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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1961, n. 31

G.U.R.S. 30 dicembre 1961, n. 69

Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, recante norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Alla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'art. 6 le parole: "Per le finalità di cui alle lettere a) e d)", sono sostituite con le seguenti altre: "Per le finalità di cui alle lettere a) e c)";

2) all'art. 6 è aggiunto il seguente comma: "Ove le organizzazioni interessate espressamente dichiarino di rinunziare al computo di cui sopra, l'Assessore regionale al lavoro provvederà alla ripartizione dei contributi di cui alle lettere a) e c) dell'art. 4 previo parere della Commissione regionale della cooperazione";

3) il testo dell'art. 7 è sostituito con il seguente: "Per beneficiare delle provvidenze di cui all'art. 4 della presente legge, i richiedenti debbono produrre programmi e preventivi di spesa in base ai quali possono essere concessi acconti sino all'80% del contributo. La misura massima dei detti contributi non può eccedere la percentuale dell'80 per cento della spesa effettivamente sostenuta".

"I contributi invece previsti all'art. 4, lettera c) della presente legge non possono superare l'80 per cento della spesa preventivata e la somma di lire 15 milioni.

"Tali contributi vengono erogati sino ad un massimo del 50 per cento anticipatamente e quanto alla differenza a saldo su presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

Art. 2

Per l'espletamento dei compiti attinenti all'attuazione della presente legge e della legge 30 dicembre 1960, n. 48, la tabella H della legge 13 aprile 1959, n. 15, viene modificata ed adeguata alla tabella F della legge stessa relativamente ai ruoli della carriera direttiva e del ruolo misto.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 dicembre 1961.

D'ANGELO