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda, il nome e il cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista votata. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, la data e il luogo di nascita.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti.

Sono vietati altri segni o indicazioni.

Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il comune sono nulle; rimangono valide le prime.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato.

Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che siano in testa alla lista votata.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze della medesima lista, si intende che abbia votata la lista alla quale appartengono i preferiti.

Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

CAPO SESTO

Scrutinio e proclamazione

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Sezione I - Disposizioni generali

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 40

(l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 40)

Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, si intendono eletti i candidati compresi nella lista purchè essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

La elezione è nulla:

1) se il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente;

2) se la lista non abbia riportato il numero minimo dei voti validi prescritto dal comma precedente;

3) se la metà dei seggi assegnati al comune rimanga vacante.

Nei casi previsti dal comma precedente si provvede a norma del secondo comma dell'art. 56, ripetendosi però tutti gli adempimenti prescritti dagli artt. 8 e seguenti.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 41

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 51; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 42

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 52; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre dalla data di ricezione del piego contenente la lista della votazione, all'apertura del piego medesimo. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella cancelleria della pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Sezione II - Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei comuni con popolazioni sino a diecimila abitanti

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 43

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 53, l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Compiute le operazioni di cui all'art. 36, il presidente dell'ufficio procede allo spoglio dei voti.

Uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, ai termini dell'art. 37.

Il presidente conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato.

Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 44

(l.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43 quater sub art. 6)

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dello elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

Sono nulli i voti contenuti in schede:

1) che non sono quelle prescritte dall'art. 16 o non portino il bollo e le firme richiesti dall'art. 31;

2) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 45

(l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 43)

Tutti i candidati compresi nella lista che ha riportato il maggior numero di voti si intendono eletti.

Il resto dei seggi assegnati al comune è attribuito alla lista che ha riportato, dopo la prima, il maggior numero di voti, e qualora più liste, dopo la prima, ottengano lo stesso più alto numero di voti, si procede alla ripartizione dei seggi residui fra le medesime in parti uguali; l'eventuale seggio dispari è attribuito per sorteggio.

Fra i candidati della lista o delle liste di cui al comma precedente si intendono eletti quelli che hanno riportato il maggior numero di preferenze, e, a parità di preferenze, i più anziani.

Ove la più alta cifra elettorale sia stata raggiunta da più liste, rendendo impossibile la determinazione della lista cui vanno attribuiti i quattro quinti dei seggi da coprire, la elezione è nulla e la votazione si ripete a norma del secondo comma dell'art. 56.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 46

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203 art. 57; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilità denunziati contro alcuno dei candidati.

Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il comune ha una unica sezione elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salvo le definitive decisioni del consiglio comunale, a' termini dall'art. 55.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al Prefetto, insieme col plico delle schede di cui all'art. 37, ultimo comma; se il comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al Prefetto dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo seguente.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 47

(l.r. 9 marzo 1959, n. 3. art. 43 quinquies sub art. 6)

Il presidente dell'Ufficio della I sezione, quando il comune ha più sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più lardi alle ore 8 del mercoledì, riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato: pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salvo le definitive decisioni del consiglio comunale ai termini dell'art. 55.

Il segretario della I sezione è segretario della adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Sezione III - Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 48

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, artt. 53 e 59; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Compiute le operazioni di cui all'art. 36, il presidente dell'ufficio procede allo spoglio dei voti.

Uno degli scrutatori, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista, rileva ogni preferenza assemblata e la passa infine ad un altro scrutatore, che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonchè da ciascun candidato in base al numero delle preferenze riportate da ciascun nome.

Il numero totale delle schede deve corrispondere al numero dei votanti.

Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a' termini dell'art. 37.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 49

(l.r. 9 marzo 1959, n. 3, art. 43 sexies art. 6)

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore salvo il disposto di cui al comma seguente.

Sono nulli i voti contenuti in schede che:

1) non sono quelle prescritte dall'art. 16 o non portano il bollo o le firme richiesti dall'art. 31;

2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 50

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 61; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 37, ultimo comma.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 51

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 62 e 66; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

L'ufficio centrale è costituito dal Presidente del Tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal Presidente del Tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve aver sede.

Al presidente dell'ufficio centrale spetta il trattamento economico stabilito dall'art. 15 per i presidenti degli uffici elettorali di sezione.

Il segretario della prima sezione funge da segretario dell'ufficio centrale.

I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'ufficio.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 52

(l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 50; l.r. 9 marzo 1959, n. 3, artt. 3 e 43 septies sub art. 6)

Il presidente dell'ufficio centrale, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi la mattina del mercoledì, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.

Indi determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

La cifra individuale di ciascun candidato è costituita della cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

La cifra elettorale serve in base per l'assegnazione del numero dei consiglieri spettante a ciascuna. lista. Tale assegnazione si fa nel modo seguente: si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per :1, 2, 3, 4, ..... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, per tutte le liste, i più alti in numero uguale a quelli dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste a seconda delle rispettive cifre individuali.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 53

(l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti, fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, i più anziani di età, dopo avere interpellato gli elettori presenti circa la esistenza di eventuali cause di ineleggibilità da parte degli eletti e salvo le decisioni del consiglio comunale a norma dell'art. 55.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 54

(T.U. aprile 1951, n. 203 art. 66; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

L'ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

Di tutte le operazioni compiute, dagli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunzie di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti, deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in doppio esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al Prefetto, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'art. 37, ultimo comma.

Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'ufficio centrale.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

CAPO SETTIMO

Convalida e Surrogazioni

Sezioni I - Disposizioni generali

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 55

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 67; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 52; d.p.rep. 19 luglio 1956, n. 977, art. 1)

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma degli artt. 4, 5, 6 e 7 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni a' termini delle norme di cui alla sezione III del presente capo.

Ove i consigli omettano di pronunziare nella prima seduta, provvede la Commissione provinciale di controllo.

Contro le decisioni dei consigli sono ammessi i ricorsi previsti dal capo VIII e i relativi termini decorrono dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessaria.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 56

(l.r. 5 aprile l952, n. 11, art. 53)

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata la elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso o nella ipotesi dell'ultimo comma dell'art. 45, la elezione seguirà entro due mesi, nel giorno che sarà stabilito dal Prefetto di concerto con il Presidente della Corte d'Appello.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Sezione II - Disposizioni particolari per i comuni con popolazioni sino a diecimila abitanti

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 57

(l.r. 5 aprile 1952, art. 11, art. 57)

Se la elezione porta nel consiglio alcuni dei comuni di cui all'art. 6, rimane eletto quello incluso della lista che ha conseguito il maggior numero di voti, e, se si tratta di congiunti inclusi nella stessa lista, quello che ha riportato il maggior numero di preferenze e, a parità il più anziano.

Nella ipotesi prevista dall'art. 1, quarto comma, chi fosse eletto in più frazioni deve optare per una di esse entro otto giorni dalle elezioni.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Sezione III - Disposizioni particolari per le surrogazioni nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 58

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 72; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Se la elezione porta nel consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 6, rimane eletto quello appartenente alla lista che ha conseguito la cifra elettorale di lista più alta e, se trattasi di candidati di una stessa lista, quello che ha riportato la più alta cifra individuale.

In tali e casi si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'articolo seguente.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due comuni deve optare per uno di essi entro otto giorni dalla elezione e, nell'altro, e surrogato ai termini dell'articolo seguente; in caso di mancata opzione, rimane eletto nel comune in cui ha riportato il maggior numero di voti.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 59

(l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 60)

Nei casi di ineleggibilità o di morte verificatasi anteriormente alla prima adunanza del consiglio, il posto resosi vacante verrà assegnato, dagli organi previsti dall'art. 62, al candidato che, nella lista del consigliere mancato, abbia conseguito la più alta cifra individuale dopo l'ultimo eletto e, a parità di cifra, al più anziano di età.

Il seggio che, durante il quadriennio, rimanga vacante per qualsiasi causa sopravvenuta, anche per dimissioni volontarie, se legalmente accettate, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria delle preferenze, e, a parità di voti, al più anziano.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

CAPO OTTAVO

Ricorsi

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 60

(l. 23 marzo 1956, n. 136, art. 74 sub art. 43; d.p.rep. 19 luglio 1956, n. 977, art. 1)

Contro le decisioni adottate in materia di eleggibilità dal consiglio comunale o dalla Commissione provinciale di controllo, ai sensi dell'art. 55, è ammesso ricorso al consiglio comunale, da depositarsi presso la segreteria del comune entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessaria.

Il ricorso entro lo stesso termine, per cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente alla parte che può avere interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Se il consiglio comunale non provvede con decisione definitiva sui ricorsi entro due mesi dalla loro notifica, è di essi investita, su istanza degli interessati, la Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, che, in tal caso, deve provvedere entro un mese dalla avocazione degli atti al suo giudizio.

Il sindaco notifica, entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa dal consiglio.

Contro la decisione del consiglio comunale è ammesso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Il ricorso, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che ne ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla Corte d'Appello, secondo le norme di cui al titolo quarto della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

La esecuzione della decisione della Giunta provinciale amministrativa resta sospesa in pendenza di un ricorso alla Corte d'Appello.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 61

(d.l. 6 maggio 1948, n. 654; l. 23 marzo 1956, n. 136, art. 75 sub art. 43)

Contro le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è ammesso ricorso al consiglio comunale, da depositarsi presso la segreteria del comune entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

Per i ricorsi di cui al comma precedente si applicano le norme di cui ai commi secondo, terzo e quarto del precedente articolo.

Contro la decisione del consiglio comunale è ammesso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. Per detti ricorsi si applicano le norme di cui al sesto comma dell'articolo precedente.

Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso, anche di merito, al Consiglio di Giustizia Amministrativa.

Per i ricorsi di cui al presente articolo e per quelli di cui all'articolo precedente si applica il disposto dell'art. 40 della legge 7 ottobre 1947, numero 1058.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 62

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 76; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, artt. 1 e 63)

Il consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte d'Appello ed il Consiglio di Giustizia Amministrativa, quando accolgono ricorsi loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

CAPO NONO

Disposizioni penali

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 63

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale e l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 3.000 a L. 20.000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 64

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da L. 3.000 a L. 20.000.

La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a L. 50.000.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 65

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli alla astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 3.000 a L. 20.000.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 66

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 82; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 73 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio incorrono nella multa da L. 2.000 a L. 5.000. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 67

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art 83; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da L. 3.000 a L. 20.000.

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente, tutto o in parte, liste di elettori o di candidati od altri atti del presente testo unico, destinati alle operazioni elettorali, o altera uno di tali atti veri oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno dei detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorché non abbia concorso nella consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena della reclusione è da due ad otto anni e quella della multa non inferiore a lire 10.000.

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal Tribunale con giudizio direttissimo.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 68

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 84; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque si introduce armato nella sala delle elezioni od in quella dell'ufficio centrale, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Si procede con giudizio direttissimo.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 69

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 85; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 2.000.

Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 70

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a L. 20.000.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 71

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 87; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da L. 5.000 A L. 20.000.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 72

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 88; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a L. 10.000.

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 73

(T.U. 5 aprile n. 203, art. 89; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da L. 10.000 a L. 20.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da L. 10.000 a L. 20.000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di iscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a L. 20.000.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 74

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 90; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a L. 20.000.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 75

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 91; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Il presidente dell'ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando dal certificato elettorale o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 76

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 92; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita, è punito con l'ammenda da L. 1.000 a L. 3.000.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 77

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 78

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 94; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Ordinata una inchiesta dal consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.

Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Art. 79

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203 art. 93; l.r. 5 aprile 1952, n. 11, art. 1)

Le condanne per reali elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque ne maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dal codice penale, e in altre leggi, per reati più gravi non previsti dal presente testo unico.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli artt. dal 163 al 167 e 175 del codice penale e dell'art. 487 del codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Visto: L'Assessore per l'Amministrazione civile e la Solidarietà sociale

Vincenzo M. Trimarchi

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Tabella A

N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO dall'articolo unico del  D.P. 20 agosto 1960, n. 3.

Tabella B