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LEGGE REGIONALE 15 ottobre 1970, n. 29

G.U.R.S. 17 ottobre 1970, n. 46

Estensione alle cooperative agricole del beneficio della esenzione dai tributi fondiari.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le provvidenze previste dalla legge regionale 24 ottobre 1961, n. 18, prorogata con la legge regionale 30 luglio 1969, n. 27, sono estese ai terreni appartenenti a cooperative agricole, nei limiti di un imponibile di reddito dominicale non superiore a L. 5000 per ciascun socio.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 ottobre 1970.

FASINO