
LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1961, n. 5
G.U.R.S. 3 gennaio 1961, n. 1
Provvedimenti di carattere finanziario.
Testo annotato al 13/4/1966
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti di credito di diritto pubblico aventi la sede principale nella Regione e con Casse regionali di risparmio, per l'affidamento del servizio di Cassa del bilancio della Regione e del servizio di Cassa del bilancio del Fondo di solidarietà, nelle quali, oltre a stabilire le norme per il regolamento del servizio stesso, sia prevista la facoltà della Regione di contrarre prestiti, della durata massima di anni sei con la protrazione non eccedente gli anni cinque, nonchè la facoltà di disdetta previo preavviso non superiore ad un anno.
Le convenzioni previste al comma precedente sono approvate con propri decreti del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale.
L'ammontare complessivo dei prestiti previsti dall'art. 1, a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62, non può superare il 20 per cento delle disponibilità di cassa al 31 dicembre immediatamente precedente all'anno finanziario in cui i prestiti devono essere iscritti in bilancio. (1)
Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 3/66, i limiti fissati dall'articolo annotato sono abrogati.
La disdetta prevista dall'art. 1 non produce alcun effetto nel caso in cui la Regione non avesse provveduto ad estinguere entro la scadenza del preavviso i debiti contratti a termini della presente legge.
L'ammontare dei prestiti autorizzati con leggi regionali per l'anno finanziario 1959-60 sarà assunto in parti uguali dagli Istituti di credito cui saranno affidati i servizi di Cassa relativi ai bilanci indicati nell'art. 1 della presente legge. (1)
Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 3/66, i limiti fissati dall'articolo annotato sono abrogati.
La facoltà di contrarre i prestiti previsti dalla presente legge è limitata agli esercizi dal 1960-1961 al 1963-1964. (1)
L'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60, è abrogato.
Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 3/66, i limiti fissati dall'articolo annotato sono abrogati.