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N.d.R. La presente legge deve intendersi superata dalle disposizioni contenute nella L.R. 14/69 e successive modifiche ed integrazioni.

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 1961, n. 17

G.U.R.S. 18 ottobre 1961, n. 57

Modifiche della legge 7 febbraio 1957, n. 16 concernente la elezione dei Consigli delle Provincie siciliane.

N.d.R. La presente legge deve intendersi superata dalle disposizioni contenute nella L.R. 14/69 e successive modifiche ed integrazioni.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge deve intendersi superata dalle disposizioni contenute nella L.R. 14/69 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1

L'art. 15 della legge 7 febbraio 1957, n. 16, è sostituito dal seguente:

"Presso la sede di ogni provincia possono essere costituiti più uffici elettorali di sezione. Ogni sezione comprende un numero di elettori di regola non superiore a 400 e non inferiore a 200.

La costituzione degli uffici elettorali di sezione e l'assegnazione degli elettori alle liste di sezione sono effettuate con decreto dell'Assessore per l'Amministrazione civile.

L'ufficio elettorale di sezione è composto di un magistrato, che lo presiede, e di 4 cancellieri, con funzioni di scrutatori, nominati dal Presidente della Corte di Appello competente per territorio, nonchè di un segretario, scelto dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali, previste dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modifiche, e che non siano candidati.

Lo scrutatore con la qualifica più elevata assume le funzioni di vice presidente".

N.d.R. La presente legge deve intendersi superata dalle disposizioni contenute nella L.R. 14/69 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

All'art. 17 le parole "fino alle ore 20" sono sostituite dalle seguenti: "fino alle ore 22".

N.d.R. La presente legge deve intendersi superata dalle disposizioni contenute nella L.R. 14/69 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Torino, 18 ottobre 1961.

D'ANGELO