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LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1960, n. 48

G.U.R.S. 31 dicembre 1960, n. 61

Norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 15/1993 e annotato al 28/12/2004)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

(sostituito dall'art. 1 della L.R. 1/64, modificato dall'art. 7 della L.R. 5/71 e dall'art. 10 della L.R. 200/79)

L'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, è autorizzato a concedere le seguenti provvidenze:

1) sussidi straordinari a favore di patronati ed enti riconosciuti a norma del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, che svolgono nel territorio della Regione Siciliana le attività previste dai rispettivi statuti debitamente approvati. I sussidi straordinari possono essere concessi anche ad integrazione di quelli corrisposti dallo Stato;

2) sussidi straordinari a favore di associazioni di lavoratori facenti capo ad organizzazioni cui sono collegati i patronati previsti al n. 1;

3) --------------------- (numero abrogato) (1)

(1)

Numero abrogato dall'art. 10 della L.R. 200/79, con effetto dall'anno accademico 1979/80.

Art. 2

(sostituito dall'art. 1 della L.R. 1/64 e modificato dall'art. 1 della L.R. 11/79)

Per ottenere la concessione dei sussidi straordinari previsti all'art. 1, 1° e 2° numero, i singoli enti, patronati ed associazioni, devono presentare all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione entro il 31 gennaio di ciascun anno, domanda corredata da una dettagliata relazione comprovante statisticamente l'attività compiuta nell'esercizio precedente a quello cui la domanda si riferisce e dalla relazione dalla quale si rileva la attività che intendono svolgere.

La ripartizione dei sussidi straordinari fra i patronati ed enti previsti al n. 1 dell'articolo precedente, è disposta previa istruttoria a mezzo di propri funzionari o propri organi periferici sentite le associazioni dei lavoratori interessati, con decreto dell'Assessore per il lavoro e la cooperazione il quale determina l'ammontare dei sussidi da corrispondere in relazione all'attività svolta nell'esercizio precedente ed alla estensione delle attività programmate.

La ripartizione dei sussidi alle associazioni previste al n. 2 dell'articolo precedente è fatta con decreto dell'Assessore per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni di cui all'art. 1 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 48.

Per ottenere la concessione dei contributi previsti al n. 3 dell'art. 1, i singoli enti e patronati devono presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, domanda corredata da un preventivo di spesa e da una dettagliata relazione comprovante l'attività compiuta nell'esercizio precedente a quello cui la domanda si riferisce.

Art. 3

(sostituito dall'art. 1 della L.R. 1/64)

I sussidi straordinari concessi per le finalità di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 1 sono erogati anticipatamente in unica soluzione.

I contributi concessi per le finalità di cui al n. 3 dell'art. 1 sono erogati anticipatamente in misura pari al 75% e per la restante parte a presentazione del rendiconto delle spese.

Art. 4

(1)

(modificato dall'art. 1 della L.R. 1/64, integrato dall'art. 1 della L.R. 23/66, modificato dall'art. 2 della L.R. 5/71, dall'art. 16, comma 3, della L.R. 36/91, dall'art. 52 della L.R. 15/93 e dall'art. 130, comma 5, della L.R. 2/2002)

L'Amministrazione regionale del lavoro, cooperazione e previdenza sociale provvede alla erogazione di contributi:

a) ------------------ (lettera abrogata) (2)

b) ------------------ (lettera abrogata) (3)

c) L'Assessorato del lavoro e della cooperazione è altresì autorizzato a concedere sussidi straordinari per favorire il funzionamento, l'organizzazione e l'attuazione dei compiti istituzionali degli organi regionali e provinciali delle associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ai sensi del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577;

d) -------------------- (lettera soppressa) (4)

e) a favore di cooperative e loro consorzi per il riattamento, completamento ed ammodernamento di immobili di loro proprietà.

----------------------- (comma abrogato) (5)

(1)

Per quanto riguarda i criteri di rappresentatività delle organizzazioni cooperativistiche, nonché in merito alle percentuali di rappresentatività, si rimanda a quanto disposto dalla L.R. 17/2004, art. 57 "Consorzi fidi tra cooperative".

(3)

Lettera abrogata ai sensi dall'art. 130, comma 5, della L.R. 2/2002.

(4)

Lettera soppressa dall'art. 52 della L.R. 15/93.

(5)

Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 5/71, con decorrenza dal 1° gennaio 1972.

Art. 5

(modificato dall'art. 1 della L.R. 23/64)

I contributi di cui all'art. 4 della presente legge sono erogati previo parere della Commissione regionale per la cooperazione.

Gli enti, le organizzazioni, le associazioni, le cooperative e loro consorzi che intendono ottenere contributi debbono far pervenire regolare domanda all'Assessorato al lavoro, cooperazione e previdenza sociale entro il 31 gennaio dell'anno finanziario in cui i contributi vengono richiesti.

Art. 6

(modificato ed integrato dall'art. 1, nn. 1 e 2, della L.R. 31/61 e modificato dall'art. 1 della L.R. 1/64)

La ripartizione dei contributi e sussidi straordinari fra le organizzazioni regionali e provinciali delle associazioni nazionali di tutela ed assistenza del movimento cooperativo, per le finalità di cui alle lettere a) e c) dell'art. 4 è disposta in base alla media delle percentuali ottenute dai rapporti proporzionali fra il numero delle cooperative, esclusi i consorzi, iscritte nei registri prefettizi aderenti a ciascuna delle associazioni ammesse a contributo, e il numero dei soci delle cooperative stesse.

Al computo di cui al precedente comma provvederà la Commissione regionale per la cooperazione.

Ove le organizzazioni interessate espressamente dichiarino di rinunziare al computo di cui sopra, l'Assessore regionale al lavoro provvederà alla ripartizione dei contributi di cui alle lettere a) e c) dell'art. 4 previo parere della Commissione regionale della cooperazione.

Art. 7

(sostituito dall'art. 1, n. 3, della L.R. 31/61 ed integrato dall'art. 1 della L.R. 1/64)

Per beneficiare delle provvidenze di cui all'art. 4 della presente legge, i richiedenti debbono produrre programmi e preventivi di spesa in base ai quali possono essere concessi acconti sino all'80% del contributo. La misura massima dei detti contributi non può eccedere la percentuale dell'80 per cento della spesa effettivamente sostenuta.

I contributi invece previsti all'art. 4, lettera d) della presente legge non possono superare l'80 per cento della spesa preventivata e la somma di lire 15 milioni.(1)

Tali contributi vengono erogati sino ad un massimo del 50 per cento anticipatamente e quanto alla differenza a saldo su presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

Per ottenere i sussidi straordinari previsti alla lettera c) dell'art. 4, gli organi regionali e provinciali delle associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativistico riconosciute ai sensi del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono produrre l'elenco delle cooperative aderenti distinte per settori, una relazione illustrativa delle attività di assistenza, tutela e rappresentanza svolta nell'esercizio precedente ed una relazione dalla quale si evince l'attività che intendono svolgere nell'esercizio cui i sussidi straordinari si riferiscono. I sussidi straordinari sono erogati anticipatamente in unica soluzione per ciascun esercizio finanziario.

(1)

Il comma annotato è interpretato autenticamente dall'art. 1 della L.R. 29/65.

Art. 8

(sostituito dall'art. 1 della L.R. 18/63, nel testo modificato dall'art. 2 della L.R. 1/64)

L'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione è autorizzato a concedere sussidi straordinari, con la procedura prevista dagli artt. 2 e 3, primo comma, nel testo modificato dalla presente legge, a patronati giuridicamente riconosciuti a norma del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, che svolgono assistenza tecnica, legale e tributaria a favore di mezzadri, compartecipanti, affittuari, enfiteuti e piccoli proprietari, coltivatori singoli o associati in cooperative.

Per le finalità previste al comma precedente è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962- 63, la spesa annua di lire 150 milioni.

Art. 9

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la seguente spesa annua a partire dall'esercizio finanziario 1961-62:

a) per quelle di cui all'art. 1, n. 1 la somma di L. 150 milioni;

b) per quelle di cui all'art. 1, n. 2 la somma di L. 100 milioni;

c) per quelle di cui all'art. 1, n. 3 la somma di L. 200 milioni di cui 30 milioni per il funzionamento delle scuole di servizio sociale; L. 20 milioni per corsi concernenti il lavoro e la previdenza; L. 150 milioni per la costituzione ed il funzionamento di centri di servizio sociale;

d) per quelle di cui all'art. 4 la somma di lire 40 milioni per le finalità previste dalla lettera a); lire 22 milioni per le finalità previste dalla lettera b); lire 80 milioni per le finalità previste dalla lettera c); lire 300 milioni per le finalità previste dalla lettera d); lire 10 milioni per le finalità previste dalla lettera e); lire 10 milioni per le finalità di cui all'ultimo comma dell'art. 4.

Per l'esercizio 1960-61 è autorizzata, per ciascuna delle finalità indicate in ogni singola lettera del precedente comma una spesa pari a due terzi degli stanziamenti risultanti dallo stesso, che sarà prelevata dal fondo a disposizione per far fronte agli oneri dipendenti da disposizioni legislative.

Per le finalità di cui all'art. 8 è autorizzata per l'esercizio in corso, la spesa di lire 60 milioni.

Art. 10

Nella prima applicazione della presente legge, con riferimento all'esercizio finanziario 1960-61, le domande di cui agli artt. 2 e 5 devono essere presentate all'Assessorato per il lavoro, la cooperazione e previdenza sociale, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 11

(sostituito dall'art. 1 della L.R. 1/64, e dall'art. 22 della L.R. 5/71)

L'Assessorato del lavoro e della cooperazione effettua controlli sulla attività di assistenza svolta nell'anno precedente dai Patronati e dalle Associazioni, previsti dai numeri 1 e 2 dell'art. 1 e dall'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1964, n. 1.

Art. 12

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 dicembre 1960.

MAJORANA della NICCHIARA