
N.d.R. La presente legge deve intendersi superata dalle disposizioni contenute nella L.R. 14/69 e successive modifiche ed integrazioni.
LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1957, n. 16
G.U.R.S. 16 febbraio 1957, n. 9
Elezione dei Consigli delle provincie siciliane.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 17/1961 e annotato al 9/5/1969)
N.d.R. La presente legge deve intendersi superata dalle disposizioni contenute nella L.R. 14/69 e successive modifiche ed integrazioni.
N.d.R. La presente legge deve intendersi superata dalle disposizioni contenute nella L.R. 14/69 e successive modifiche ed integrazioni.
N.d.R. La presente legge deve intendersi superata dalle disposizioni contenute nella L.R. 14/69 e successive modifiche ed integrazioni.
Sistema di elezione
I consiglieri delle provincie regionali sono eletti dai consiglieri in carica dei comuni, che compongono la provincia regionale, col sistema proporzionale, a scrutinio di lista, secondo le norme degli articoli seguenti.
Essi durano in carica quattro anni.
N.d.R. La presente legge deve intendersi superata dalle disposizioni contenute nella L.R. 14/69 e successive modifiche ed integrazioni.
Elettorato attivo
In caso di cessazione del consiglio comunale per scadenza del termine o per altra causa, ovvero di suo scioglimento, qualora alla data di pubblicazione del decreto previsto dall'art. 11, l'amministrazione comunale non sia stata ricostituita, sono da considerare in carica, agli effetti dell'articolo precedente, i consiglieri che lo erano alla data della decadenza per scadenza del termine ovvero alla data del decreto che ha dichiarato la decadenza o pronunciato lo scioglimento, ai sensi degli artt. 53 e 54 del decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6.
La disposizione del presente articolo non si applica nella ipotesi di decadenza conseguente alla fusione di due o più comuni, prevista dal primo comma dell'art. 53 del citato decreto legislativo.
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Sospensione delle elezioni
Nell'ipotesi di fusione di due o più comuni prevista dal primo comma dell'art. 53 del decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6, non si può far luogo alla elezione del consiglio provinciale se prima non siasi costituita l'amministrazione del nuovo comune.
L'elezione dei consigli comunali, decaduti o disciolti, non può aver luogo nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del decreto previsto dall'art. 11, e la data fissata per l'elezione del consiglio provinciale.
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Elettorato passivo
Sono eleggibili a consigliere provinciale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia, purchè sappiano leggere e scrivere.
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Cause di incompatibilità
La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di consigliere in un comune della provincia.
Non possono far parte contemporaneamente dello stesso consiglio provinciale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, i coniugi, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.
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Ineleggibilità
Non sono eleggibili a consiglieri provinciali:
1) gli ecclesiastici e i ministri del culto che hanno giurisdizione e cure di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli delle collegiate;
2) i componenti delle commissioni provinciali di controllo ed i funzionari ed impiegati di uffici regionali che esercitano il controllo sulle provincie;
3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla provincia o da enti, istituti o aziende da essa dipendenti, controllate o sovvenzionate, nonchè gli amministratori di tali enti, istituti e aziende;
4) gli impiegati dei comuni, gli impiegati ed i componenti i consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza, beneficienza, esistenti nell'ambito della provincia;
5) coloro che hanno il maneggio del denaro della provincia o non ne hanno reso ancora il conto;
6) coloro che hanno lite pendente con la provincia, o con uno dei comuni della provincia;
7) coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse della provincia, o in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dalla provincia;
8) coloro che sono stati condannati per delitto non colposo, a meno che non sia intervenuta in loro favore sentenza di riabilitazione in data anteriore a quella della convocazione dei comizi elettorali o sia stata disposta dal giudice la sospensione condizionale della pena e la non iscrizione della condanna nel certificato del casellario giudiziario;
9) gli amministratori della provincia e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sotto il suo controllo, dichiarati amministrativamente responsabili con decisione definitiva;
10) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la provincia sono stati legalmente messi in mora;
11) i magistrati di Corte d'appello di tribunale e di pretura, nel territorio sul quale esercitano la loro funzione;
12) i dirigenti ed i funzionari degli uffici dipendenti dall'amministrazione centrale dello Stato o della Regione aventi giurisdizione nella provincia regionale limitatamente a quei settori per i quali i liberi consorzi applicano il decentramento dell'amministrazione regionale, o svolgono funzioni amministrative delegate dalla Regione o assolvono a compiti e servizi demandati dallo Stato.
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Voto plurimo
I consiglieri comunali concorrono alla elezione del consiglio provinciale in misura proporzionale ai voti validi riportati dalla lista nella quale sono stati eletti.
Al fine di tale proporzione, si divide il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista di ogni comune per il numero dei consiglieri comunali in carica eletti nella lista stessa.
Ciascuno dei quozienti ottenuti, diviso per cento e arrotondato per eccesso costituisce la frazione di voto o il numero dei voti con cui i consiglieri comunali di una determinata lista partecipano alla elezione.
L'arrotondamento va fatto a 25, 50, 75 e 100.
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Collegi elettorali - Ripartizione dei seggi
Per l'elezione dei consiglieri provinciali, in ogni provincia regionale sono costituiti uno o più collegi elettorali, comprendenti ciascuno uno o più comuni.
Ogni collegio elettorale elegge un numero di consiglieri provinciali in proporzione alla popolazione residente nella relativa circoscrizione.
Ai fini di tale proporzione si divide la cifra di popolazione della provincia per il numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnato a norma dell'art. 132 del decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6. Ad ogni collegio sono attribuiti tanti seggi di consigliere provinciale quante volte il quoziente è contenuto nella cifra di popolazione residente nella circoscrizione del collegio elettorale. Il seggio o i seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti al collegio o ai collegi elettorali nei quali si siano avuti i maggiori resti.
La tabella dei collegi elettorali, il numero di ciascun collegio ed il numero dei voti con i quali i consiglieri di ciascun comune partecipano alla elezione da calcolarsi rispettivamente a norma dei comma precedenti e dell'art. 7 sono stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore all'amministrazione civile previa deliberazione della Giunta regionale su conforme parere di una commissione di 9 membri nominati dal Presidente dell'Assemblea con la rappresentanza proporzionale dei vari gruppi.
Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
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Ricorsi
Avverso il decreto previsto dall'articolo precedente, entro 10 giorni dalla sua pubblicazione, possono proporre ricorso per errore di calcolo sia i comuni che i singoli consiglieri interessati.
Sul ricorso da depositarsi presso la segreteria generale della Presidenza della Regione, decide entro cinque giorni, con provvedimento definitivo da pubblicarsi immediatamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione, una commissione costituita con decreto del Presidente della Regione e composta di due magistrati designati dal primo presidente della Corte di appello competente per territorio, uno dei quali - prescelto dallo stesso primo presidente - assolve le funzioni di presidente, e di un funzionario di gruppo A di grado non inferiore all'VIII dell'amministrazione civile.
Esercita le funzioni di segretario della predetta commissione un cancelliere designato dal primo presidente della medesima Corte di appello.
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Schede (1)
Le schede, d'identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite dall'Assessore all'amministrazione civile e debbono recare sulla faccia esterna le diciture: "Collegio di...", "voti N....", seguite rispettivamente dal nome del comune capoluogo di collegio e dalla indicazione della frazione di voto o del numero dei voti già diviso per cento e arrotondato con cui i vari consiglieri comunali partecipano alla elezione; debbono inoltre contenere le altre caratteristiche essenziali del modello descritto dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 96 del 2-10 luglio 1968, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo annotato.
N.d.R. La presente legge deve intendersi superata dalle disposizioni contenute nella L.R. 14/69 e successive modifiche ed integrazioni.
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Indizione delle elezioni
Il Presidente della Regione, d'intesa con il primo presidente della Corte di appello competente per territorio, stabilisce con decreto la data delle elezioni per ciascuna provincia e la comunica, a mezzo della Prefettura, ai sindaci e ai commissari, i quali ne danno avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo della riunione, con manifesto da pubblicarsi 45 giorni prima della data di consultazione.
Il decreto presidenziale che fissa la data delle elezioni non può essere emanato se non siano decorsi almeno 15 giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dal quarto comma dell'art. 8.
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Formazione delle liste degli elettori
Entro otto giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, i sindaci o i commissari dei comuni trasmettono rispettivamente all'Assessore all'amministrazione civile l'elenco di tutti i consiglieri comunali in carica alla data di pubblicazione del predetto decreto o dei consiglieri in carica alla data di scioglimento o di decadenza del consiglio comunale.
L'Assessore all'amministrazione civile provvede, con proprio decreto, alla formazione in ordine alfabetico delle liste elettorali per ogni collegio, indicando accanto al nominativo di ciascun elettore il comune di rispettiva appartenenza.
Detto decreto è pubblicato immediatamente nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana e comunicato ai sindaci e ai commissari dei comuni almeno venti giorni prima della data delle elezioni.
Avverso il decreto stesso è proponibile, entro otto giorni dalla sua comunicazione, da parte dei comuni o dei consiglieri interessati, ricorso da depositarsi presso la segreteria generale della Presidenza della Regione. Sul ricorso decide entro cinque giorni, con provvedimento definitivo da pubblicarsi immediatamente nella Gazzetta ufficiale della Regione la commissione prevista al secondo comma dell'art. 9.
Qualsiasi modifica eventualmente apportata dalla predetta commissione alle liste dei collegi elettorali è annotata subito in calce alle liste medesime a cura dell'Assessore all'amministrazione civile, che della variazione dà notizia ai sindaci e ai commissari dei comuni compresi nell'ambito del collegio interessato.
N.d.R. La presente legge deve intendersi superata dalle disposizioni contenute nella L.R. 14/69 e successive modifiche ed integrazioni.
Presentazione delle candidature
Le candidature raggruppate in liste debbono essere presentate, per ciascun collegio, almeno da sei consiglieri comunali.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.
Il numero dei candidati di ogni lista non può essere superiore a quello dei consiglieri assegnato al collegio.
La candidatura può essere accettata per un solo collegio della provincia.
Chi è stato eletto in una provincia non può presentare la propria candidatura in altre provincie.
La presentazione delle candidature deve essere fatta entro le ore dieci del quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni alla segreteria dell'ufficio elettorale centrale, costituita a norma del seguente articolo.
L'ufficio centrale rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione.
N.d.R. La presente legge deve intendersi superata dalle disposizioni contenute nella L.R. 14/69 e successive modifiche ed integrazioni.
Ufficio elettorale centrale
Presso la sede di ogni provincia regionale è costituito un ufficio elettorale centrale composto di cinque magistrati, dei quali uno con funzione di presidente, nominati con decreto del primo presidente della Corte di appello, nella cui circoscrizione ha sede la provincia regionale.
Con lo stesso decreto un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.
All'ufficio elettorale centrale compete:
1) assolvere i compiti che nelle elezioni comunali, ai sensi dell'art. 96 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 9 giugno 1954, n. 9, spettano alla Commissione elettorale mandamentale relativamente all'esame e all'ammissione delle candidature;
2) eliminare le candidature di coloro che si siano presentati in più di un collegio della provincia, procedendo dalle candidature presentate per ultimo, secondo il giorno e l'ora risultanti dal verbale di deposito;
3) assegnare, distintamente per ogni collegio, il numero a ciascuna lista, secondo l'ordine di presentazione;
4) comunicare ai singoli candidati la definitiva ammissione della loro candidatura;
5) procedere a mezzo della Prefettura alla stampa del manifesto contenente l'elenco delle liste, con i relativi contrassegni e numero di ordine, ed all'invio del predetto manifesto ai sindaci o commissari per l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quinto giorno antecedente quello della votazione;
6) trasmettere, per la stampa delle schede, alla prefettura, l'elenco delle liste di ciascun collegio, con i relativi contrassegni e numero d'ordine.
N.d.R. La presente legge deve intendersi superata dalle disposizioni contenute nella L.R. 14/69 e successive modifiche ed integrazioni.
Uffici elettorali di sezione
(sostituito dall'art. 1 della L.R. 17/61)
Presso la sede di ogni provincia possono essere costituiti più uffici elettorali di sezione. Ogni sezione comprende un numero di elettori di regola non superiore a 400 e non inferiore a 200.
La costituzione degli uffici elettorali di sezione e l'assegnazione degli elettori alle liste di sezione sono effettuate con decreto dell'Assessore per l'Amministrazione civile.
L'ufficio elettorale di sezione è composto di un magistrato, che lo presiede, e di 4 cancellieri, con funzioni di scrutatori, nominati dal Presidente della Corte di Appello competente per territorio, nonchè di un segretario, scelto dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali, previste dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modifiche, e che non siano candidati.
Lo scrutatore con la qualifica più elevata assume le funzioni di vice presidente.
N.d.R. La presente legge deve intendersi superata dalle disposizioni contenute nella L.R. 14/69 e successive modifiche ed integrazioni.
Manifestazione del voto
L'elettore di cui sia stata riconosciuta la identità personale, riceve dal presidente la scheda corrispondente al numero dei voti rappresentati.
Ciascun elettore ha diritto di votare soltanto per una lista.
L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.
Il numero delle preferenze non può essere maggiore di due se i consiglieri da eleggere nel collegio siano sei o più di sei, di uno negli altri casi.
N.d.R. La presente legge deve intendersi superata dalle disposizioni contenute nella L.R. 14/69 e successive modifiche ed integrazioni.
Durata della votazione.
(modificato dall'art. 2 della L.R. 17/61)
La votazione ha inizio alle ore 8 del giorno per il quale è indetta l'elezione e prosegue fino alle ore 22. Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votazione anche dopo trascorsa la detta ora.
N.d.R. La presente legge deve intendersi superata dalle disposizioni contenute nella L.R. 14/69 e successive modifiche ed integrazioni.
N.d.R. La presente legge deve intendersi superata dalle disposizioni contenute nella L.R. 14/69 e successive modifiche ed integrazioni.
Operazioni di scrutinio
Alle ore 8 del giorno successivo alla votazione il presidente, ricostituito l'ufficio e costatata la integrità delle firme e dei sigilli apposti la sera innanzi, apre l'urna o le urne e inizia lo spoglio dei voti.
Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.
Il verbale redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.
Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria della provincia regionale ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e almeno da uno scrutatore, viene subito rimesso, insieme col plico delle schede elettorali, al presidente dell'ufficio elettorale centrale.
N.d.R. La presente legge deve intendersi superata dalle disposizioni contenute nella L.R. 14/69 e successive modifiche ed integrazioni.
Ripartizione dei seggi
L'ufficio elettorale centrale, appena in possesso dei verbali trasmessi dagli uffici di sezione provvede a determinare, per ciascun collegio, la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato.
La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista.
La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista.
Tale designazione si fa nel modo seguente: si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 .... sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, per tutte le liste, i quozienti più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.
Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.
A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima per sorteggio.
Stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista, l'ufficio centrale forma l'elenco dei candidati delle singole liste secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
N.d.R. La presente legge deve intendersi superata dalle disposizioni contenute nella L.R. 14/69 e successive modifiche ed integrazioni.
Proclamazione degli eletti
Il presidente dell'ufficio elettorale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletti fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, i candidati che hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, i più anziani di età.
Dell'avvenuta proclamazione il presidente invia attestato ai consiglieri eletti e ne dà immediata notizia alla segreteria della provincia regionale, nonchè alla prefettura, perchè a mezzo dei sindaci o commissari sia portata a conoscenza degli elettori del collegio.
N.d.R. La presente legge deve intendersi superata dalle disposizioni contenute nella L.R. 14/69 e successive modifiche ed integrazioni.
Verbale delle operazioni di seggio
Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale. Un esemplare è inviato alla segreteria della provincia regionale, che ne rilascia ricevuta. L'altro, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato, viene subito rimesso, insieme con i plichi delle schede spogliate, alla cancelleria del tribunale sede dell'ufficio centrale, con facoltà agli elettori della provincia di prendere visione del verbale nei successivi quindici giorni.
N.d.R. La presente legge deve intendersi superata dalle disposizioni contenute nella L.R. 14/69 e successive modifiche ed integrazioni.
Determinazione della popolazione
La popolazione, agli effetti della presente legge, è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.
N.d.R. La presente legge deve intendersi superata dalle disposizioni contenute nella L.R. 14/69 e successive modifiche ed integrazioni.
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Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme del T.U. approvate con decreto del Presidente della Regione 9 giugno 1954, n. 9, concernente la elezione dei consigli comunali.
N.d.R. La presente legge deve intendersi superata dalle disposizioni contenute nella L.R. 14/69 e successive modifiche ed integrazioni.
Sono applicabili ai consigli provinciali le disposizioni sulla surrogazione degli eletti, di cui agli articoli 143 e 144 del T.U. regionale 9 giugno 1954, n. 9.
N.d.R. La presente legge deve intendersi superata dalle disposizioni contenute nella L.R. 14/69 e successive modifiche ed integrazioni.
Le norme della presente legge sono applicabili anche per le elezioni degli organi dell'amministrazione straordinaria prevista dall'art. 266 del decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6.
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Le spese derivanti dalla prima attuazione della presente legge vanno imputate al capitolo 366 dello stato di previsione della entrata e della spesa della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1956-57, il cui stanziamento viene aumentato di lire 130 milioni che saranno prelevate dal cap. 34 dello stato di previsione medesimo.
L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
N.d.R. La presente legge deve intendersi superata dalle disposizioni contenute nella L.R. 14/69 e successive modifiche ed integrazioni.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 7 febbraio 1957.
LA LOGGIA
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