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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1961, n. 32

G.U.R.S. 5 gennaio 1962, n 1

Aggiunte e modifiche al titolo III della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 16, secondo comma, lettera a), della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, è sostituito dal seguente:

"a) la costituzione di società o la partecipazione a società aventi per oggetto le iniziative previste dall'art. 1 della presente legge ed in particolare quelle collegate con l'utilizzazione dei prodotti agricoli e con la coltivazione ed utilizzazione delle risorse naturali, dei giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi, ivi compresi la trasformazione e lo sfruttamento industriale dei loro prodotti".

Dopo il comma predetto viene inoltre inserito il seguente:

"Può altresì partecipare ai consorzi previsti dagli artt. 21 e seguenti della legge 18 luglio 1957 n. 634 [n.d.r. recte: legge 29 luglio 1957 n. 634], modificata con le leggi 18 luglio 1959 n. 555 e 24 luglio 1959 n. 622".

Il 4° comma è sostituito dal seguente:

"Il limite previsto dal precedente comma non si applica alle ipotesi in cui la società finanziaria operi in concorso con gli enti pubblici e società da essi controllate indicate nel secondo comma del presente articolo nonchè quando si tratti di partecipazioni che rientrino in un piano organico di sviluppo dell'industria siciliana".

Art. 2

L'art. 18 della legge 5 agosto 1957 n. 51 è sostituito dal seguente:

"Il bilancio annuale della società finanziaria, chiuso il 31 dicembre di ogni anno, insieme alla relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale è presentato entro il 30 aprile successivo all'Assessore preposto agli affari economici, che riferisce alla Giunta regionale.

Esso viene, altresì, presentato al Presidente della Assemblea regionale che incaricherà la Giunta del Bilancio perchè ne riferisca all'Assemblea medesima".

Art. 3

Il primo comma dell'art. 20 della legge 5 agosto 1957 n. 51 è sostituito dal seguente:

"L'apporto della Regione al capitale della società finanziaria è così ripartito:

12 miliardi di lire assegnati sino all'esercizio 1961-62;

3 miliardi di lire da conferire in ogni esercizio dal 1962-63 al 1970-71.

Tuttavia con la legge di bilancio l'anzidetta ripartizione dei conferimenti annuali dei singoli esercizi, potrà essere variata anticipandone l'onere per una o più rate o parte di esse.

L'importo della sottoscrizione della Regione, entro i limiti complessivi fissati dal presente articolo, è versato a seguito delle prescritte delibere di aumento del capitale da adottarsi dall'Assemblea dei soci in rapporto al programma di investimenti della Società finanziaria".

Art. 4

L'art. 22 della legge 5 agosto 1957 n. 51, è modificato come segue:

"Alle obbligazioni emesse dalla società finanziaria, quando il Comitato interassessoriale per il risparmio riconosca di pubblico interesse i corrispondenti investimenti industriali, può essere accordata la garanzia della Regione Siciliana.

Detta garanzia sarà concessa con decreto del Presidente della Regione da emanarsi su proposta dell'Assessore per gli affari economici, di concerto con quello per l'industria e commercio e previa deliberazione della Giunta regionale.

Ai fini delle emissioni di cui al citato art. 21 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1961-62, quale contributo sugli interessi da corrispondersi agli obbligazionisti il limite decennale di impegno di lire 300 milioni e per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1970-71 il limite decennale di impegno annuo di L. 300 milioni.

Il contributo sugli interessi viene concesso con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli affari economici di concerto con l'Assessore per l'industria e per il commercio".

Art. 5

L'Assessore per il bilancio è autorizzato a contrarre, in deroga al limite previsto dalla legge regionale 3 gennaio 1961, n. 5, con uno degli Istituti di credito incaricati del servizio di Cassa della Regione, un prestito della durata massima di anni sei e con la protrazione non eccedente gli anni 5, necessario per fronteggiare gli oneri derivanti dalla presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario in corso.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 dicembre 1961.

D'ANGELO