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LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1961, n. 18

G.U.R.S. 28 ottobre 1961, n. 60

Integrazione della legge 2 giugno 1961, n. 454.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 27/69, la validità della presente legge è prorogata di otto anni.

Testo annotato al 15/10/1970

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nell'ambito della Regione Siciliana l'agevolazione prevista dal IV comma dell'art. 28 della legge nazionale 2 giugno 1961, n. 454, è estesa a tutti i proprietari coltivatori diretti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 48 della legge predetta e che siano proprietari di terreni il cui complesso abbia un imponibile di reddito dominicale non superiore a L. 5.000, in base alla valutazione catastale del 1939. (1)

Il periodo di esenzione decorre dal 1° gennaio 1962.

(1)

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 29/70, le provvidenze previste dalla presente legge, sono estese ai terreni appartenenti a cooperative agricole, nei limiti di un imponibile di reddito dominicale non superiore a L. 5000 per ciascun socio.

Art. 2

Per godere dei benefici di cui al precedente articolo gli interessati devono produrre entro il 15 dicembre 1961 domanda in carta libera al competente Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette.

Se la domanda è presentata tardivamente, l'esenzione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione.

Gli uffici finanziari competenti per territorio provvedono all'accertamento definitivo dell'esistenza dei requisiti di cui all'art. 1.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 24 ottobre 1961.

D'ANGELO