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LEGGE REGIONALE 25 luglio 1960, n. 29

G.U.R.S. 30 luglio 1960, n. 31

Norme integrative della legge di riforma agraria in materia di vendita per la formazione della piccola proprietà contadina.

Testo annotato al 18/7/1974

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

In attuazione della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, nei casi in cui il conferimento dei terreni a norma della legge stessa ricada su terreni, trasferiti o concessi in enfiteusi nel periodo compreso dal 27 dicembre 1950 al 31 marzo 1951 e in applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1948, numero 114 e successive proroghe e modifiche, i contadini, immessi nei terreni in applicazione delle suddette norme, avranno diritto, indipendentemente dai limiti superficiari e dalla loro inclusione negli elenchi di cui agli articoli 38 e 39 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, e dal sorteggio previsto dall'articolo 40 della stessa legge, all'assegnazione dei terreni da loro occupati. (1)

(1)

Per l'applicazione delle norme di cui all'articolo annotato, vedi l'art. 11 della L.R. 21/65.

In ordine al riscatto delle annualità stabilite con l'atto di assegnazione dei terreni, vedi le disposizioni contenute nella L.R. 33/68.

Art. 2

Entro i limiti superficiari previsti dall'art. 38 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, avranno diritto ad usufruire delle norme di cui all'articolo 1, i coloni, i mezzadri e gli affittuari coltivatori diretti che almeno da cinque anni occupino terreni che, pur compresi in piani di conferimento, non sono stati assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge e purchè la data dell'occupazione e l'estensione dei terreni occupati risultino da atti, documenti, attestati, certificazioni provenienti da pubblici uffici. (1)

(1)

Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo annotato, vedi gli artt. 1 e 2 della L.R. 24/74.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 25 luglio 1960.

MAJORANA della NICCHIARA