
LEGGE REGIONALE 18 luglio 1974, n. 24
G.U.R.S. 24 luglio 1974, n. 35
Norme integrative alla legge regionale 25 luglio 1960, n. 29 sulla formazione della piccola proprietà contadina.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge regionale 25 luglio 1960, n. 29, si applicano anche per quei terreni che, pur essendo già stati assegnati in attuazione della legge regionale di riforma agraria 27 dicembre 1950, n. 104, e successive aggiunte e modifiche, risultino comunque disponibili.
Hanno diritto all'assegnazione dei terreni indicati al comma precedente i coloni, i mezzadri, gli affittuari coltivatori diretti e i concessionari dell'Ente di sviluppo agricolo coltivatori diretti, che da almeno tre anni coltivino i terreni stessi.