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LEGGE 12 agosto 1962, n. 1338

G.U.R.I. 11 settembre 1962, n. 229

Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

TESTO COORDINATO (alla legge 13 dicembre 2024, n. 203 e con annotazioni al 31 agosto 2007)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903)

Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplate dall'art. 9, legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, è elevato a 86,4 volte.

Art. 2

(modificato dall'art. 16, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903)

L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidità ed ai superstiti, adeguato ai sensi dell'art. 1, non può essere inferiore ai seguenti minimi:

a) pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari di età inferiore ai 65 anni, lire 15.600;

b) pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di età, lire 19.500.I trattamenti minimi di cui al comma precedente non sono dovuti:

a) a coloro che percepiscono più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo, a esclusione o esonero dell'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione al minimo garantito; (1)

[b) a coloro i quali prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi, per i periodi in cui sussiste titolo alla retribuzione.] (lettera abrogata) (2)

Ove non competano i trattamenti minimi di cui al primo comma, trovano applicazione le disposizioni relative ai trattamenti minimi di cui all'art. 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

I trattamenti minimi di pensione per invalidità o per vecchiaia sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'art. 12, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Ai trattamenti minimi si aggiunge una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

Il titolare di pensione è tenuto a denunciare all'INPS, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi nuova liquidazione di pensione o variazione nella misura delle pensioni di cui già fruisce.

[Il datore di lavoro, che abbia alle proprie dipendenze pensionati fruenti dei trattamenti minimi, di cui al primo comma, ha l'obbligo, osservando le modalità di cui all'art. 12, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, di detrarre dalla retribuzione del dipendente l'importo dell'integrazione ai trattamenti minimi suddetti e di versarlo all'INPS.] (comma abrogato) (3)

L'INPS ha facoltà di subordinare l'assegnazione e la continuazione del pagamento dei trattamenti minimi al controllo dell'esistenza dei requisiti di legge.

A carico di chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti fraudolenti, al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri il godimento dei trattamenti minimi, si applicano le sanzioni previste dall'art. 23, quarto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

[Per i titolari di pensione che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di terzi nel settore agricolo con qualifica di salariato, giornaliero o con qualsiasi altra qualifica - fatta eccezione soltanto per i lavoratori con qualifica impiegatizia - la riduzione del trattamento di pensione prevista dall'art. 12, della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato dal secondo comma, dell'art. 6, della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e la detrazione dell'importo dell'integrazione ai trattamenti minimi di cui al primo comma, sono effettuate direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in ragione del numero delle giornate di lavoro prestato nell'anno precedente e risultante dagli elenchi anagrafici.] (comma abrogato) (3)

(1)

La Corte costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera annotata:

- con sentenza n. 230 del 9-17 luglio 1974, nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'assicurazione obbligatoria INPS ai titolari di pensione di reversibilità a carico di altri fondi o gestioni speciali di previdenza oppure a carico di amministrazioni dello Stato;

- con sentenza n. 263 del 21-29 dicembre 1976, nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'invalidità, a carico dell'INPS, ai titolari di pensione diretta a carico di amministrazioni dello Stato;

- con sentenza n. 34 del 12-26 febbraio 1981, nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione diretta a carico dell'INPS, sia essa di vecchiaia che di invalidità, per chi sia già titolare di pensione diretta dello Stato, dell'Istituto post-telegrafonici o della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito; nonché nella parte in cui preclude che la pensione di riversibilità INPS sia calcolata in proporzione alla pensione diretta INPS integrata al minimo, che il titolare defunto avrebbe avuto diritto di percepire.

- con sentenza n. 102 del 20-27 maggio 1982, nella parte in cui esclude per i titolari di pensione diretta dello Stato l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità INPS, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito;

- con sentenza n. 314 del 3-6 dicembre 1985:

1) nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità INPS per i titolari della pensione di riversibilità a carico dello Stato, del Fondo di previdenza costituito presso le ferrovie dello Stato, del Fondo di previdenza per i dipendenti da esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, nonché, per il titolare della pensione diretta a carico della Cassa di previdenza dipendenti enti locali, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito;

2) in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, nelle parti non dichiarate costituzionalmente illegittime dal precedente punto del dispositivo, nonché dalle sentenze n. 230 del 1974, n. 263 del 1976, n. 34 del 1981 e n. 102 del 1982.

(2)

Lettera abrogata dall'articolo unico della legge 27 ottobre 1965, n. 1199.

(3)

Comma abrogato dall'articolo unico della legge 27 ottobre 1965, n. 1199.

Art. 3

Il servizio militare relativo al periodo di guerra 1915-1919 viene conteggiato nella misura di lire 6 settimanali come previsto dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, anche se la pensione sia stata liquidata precedentemente a tale legge.

Art. 4

(sostituito dall'art. 19, comma 1, del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488)

I contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti successivamente alla data di decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, a un supplemento della pensione in atto purché siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione medesima.

I contributi versati successivamente alla data di decorrenza del supplemento di cui al comma precedente, danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla decorrenza del precedente.

I supplementi di cui ai commi precedenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.

La relativa misura annua, comprensiva della tredicesima rata di pensione, si determina moltiplicando per 18,72 volte l'importo dei contributi base versati ed accreditati nel periodo al quale si riferisce il supplemento.

L'ammontare del supplemento è portato in detrazione dall'eventuale integrazione della pensione al trattamento minimo.

In caso di morte del pensionato, i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi effetti, sono computati i contributi qualora il pensionato non abbia fatto richiesta dei supplementi prima della morte.

Art. 5

(modificato dall'art. 12, comma 1, del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488)

L'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti esclusione o l'esonero, ha facoltà di chiedere a liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma.

Il diritto alla pensione supplementare è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 del regio decreto- legge 14 aprile 1939, n. 636.

La pensione supplementare diretta:

a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda;

b) si determina con le stesse modalità previste per la liquidazione dei supplementi di cui al quarto comma del precedente art. 4;

c) è aumentata di un decimo del suo importo per il coniuge e per ogni figlio per i quali sussistano le condizioni stabilite dall'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione supplementare danno diritto ai supplementi di cui al precedente articolo 4.

La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi sono a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e del relativo Fondo di adeguamento e sono riversibili, in caso di morte del pensionato, secondo le norme della predetta assicurazione.

In caso di morte di pensionato dei trattamenti di previdenza indicati nel primo comma del presente articolo, o di iscritto ai trattamenti stessi, i contributi per lui versati nell'assicurazione generale obbligatoria, ove non abbiano già dato luogo a liquidazione di pensione autonoma o di pensione supplementare e non siano sufficienti per dar luogo a liquidazione di pensione autonoma a favore dei superstiti secondo le norme dell'assicurazione stessa, danno diritto ad una pensione supplementare indiretta da calcolarsi sulla base della pensione supplementare diretta che sarebbe spettata al dante causa.

Qualora dopo la decorrenza della pensione supplementare diretta risultino versati altri contributi che non abbiano dato luogo a supplemento, di essi va tenuto conto ai fini della determinazione della pensione supplementare ai superstiti.

E' abrogata ogni altra diversa disposizione in materia di utilizzazione dei contributi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti pertinenti a pensionati a carico delle forme di previdenza indicate nel primo comma.

Art. 6

E' fissato un nuovo termine perentorio di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge per la presentazione della domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati o di pensionati di cui all'art. 2, della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

I superstiti di assicurato deceduto dopo il 3 dicembre 1944 e anteriormente al 1° gennaio 1958 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dal n. 1) dell'art. 9, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, per il diritto alla pensione di vecchiaia, hanno diritto alla pensione indiretta con decorrenza dal primo giorno del mese di entrata in vigore della presente legge, sempreché nei loro confronti risultino verificate le condizioni previste per i superstiti degli assicurati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 2, della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

La domanda di pensione da parte dei superstiti di cui al comma precedente deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal primo comma del presente articolo.

Art. 7

(sostituito dall'art. 24, comma 1, della legge 30 aprile 1969, n. 153, integrato dall'art. 6-bis del D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito dalla legge 11 agosto 1972, n. 485 e modificato dall'art. 32, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160)

L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, è sostituito dal seguente:

Non ha diritto alla pensione prevista dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, il coniuge:

1) quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua colpa;

2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di 2 anni. (1)

Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2 del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio, nonchè per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto anche per i decessi intervenuti anteriormente al 1 maggio 1969.

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 189 del 12 aprile-2 maggio 1991, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del numero annotato, nel testo sostituito con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 8

Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni contenute nel secondo comma non si applicano a coloro che comunque percepiscono più pensioni a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito".

Art. 9

In deroga a quanto stabilito dall'art. 10, comma quinto, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dagli artt. 2 - comma secondo, lettera a) - e 8 della presente legge, si dispone:

a) spetta il trattamento minimo sulla pensione di riversibilità anche nell'ipotesi che uno dei contitolari di essa divenga pensionato di invalidità o di vecchiaia dell'assicurazione obbligatoria;

b) spetta il trattamento minimo sulla pensione di invalidità o di vecchiaia qualora il pensionato risulti contitolare di pensione di riversibilità integrata al minimo.

Cessa dal diritto ai trattamenti di cui alle precedenti lettere a) e b) il pensionato allorché rimanga unico titolare della pensione di riversibilità e di quella diretta.

Art. 10

Nel caso di contitolare di pensione di riversibilità che presti opera retribuita, le riduzioni previste dall'art. 12, della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato dall'art. 6, della legge 20 febbraio 1958, n. 55 e dell'art. 2 della presente legge, si applicano alla parte di pensione dovuta al contitolare che lavora, fatta salva la quota di trattamento minimo eventualmente spettante.

Art. 11

(abrogato dall'art. 16, comma 1, del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432)

[Possono essere ammessi alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti coloro che possano far valere almeno 5 anni di contribuzione effettiva nell'assicurazione stessa, qualunque sia l'epoca del versamento dei contributi, a condizione che la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria venga presentata all'Istituto prima del compimento, da parte dell'assicurato, dell'età di 45 anni per le donne e di 50 per gli uomini.

Tuttavia, nei primi due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di prosecuzione volontaria può essere presentata da coloro che possano far valere le condizioni di contribuzione di cui al comma precedente qualunque sia la loro età.]

Art. 12

(abrogato dall'art. 16, comma 1, del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432)

[Il sesto ed il settimo comma dell'art. 6 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono sostituiti dai seguenti:

"La prima tessera rilasciata, ai fini della prosecuzione volontaria ha validità di due anni dalla data del rilascio, ma sulla medesima possono essere applicate anche le marche corrispondenti al periodo trascorso tra la data di presentazione della domanda di prosecuzione volontaria dell'assicurazione e la predetta data di rilascio della tessera. Le tessere successive hanno validità di due anni a decorrere dalla data di riconsegna della precedente. Tuttavia, ove la tessera sia riconsegnata entro i due mesi dalla sua scadenza, la nuova tessera ha validità dalla predetta data di scadenza della tessera precedente.

"Le tessere per la prosecuzione volontaria devono essere riconsegnate entro i due mesi dalla scadenza del biennio di validità. Qualora la tessera venga riconsegnata dopo che sia trascorso il termine predetto, le marche tutte applicate sulla tessera stessa vanno riferite ad un periodo di tante settimane per quante sono le marche stesse, risalendo a ritroso nel tempo dalla data di riconsegna della tessera. Le marche da considerare utili saranno solo quelle che, dopo aver proceduto alla loro utilizzazione in base al criterio predetto, rientreranno nell'originario biennio di validità della tessera. Le altre marche sono nulle ed inefficaci ed il loro importo viene rimborsato al versante al netto delle spese.

"L'assicurato che ha riconsegnato all'Istituto una tessera per la prosecuzione volontaria, può ottenere una nuova tessera per proseguire il versamento volontario dei contributi solo se si verifichino nuovamente, alla data della riconsegna suddetta, le condizioni richieste dai commi terzo e quarto del precedente art. 5, comprendendo, nel calcolo dei contributi versati nel quinquennio anteriore alla riconsegna della tessera, anche i contributi risultati dalla medesima e che sono restati validi dopo aver compiute, se del caso, le operazioni indicate nel comma precedente".]

Art. 13

(1)

(integrato dall'art. 30, comma 1, della legge 13 dicembre 2024, n. 203)

Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.

La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. (2)

Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente. (2)

Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma.

(1)

In ordine alla facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia e adeguamento delle tabelle per l'applicazione dell'articolo annotato, si rimanda al D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 31 agosto 2007.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 568 del 13-22 dicembre 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato, nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sull'esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l'ammontare della retribuzione.

Art. 14

A coloro che sono in atto titolari di rendita a carico dell'assicurazione facoltativa, liquidata con le norme anteriori all'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, è concessa, a decorrere dal 1° luglio 1962, la facoltà di optare fra il trattamento in atto goduto e quello derivante dall'applicazione nei loro riguardi del metodo di liquidazione previsto dai primi tre commi dell'art. 29 della citata legge 4 aprile 1952, numero 218.

L'art. 29 indicato al comma precedente si applica anche agli iscritti nel soppresso ruolo delle assicurazioni popolari di rendite vitalizie, nonché alle pensioni a carico del ruolo stesso vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

Ai cittadini italiani, le cui posizioni assicurative sono state trasferite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di assicurazione sociale libico in forza dell'art. 12 dell'Accordo italo-libico del 2 ottobre 1956, ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito il diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica, o che matureranno tale diritto entro il 31 dicembre 1965, sarà corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a totale carico dello Stato, un'integrazione della pensione stessa fino al raggiungimento dei trattamenti minimi previsti dalla presente legge.

Art. 16

Le disposizioni degli artt. 1 e 2, commi primo e secondo, della presente legge non si applicano agli assicurati e ai pensionati delle Gestioni speciali di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e alla legge 4 luglio 1959, n. 463.

Art. 17

A partire dal 1° luglio 1962, la misura del contributo stabilito a favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia dall'art. 12, terzo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55, è elevata allo 0,30 per cento dei contributi riscossi in ciascun anno dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni, al netto della quota pertinente all'assistenza di malattia ai pensionati.

Per l'anno 1962, è concesso all'Opera nazionale pensionati d'Italia, a carico del Fondo adeguamento pensioni, un contributo straordinario di lire 500 milioni per la istituzione di nuove case di riposo.

Il pagamento di tale contributo straordinario sarà effettuato in quattro rate trimestrali a partire dal mese di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

Sono apportate le seguenti modificazioni agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, già modificato con le leggi 30 luglio 1957, n. 652 e 25 gennaio 1959, n. 26:

1°) la lettera a) dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

"a) il marito nei confronti della moglie purchè essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 13.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra";

2°) la lettera b) dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

"b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 13.000 mensili nel caso di un solo genitore e a lire 20.000 mensili nel caso di due genitori";

3°) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 18.000 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 33.000 mensili per i due genitori".

Art. 19

(abrogato dall'art. 7, comma 1, n. 2), della legge 21 luglio 1965, n. 903)

[Fermo restando il concorso finanziario dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, stabilito dall'art. 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dall'art. 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e dall'art. 11, lettera b), della legge 13 marzo 1958, n. 250, lo Stato concorre per l'esercizio 1962-63 con l'ulteriore contributo di lire 14 miliardi per l'aumento dei trattamenti minimi previsti dal precedente art. 2 e per l'integrazione delle pensioni libiche di cui al precedente art. 15.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64 la misura del contributo di lire 14 miliardi di cui al precedente comma, è elevato a lire 37,5 miliardi.

All'onere di lire 50 miliardi, conseguente all'attuazione della presente legge per l'esercizio 1962-1963 e a quello di lire 73,5 miliardi per ognuno degli esercizi successivi si farà fronte con un'aliquota del maggior gettito derivante dal provvedimento recante modifiche al trattamento fiscale delle vendite "allo stato estero".

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.]

Art. 20

A partire dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1962, la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai fini della garanzia dei trattamenti minimi e della rivalutazione delle pensioni, è fissata in ragione del 18 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 12 per cento a carico del datore di lavoro e il 6 per cento a carico del lavoratore.

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 1963, la misura del contributo di cui al precedente comma è determinata in ragione del 19,80 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 13,20 per cento a carico del datore di lavoro ed il 6,60 per cento a carico del lavoratore.

In aumento alle misure del contributo di cui ai precedenti commi, si applicano le seguenti quote di contribuzione, previste dall'art. 1 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, ai fini del finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati:

il 2,80 per cento della retribuzione imponibile, fino a tutto il periodo di paga precedente a quello in corso al 1° gennaio 1964, data in cui - ai sensi dell'art. 5 della citata legge 31 dicembre 1961, n. 1443 - l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati è posto a carico delle rispettive gestioni dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori in attività di servizio, mediante adeguamento delle misure dei relativi contributi con l'osservanza dei criteri di ripartizione dell'onere tra datori di lavoro e lavoratori prevista per il funzionamento di ciascuna gestione;

lo 0,20 per cento della retribuzione imponibile, fino all'intera copertura della parte di onere per l'assistenza di malattia ai pensionati non fronteggiata dalla disponibilità del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati per il periodo anteriore al 1° gennaio 1962. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà stabilita la data di cessazione dell'applicazione della quota anzidetta in corrispondenza della avvenuta copertura dell'onere di cui trattasi. (1)

(1)

In ordine all'abolizione del contributo di cui al comma annotato, si rimanda all'art. 36 del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 21

La misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori, ai sensi dell'art. 16, legge 4 aprile 1952, n. 218, a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, ad iniziativa del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le variazioni della misura del contributo di cui al precedente comma saranno stabilite in relazione al fabbisogno del Fondo e alle risultanze della relativa gestione derivante dall'applicazione delle norme che regolano le prestazioni a carico del Fondo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del mese nel quale entra in vigore la presente legge, le tabelle A e B, n. 1, dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegate alla legge 20 febbraio 1958, n. 55, sono sostituite dalle tabelle A e B, n. 1, allegate alla presente legge.

Art. 23

Con effetto dal 1° luglio 1962 sono abrogate le seguenti disposizioni:

art. 61, ultimo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155;

art. 11, della legge 4 aprile 1952, n. 218; art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1957, n. 818; art. 5 e art. 11, ultimo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55;

art. 12, quinto e sesto comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

art. 27, ultimo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

Art. 24

Il diritto a beneficiare del trattamento minimo di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 2 decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie il 65° anno di età.

I pensionati che compiono il 65° anno di età nel corso del 1962 hanno diritto all'aumento del minimo dalla data stabilita al secondo comma del successivo art. 26.

Art. 25

(1)

E' istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione con il compito di procedere alla revisione ed armonizzazione dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, nelle sue varie forme, gestioni e fondi, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi e gli associati.

La Commissione è nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Di essa faranno parte: due membri designati da ciascuna delle grandi organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro che hanno rappresentanza nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; 11 esperti, 2 funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; un funzionario per ciascuno dei Ministeri del bilancio e del tesoro; un funzionario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La Commissione potrà avvalersi anche dell'opera di funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La Commissione dovrà riferire al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con apposita relazione entro il 31 marzo 1963, sull'ordinamento generale dell'assicurazione predetta e in particolare sui seguenti punti:

soggetti protetti;

età di pensionamento e condizioni di iscrizione e contribuzione;

prestazioni di vecchiaia, di invalidità e inabilità;

condizioni di invalidità pensionabile;

problemi di cumulo delle prestazioni dell'Istituto della prosecuzione volontaria e dell'assicurazione facoltativa;

assicurazione di malattia ai pensionati e relativo finanziamento;

finanziamento ed interventi dello Stato.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà a trasmettere copia della relazione al C.N.E.L. per il parere: quindi provvederà, nei mesi successivi, a presentare un disegno di legge per riordinare le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1962-63 (capitolo 14).

(1)

La Commissione di cui all'articolo annotato è stata soppressa dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608.

Art. 26

Le disposizioni della presente legge si applicano alle pensioni liquidate e da liquidare.

Salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 20 la presente legge avrà effetto con decorrenza dal 1° luglio 1962.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Abano Terme, addì 12 agosto 1962

SEGNI

FANFANI BERTINELLI - BOSCO - TREMELLONI -

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

TABELLA A - [non disponibile]

TABELLA B - [non disponibile]