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LEGGE REGIONALE 18 luglio 1974, n. 24

G.U.R.S. 24 luglio 1974, n. 35

Norme integrative alla legge regionale 25 luglio 1960, n. 29 sulla formazione della piccola proprietà contadina.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge regionale 25 luglio 1960, n. 29, si applicano anche per quei terreni che, pur essendo già stati assegnati in attuazione della legge regionale di riforma agraria 27 dicembre 1950, n. 104, e successive aggiunte e modifiche, risultino comunque disponibili.

Hanno diritto all'assegnazione dei terreni indicati al comma precedente i coloni, i mezzadri, gli affittuari coltivatori diretti e i concessionari dell'Ente di sviluppo agricolo coltivatori diretti, che da almeno tre anni coltivino i terreni stessi.

Art. 2

All'assegnatario temporaneamente emigrato o occupato in altri settori produttivi, anche se ha trasferito il proprio domicilio, non può essere revocata l'assegnazione del lotto che detiene.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 luglio 1974.

BONFIGLIO