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N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860

G.U.R.I. 30 gennaio 1963, n. 27

Impiego pacifico dell'energia nucleare. (1)

TESTO COORDINATO (al D.L.vo 31 luglio 2020, n. 101 e con annotazioni alla data 15 luglio 2022)

(1)

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L.vo 19 ottobre 2011, n. 185, ogni riferimento al Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT ed all'ISPRA, è da intendersi all'Agenzia per la sicurezza nucleare, di cui all'art. 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che, in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione degli impianti nucleari, ne assume le funzioni. E inoltre, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L.vo 4 marzo 2014, n. 45, ogni riferimento al Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), all'ENEA - DISP, all'ANPA, all'APAT, all'ISPRA e all'Agenzia per la sicurezza nucleare, è da intendersi rivolto all'ISIN che ne assume le funzioni e i compiti.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

La Camera dei deputati ed in Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

CAPO I

DEFINIZIONI

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

Art. 1

(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 10 maggio 1975, n. 519 e modificato e integrato dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 2020, n. 97, a decorrere dal 1° gennaio 2022)

Per l'applicazione della presente legge valgono le definizioni concernenti le materie fissili speciali, l'uranio arricchito, le materie grezze nonchè i minerali, di cui all'art. 197 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ratificato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Sempre per l'applicazione della presente legge ai fini delle disposizioni sulla responsabilità civile e in conformità delle convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare ratificate e rese esecutive, insieme con i relativi atti aggiuntivi, con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, valgono inoltre le seguenti definizioni:

a) "incidente nucleare" significa qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbia causato danni nucleari;

b) "impianti nucleari" significa i reattori nucleari, eccetto quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; gli impianti per la fabbricazione o la lavorazione delle materie nucleari; gli impianti per la separazione degli isotopi di combustibili nucleari; gli impianti per il riprocessamento di combustibili nucleari irraggiati; gli impianti per l'immagazzinamento delle materie nucleari, eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto di tali materie; gli impianti destinati allo smaltimento di sostanze nucleari; ogni reattore, stabilimento o impianto in corso di disattivazione; tutti gli altri impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi e che saranno qualificati come tali con decisione del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare, istituita nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), e con le modalità di cui al terzo comma. Un impianto nucleare può comprendere vari impianti, dove sono detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi, purchè l'esercente sia lo stesso ed essi costituiscano un tutto organico, cioè un'unità in senso spaziale;

c) "combustibili nucleari" significa le materie fissili, inclusi l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di composto chimico, ed ogni altra materia fissile che sarà qualificata come tale con decisione del comitato direttivo della suddetta Agenzia per l'energia nucleare dell'O.C.S.E. e con le modalità di cui all'ultimo comma del presente articolo;

d) "prodotti o rifiuti radioattivi" significa le materie radioattive prodotte o rese radioattive mediante esposizione alle radiazioni inerenti alle operazioni di produzione e di impiego di combustibili nucleari; questa espressione non comprende:

1) i combustibili nucleari;

2) i radioisotopi che, fuori di un impianto nucleare, siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, per scopi industriali, commerciali, agricoli, medici e scientifici;

e) "materie nucleari" significa i combustibili nucleari (esclusi l'uranio naturale e l'uranio impoverito) è i prodotti e i rifiuti radioattivi;

f) "esercente" di un impianto nucleare significa il soggetto titolare della licenza rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico per l'esercizio dell'impianto nucleare. Nella fase che precede il rilascio della licenza di esercizio, il soggetto titolare dell'autorizzazione o del nulla osta per la costruzione dell'impianto nucleare è equiparato allo "esercente" agli effetti della presente legge e ai fini della responsabilità civile connessa con la esecuzione di prove e operazioni con combustibile nucleare o con combustibile irradiato;

f-bis) "danno nucleare" significa:

1) qualsiasi decesso o danno alle persone;

2) ogni perdita di beni o qualsiasi danno ai beni;

3) per ciascuna delle seguenti categorie, nella misura determinata dal diritto del tribunale competente:

3.1) qualsiasi perdita economica risultante da una perdita o da un danno di cui ai numeri 1) o 2), semprechè non sia compreso nei medesimi numeri, se è subito da una persona avente titolo per chiedere il risarcimento di tale perdita o danno;

3.2) il costo delle misure di reintegro di un ambiente degradato, salvo che tale degrado sia irrisorio, se tali misure sono effettivamente prese o devono esserlo e nella misura in cui tale costo non sia compreso nel numero 2);

3.3) qualsiasi mancato guadagno collegato con un interesse economico diretto in qualsiasi uso o godimento dell'ambiente, risultante da un importante degrado di tale ambiente, semprechè tale mancato guadagno non sia compreso nel numero 2);

4) il costo delle misure preventive e di ogni altra perdita o danno causato da tali misure, nei casi di cui ai numeri da 1) a 3), nella misura in cui la perdita o il danno derivi o risulti da radiazioni ionizzanti emesse da qualsiasi sorgente di radiazioni situata all'interno di un impianto nucleare o emesse da combustibili nucleari o da prodotti o rifiuti radioattivi che si trovino in un impianto nucleare, ovvero emesse da sostanze nucleari che provengano da un impianto nucleare o che vi abbiano origine o che vi siano inviate, sia che la perdita o il danno risulti dalle proprietà radioattive di tali materie, sia che tale perdita o danno risulti dalla combinazione di queste proprietà con le proprietà tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose di tali materie;

f-ter) "misure di reintegro" significa tutte le misure ragionevoli approvate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sentito l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), e che mirano a reintegrare o a ristabilire componenti dell'ambiente danneggiati o distrutti, ovvero a introdurre, quando ciò sia ragionevole, l'equivalente di tali componenti nell'ambiente;

f-quater) "misure preventive" significa tutte le misure ragionevoli, da chiunque adottate dopo la sopravvenienza di un incidente nucleare o di un avvenimento che crea una minaccia grave e imminente di danno nucleare, per prevenire o ridurre al minimo i danni nucleari di cui ai numeri da 1) a 3) della lettera f-bis), fatta salva l'approvazione delle autorità competenti, se ciò è richiesto dalla legislazione dello Stato dove le misure sono state adottate;

f-quinquies) "misure ragionevoli" significa tutte le misure considerate adeguate e proporzionate dal diritto nazionale dello Stato competente in considerazione di tutte le circostanze, quali ad esempio:

1) la natura e l'ampiezza del danno nucleare subito oppure, in caso di misure preventive, la natura e l'ampiezza del rischio di tale danno;

2) il grado di probabilità, nel momento in cui le misure sono adottate, che esse siano efficaci;

3) le relative conoscenze scientifiche e tecniche.

Le decisioni del comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'O.C.S.E. in materia di esclusione di impianti nucleari, combustibili nucleari o materie nucleari dal campo di applicazione delle convenzioni Internazionali ratificate con legge 12 febbraio 1974, numero 109, sono adottate in Italia con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'ISIN.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

CAPO II

DEI MATERIALI ED IMPIANTI NUCLEARI

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

Art. 2

Le concessioni per i minerali definiti al comma quarto dell'articolo 197 del Trattato della Comunità europea dell'energia atomica, approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, sono accordate con le norme fissate dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Del Consiglio superiore delle miniere fa parte un rappresentante del Comitato nazionale per l'energia nucleare nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per la energia nucleare.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

Art. 3

(modificato dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704 e abrogato dall'art. 243, comma 1, lett. a), del D.L.vo 31 luglio 2020, n. 101)

[Chiunque detiene materie fissili speciali o altre materie prime fonti, in qualsiasi quantità, deve farne denuncia nel termine di giorni sessanta dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'industria e del commercio.

Chiunque, dopo l'entrata in vigore della presente legge, venga in possesso delle materie suddette deve farne denuncia al Ministero dell'industria e del commercio nel termine di cinque giorni. Il Comitato nazionale per l'energia nucleare eserciterà sulle materie detenute i controlli necessari.

E' parimenti soggetto all'obbligo della denunzia al Ministero dell'industria e del commercio nel termine di cinque giorni, chi detiene materie radioattive in quantità tali che la radioattività totale all'atto della denunzia ecceda i valori di quantità totale di radioattività o di peso determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e fissati con decreto dei Ministro per l'industria e il commercio, emanato ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto 13 febbraio 1964, n. 185. Qualora le materie radioattive siano detenute da istituti universitari per l'esclusivo scopo didattico o di ricerca scientifica, il competente direttore è tenuto ad effettuare la denunzia anche al Ministero della pubblica istruzione.

Restano ferme le disposizioni sulla protezione sanitaria della popolazione contenute nel capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Le denunzie devono essere aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.]

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

Art. 4

(1)

(abrogato dall'art. 243, comma 1, lett. a), del D.L.vo 31 luglio 2020, n. 101)

[Il commercio nel territorio della Repubblica ltaliana dei minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, qualora la Comunità europea per l'energia, atomica non abbia esercitato il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 57 del Trattato, è soggetto, fatta salva la disciplina sull'approvvigionamento delle materie tessili prevista dal Trattato Euratom, ad autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio.

L'autorizzazione s'intende concessa decorsi trenta giorni dalla data della presentazione della domanda, senza che entro tale termine l'Amministrazione competente si sia pronunciata.

Per l'importazione e l'esportazione dei prodotti minerali, delle materie grezze e delle materie radioattive, l'autorizzazione - quando è prescritta dalle norme in vigore in materia di divieti economici e valutari - è data dal Ministero del commercio con l'estero, su conforme parere del Ministero dell'industria e del commercio.

Lo Stato ha il diritto di opzione per le materie grezze. Il detto diritto deve essere esercitato nel termine di trenta giorni dalla domanda di autorizzazione.]

(1)

In ordine all'applicabilità dell'istituto del silenzio assenso, di cui all'articolo annotato, si rimanda all'art. 3 del D.L.vo 6 febbraio 2007, n. 52.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

Art. 5

(sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704 e abrogato dall'art. 243, comma 1, lett. a), del D.L.vo 31 luglio 2020, n. 101)

[Il trasporto delle materie fissili speciali in qualsiasi quantità e delle materie radioattive in quantità totale di radioattività o di peso che ecceda i valori determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, deve essere effettuato da vettori terrestri, aerei e marittimi, autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, rispettivamente di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e con il Ministro per la marina mercantile.

Possono essere effettuati senza autorizzazione singoli trasporti occasionali di materie radioattive in quantità totale di radioattività o di peso che non ecceda i valori che saranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, emanato con le forme dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185. In tali casi, prima della esecuzione del trasporto, deve esserne data comunicazione al prefetto e al medico provinciale delle Province nelle quali ha inizio e termine il trasporto stesso, mediante apposita denunzia che preceda di almeno 48 ore l'inizio del trasporto.

Singoli trasporti di materie fissili speciali, in qualsiasi quantità, e di materie radioattive in quantità totale di radioattività o di peso che ecceda il limite fissato nel comma precedente, debbono essere effettuati da vettori terrestri, aerei e marittimi all'uopo autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro interessato.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti non esimono il vettore dalla osservanza delle vigenti norme sulla disciplina dei trasporti.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, udito il parere del Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive, in accordo con le norme di base fissate dalla Comunità europea della energia atomica.

Fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari relative al trasporto delle materie fissili speciali e delle materie radioattive di cui al comma precedente, il trasporto delle dette materie deve essere effettuato nell'osservanza delle disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per i trasporti terrestri e aerei e dal Ministero della marina mercantile per i trasporti marittimi, nel rispetto anche delle norme di protezione sanitaria contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che risultino applicabili.]

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

Art. 6

(integrato dall'art. 2, comma 1, del D.L.vo 4 marzo 2014, n. 45)

L'esercizio di impianti di produzione e utilizzazione dell'energia nucleare a scopi industriali nonchè gli impianti per il trattamento e la utilizzazione dei minerali, materie grezze, materie fissili speciali, uranio arricchito e materie radioattive, con esclusione degli impianti comunque destinati alla produzione di energia elettrica, sono autorizzati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato Nazionale per l'energia nucleare.

Il richiedente deve dimostrare di possedere capacità tecnica ed economica adeguata. Deve presentare il progetto dell'impianto, indicando particolarmente la località prescelta, le modalità per la dispersione ed eliminazione dei residui radioattivi, la spesa ed il tempo necessario di realizzazione, le modalità per la prestazione della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 19.

Il decreto di autorizzazione deve indicare le modalità della garanzia finanziaria per la responsabilità civile verso i terzi, nonchè le modalità di esercizio che si ritengano necessarie per la tutela della pubblica incolumità ed ogni altra disposizione ritenuta opportuna per l'esercizio dell'impianto.

Le modifiche degli impianti devono ottenere la preventiva approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare e, limitatamente alle modifiche relative ai depositi temporanei di rifiuti radioattivi all'interno del perimetro degli impianti, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero della salute.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

Art. 7

La costruzione degli impianti industriali o scientifici per l'impiego dell'energia nucleare è sottoposta a vigilanza del Comitato nazionale per l'energia nucleare, il fine di accertarne la corrispondenza tecnica con il progetto per il quale è stata accordata l'autorizzazione.

Gli impianti industriali o scientifici per l'impiego dell'energia nucleare prima della messa in esercizio debbono essere sottoposti al collaudo, che è effettuato dal Comitato nazionale per l'energia nucleare in conformità dell'articolo 2, n. 3), della legge 11 agosto 1960, n. 933.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

Art. 8

Effettuato il collaudo, con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, è consentito l'esercizio dell'impianto nucleare.

Nel decreto possono essere stabilite particolari prescrizioni che l'esercente è tenuto ad osservare.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

Art. 9

L'esercizio tecnico degli impianti nucleari deve essere affidato a persone riconosciute idonee per il detto compito.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la pubblica, istruzione e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, inteso il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari relative ai requisiti necessari per ottenere il riconoscimento della idoneità alla direzione ed alla conduzione degli impianti nucleari e quelle per il rilascio delle relative patenti.

Parimenti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per l'industria e per il commercio, per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale, inteso il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme regolamentari per il riconoscimento dell'idoneità e per il rilascio delle patenti per la conduzione degli impianti nucleari destinati ad essere installati sulle navi.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

Art. 10

(1)

Le opere necessarie per la costruzione di impianti nucleari autorizzati dal Ministro per l'industria e per il commercio possono, con decreto dello stesso Ministro, essere dichiarate di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 23.5, e successive modificazioni.

Con le stesse modalità le opere predette possono essere dichiarate urgenti ed indifferibili a termini dello articolo 71 della stessa legge.

(1)

Il presente articolo era stato abrogato dall'art. 35, comma 1, lett. a), del D.L.vo 15 febbraio 2010, n. 31; successivamente nel citato art. 35 sostituito dall'art. 5, comma 5, lett. q), del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 non è più prevista la predetta abrogazione.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

Art. 11

Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, possono essere accordate speciali autorizzazioni per impianti nucleari aventi scopi esclusivamente didattici a istituti scientifici, universitari e scolastici.

Per detti impianti si applicano le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

Art. 12

Per gli impianti nucleari destinati ad essere installati sulle navi i provvedimenti del Ministro per l'industria e per il commercio sono adottati di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per la marina mercantili, di concerto, con i Ministri per la difesa e per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme tecniche ed amministrative, relative alla navigazione con mezzi nucleari.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

Art. 13

(modificato dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704)

Oltre quanto prescritto dagli articoli 91, 96 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, l'impiego degli isotopi radioattivi, quando la quantità di radioattività che si intende utilizzare è pari o superiore ai valori di quantità totale di radioattività o di peso che saranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, emanato con le forme dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è sottoposto all'autorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per gli usi industriali; dallo stesso Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'agricoltura e le foreste per gli usi agricoli, con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la pubblica istruzione per gli usi didattici e con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità per gli usi diagnostici, terapeutici e sperimentali clinico-sanitari.

Sono esenti dall'autorizzazione gli istituti universitari e gli altri istituti scientifici di diritto pubblico che impieghino i radioisotopi esclusivamente a scopo di ricerca scientifica.

Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri interessati, sono emanate le norme relative al rilascio dell'autorizzazione per l'impiego dei radioisotopi.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

Art. 14

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati e col Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la sicurezza degli impianti e per la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, dovute sia all'esercizio degli impianti, sia alle operazioni comunque connesse con le materie nucleari, nonchè all'impiego di isotopi radioattivi, in accordo con le direttive di base emanate dalla Comunità europea dell'energia atomica, con le norme tecniche contenute nel manuale dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica sulla manipolazione degli isotopi radioattivi e con i principi adottati dalle altre competenti organizzazioni internazionali, al fine di garantire con la maggiore efficacia la pubblica e privata incolumità.

Nello stesso decreto saranno stabilite le modalità e la periodicità dei controlli di cui al comma precedente nonchè le penalità da comminare per le infrazioni alle norme protettive in relazione ai vari reati, per i quali possono essere comminate, distintamente o congiuntamente le pene dell'ammenda non superiore a lire 10 milioni e quelle dell'arresto non superiore ad un anno.

Le dette norme dovranno prevedere la indicazione degli organi competenti per la loro attuazione ed i loro poteri, nonchè la istituzione di un organo interminsteriale di coordinamento e di consultazione presso il Ministro dell'industria e del commercio.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

CAPO III

DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DIPENDENTE DALL'IMPIEGO PACIFICO DELL'ENERGIA NUCLEARE

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

Art. 15

(sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 10 maggio 1975, n. 519 e modificato e integrato dall'art. 3, comma 4, della legge 23 luglio 2020, n. 97, a decorrere dal 1° gennaio 2022)

L'esercente di un impianto nucleare è responsabile, in conformità della presente legge, di ogni danno nucleare causato da un incidente nucleare avvenuto nell'impianto nucleare o connesso con lo stesso.

Si considera connesso con l'impianto nucleare il danno nucleare cagionato direttamente dai combustibili nucleari o dai prodotti o rifiuti radioattivi immagazzinati, abbandonati, sottratti o perduti.

La responsabilità dell'esercente non comprende i danni nucleari:

1) all'impianto nucleare in sè, anche in corso di costruzione, e alle cose che si trovano sul luogo dell'impianto stesso e che sono o debbono essere utilizzate in rapporto con esso;

2) nel caso previsto nel successivo art. 16, al mezzo di trasporto sul quale le materie nucleari si trovano al momento dell'incidente nucleare, se risulta provati che il danno è causato da un incidente nucleare nel quale sono coinvolti sia combustibili nucleari, prodotti: o rifiuti radioattivi, detenuti nell'impianto nucleare, sia materie nucleari provenienti dall'impianto nucleare, salvo quanto altro previsto dal citato art. 16.

Allorchè dei danni nucleari sono causati congiuntamente da un incidente nucleare e da un incidente diverso da un incidente nucleare, il danno causata da questo secondo incidente, nella misura in cui non può essere separato con certezza dal danno causato dall'incidente nucleare, è considerato come un danno causato dall'incidente nucleare. Quando il danno nucleare è causato congiuntamente, da un incidente nucleare e da una emissione di radiazioni ionizzanti, nessuna disposizione della presente legge limita o riduce in alcun modo la responsabilità di chiunque per quanto riguarda la suddetta emissione di radiazioni ionizzanti.

[L'esercente di un impianto nucleare è, altresì, responsabile dei danni causati da radiazioni ionizzanti, emesse da qualsiasi sorgente radioattiva che si trovi nell'impianto nucleare.] (comma abrogato) (1)

L'esercente di un impianto nucleare non è responsabile dei danni nucleari causati da un incidente nucleare se tale incidente è dovuto direttamente ad atti di conflitto armato, di ostilità, di guerra civile, di insurrezione o a cataclismi naturali di carattere eccezionale.

(1)

Comma abrogato dall'art. 3, comma 4, lett. e), della legge 23 luglio 2020, n. 97, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

Art. 16

(sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 10 maggio 1975, n. 519 e integrato e modificato dall'art. 3, comma 5, della legge 23 luglio 2020, n. 97, a decorrere dal 1° gennaio 2022)

Nel caso di trasporto di materie nucleari, ivi compreso il deposito in un magazzino nel corso del trasporto, l'esercente di un impianto nucleare è responsabile di qualsiasi danno nucleare, in conformità della presente legge, se risulta provato che il danno stesso è causato da un incidente nucleare avvenuto fuori del suddetto impianto e che ha coinvolto materie nucleari trasportate, provenienti dal predetto impianto, a condizione che l'incidente avvenga:

a) prima che la responsabilità dell'incidente nucleare causato da materie nucleari sia stata assunta, con convenzione scritta, dall'esercente di un altro impianto nucleare; o, in mancanza, prima che l'esercente di altro impianto nucleare abbia preso in consegna le materie nucleari;

b) se le materie nucleari sono destinate a un reattore facente parte di un mezzo di trasporto, prima che la persona autorizzata all'esercizio di tale reattore abbia preso in consegna le materie nucleari;

c) se le materie nucleari sono state inviate a una persona che si trova sul territorio di uno Stato nel quale non siano applicabili le convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare ratificate e rese esecutive con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, prima che le materie stesse siano state scaricate dal mezzo di trasporto mediante il quale sono arrivate nel territorio dello Stato in questione.

L'esercente di un impianto nucleare è altresì responsabile di qualsiasi danno nucleare, conformemente alla presente legge, se risulta provato che il danno stesso è causato da un incidente nucleare avvenuto fuori del suddetto impianto e che ha coinvolto materie nucleari destinate a tale impianto, a condizione che l'incidente avvenga:

a) dopo che la responsabilità dell'incidente nucleare causato dalle materie nucleari gli sia stata trasferita, con convenzione scritta, dall'esercente di altro impianto nucleare; o, in mancanza, dopo che avrà preso in consegna le materie nucleari;

b) dopo che avrà preso in consegna le materie nucleari provenienti dalla persona che esercisce un reattore facente parte di un mezzo di trasporto;

c) se le materie nucleari sono state inviate, con il consenso scritto dell'esercente, da una persona che si trova sul territorio di uno Stato nel quale non siano applicabili le convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare ratificate: e rese esecutive con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, dopo che le materie stesse sono state caricate sul mezzo di trasporto mediante il quale debbono lasciare il territorio dello Stato in questione.

Il trasferimento di responsabilità all'esercente di un altro impianto nucleare in conformità al presente articolo può essere effettuato solo se questo esercente ha un interesse economico diretto riguardo alle sostanze nucleari in corso di trasporto.

L'esercente responsabile, in conformità della presente legge, deve consegnare al trasportatore un certificato rilasciato da o per conto dell'assicuratore o di un'altra persona che abbia fornito la garanzia finanziaria prevista dal successivo art. 19 della presente legge. Il certificato deve essere conforme al modello, che sarà stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e, in ogni caso, deve indicare il nome e l'indirizzo dell'esercente, nonchè l'ammontare, il genere e la durata della garanzia. Tali indicazioni non possono essere contestate dalla persona dalla quale o per conto della quale il certificato è stato rilasciato e gli obblighi derivanti dall'assicurazione o da altra garanzia finanziaria non vengono meno anche se il danno sia già coperto da altra assicurazione o garanzia finanziaria. Il certificato deve anche indicare le materie nucleari e l'itinerario coperti dalla garanzia e recare una dichiarazione del Ministero dello sviluppo economico attestante che la persona indicata nel certificato è un esercente ai sensi della presente legge.

L'assicurazione o la garanzia finanziaria data per un trasporto di sostanze nucleari si estende anche a tutti i danni nucleari derivanti dall'incidente nucleare al trasportatore ferroviario. Tuttavia il risarcimento dei danni nucleari causati al trasportatore ferroviario che trasporta le sostanze nucleari in questione al momento dell'incidente nucleare non può avere come effetto quello di ridurre la responsabilità dell'esercente per gli altri danni nucleari fino a un limite inferiore a 80 milioni di euro, ovvero all'ammontare maggiore stabilito con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 19

Un trasportatore può, con il consenso dell'esercente di un impianto nucleare situato sul territorio nazionale, essere autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico ad assumere la responsabilità civile prevista dalla presente legge in vece dell'esercente.

In tal caso a tutti gli effetti della presente legge, il trasportatore è considerato, rispetto agli incidenti nucleari che avvengono nel corso del trasporto delle materie nucleari, come esercente di un impianto nucleare situato sul territorio nazionale.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

Art. 17

(sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 10 maggio 1975, n. 519 e integrato dall'art. 3, comma 6, della legge 23 luglio 2020, n. 97, a decorrere dal 1° gennaio 2022)

Se i combustibili nucleari, i prodotti o i rifiuti radioattivi coinvolti in un incidente nucleare sono stati detenuti successivamente in più di un impianto nucleare e si trovano in un impianto nucleare nel momento in cui è causato il danno nucleare, nessuno degli esercenti degli impianti nucleari nei quali sono stati tenuti precedentemente è responsabile del danno.

Tuttavia, se un danno nucleare è causato da un incidente nucleare avvenuto in un impianto nucleare e che coinvolge soltanto materie nucleari che si trovano in sosta nell'impianto in questione durante un trasporto, l'esercente dell'impianto non è responsabile sempre che un altro esercente o un'altra persona sia responsabile ai sensi dell'art. 16.

Se i combustibili nucleari, i prodotti o i rifiuti radioattivi coinvolti in un incidente nucleare sono stati detenuti in più impianti nucleari e non si trovano in un impianto nucleare nel momento in cui viene causato il danno nucleare, la responsabilità fa carico all'esercente dell'ultimo impianto nucleare nel quale essi sono stati detenuti prima che sia causato il danno nucleare, o all'esercente che li ha presi in consegna successivamente o ne ha assunto la responsabilità.

Se il danno nucleare importa la responsabilità di più di un esercente in applicazione della presente legge, gli esercenti stessi sono responsabili in solido. Tuttavia, quando la responsabilità deriva dal danno nucleare causato da un incidente nucleare in cui siano coinvolte materie nucleari in corso di trasporto, sia in un solo e in un medesimo mezzo di trasporto, sia, in caso di deposito in corso di trasporto, in un solo e in un medesimo impianto nucleare, l'ammontare massimo del risarcimento al quale i suddetti esercenti sono tenuti è quello più alto stabilito rispetto a uno dei detti esercenti a norma dell'art. 19. In nessun caso l'esercente di un impianto nucleare può essere tenuto a pagare, per la responsabilità ad esso derivante da un incidente nucleare, una somma maggiore di quella stabilita nei suoi riguardi a norma dell'art. 19.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

Art. 18

(sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 10 maggio 1975, n. 519 e integrato dall'art. 3, comma 7, della legge 23 luglio 2020, n. 97, a decorrere dal 1° gennaio 2022)

Il diritto al risarcimento dei danni nucleari causati da un incidente nucleare può essere esercitato soltanto contro un esercente che sia responsabile a norma della presente legge; oppure contro l'assicuratore o contro qualsiasi altra persona che abbia dato una garanzia finanziaria all'esercente a norma dell'art. 21.

Nessun'altra persona è tenuta al risarcimento dei danni nucleari causati da un incidente nucleare oltre quanto previsto dal presente articolo.

Le disposizioni della presente legge non escludono la responsabilità:

1) di ogni persona fisica che dolosamente ha causato danni nucleari conseguenti ad un incidente nucleare di cui l'esercente non è responsabile in virtù dell'art. 15, commi terzo e ultimo, della presente legge;

2) della persona autorizzata ad esercire un reattore facente parte di un mezzo di trasporto, per danni nucleari causati da un incidente nucleare, quando un esercente non è responsabile di questi danni in virtù dell'art. 16, comma primo, punto b); e dello stesso art. 16, comma secondo, punto b).

Se l'esercente dimostra che il danno nucleare risulta, interamente o in parte, da grave negligenza della persona che ha subito il danno, ovvero da azione od omissione di detta persona intesa a provocare il danno, il tribunale competente può esonerare l'esercente, in tutto o in parte, dall'obbligo di risarcimento del danno subito da tale persona.

L'esercente ha diritto di rivalsa soltanto:

a) contro la persona fisica che ha causato dolosamente il danno nucleare;

b) se e nella misura in cui la rivalsa è prevista da contratto.

Se l'esercente ha diritto di rivalsa in qualsiasi misura, nei confronti di qualsiasi soggetto, questi non ha diritto di rivalsa, per la stessa misura, nei confronti dell'esercente.

Gli istituti di assicurazione per infortuni sul lavoro o di assicurazione contro le malattie professionali, nonchè gli istituti di assicurazione per le assicurazioni facoltative per i danni nucleari alle persone o alle cose prodotti da incidenti nucleari, non hanno alcuna azione nei confronti dell'esercente dell'impianto nucleare e delle persone solidalmente responsabili con lo stesso ai sensi del primo comma del presente articolo per essere rivalsi di quanto corrisposto per l'assicurazione sociale o facoltativa per danno nucleare cagionato da incidente nucleare.

Le persone che hanno subito danni nucleari possono far valere i loro diritti ad un risarcimento senza dover intentare procedimenti separati a seconda dell'origine dei fondi destinati a tale risarcimento.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

Art. 19

(sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 10 maggio 1975, n. 519 e dall'art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2020, n. 97, a decorrere dal 1° gennaio 2022)

1. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 20, secondo comma, il limite delle indennità dovute dall'esercente di un impianto nucleare o di un trasporto nucleare per danni nucleari causati da un incidente nucleare è fissato nella misura di euro 700 milioni per ciascun incidente nucleare. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'ISIN e l'ISPRA, il limite delle indennità di cui al primo periodo può essere comunque determinato, in relazione alla natura degli impianti nucleari o delle materie nucleari trasportate e delle prevedibili conseguenze di un incidente che li coinvolga, anche in misura inferiore a quella ivi prevista. Gli importi determinati in base al secondo periodo non possono essere inferiori a euro 70 milioni per ogni incidente che coinvolga l'impianto nucleare ovvero a euro 80 milioni per ciascun incidente nel corso di un trasporto di materie nucleari. (1)

2. Se un incidente nucleare produce danni risarcibili ai sensi della presente legge il cui importo eccede l'ammontare dell'assicurazione o altra garanzia finanziaria dell'esercente di cui all'articolo 22, primo comma, ovvero se tale assicurazione o garanzia non è disponibile o sufficiente, il risarcimento per la parte eccedente è a carico dello Stato fino alla concorrenza di 1,2 miliardi di euro.

3. Se un incidente nucleare produce danni risarcibili ai sensi della presente legge il cui importo ecceda l'ammontare di 1,2 miliardi di euro, il risarcimento per la parte eccedente, fino alla concorrenza di 1,5 miliardi di euro, è a carico delle parti contraenti del Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004.

(1)

In attuazione del comma annotato si rimanda al D.M. Transizione ecologica 15 luglio 2022.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

Art. 20

(sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 10 maggio 1975, n. 519)

Gli interessi e le spese liquidati da un tribunale in una causa di risarcimento in base alla presente legge non fanno parte del risarcimento dovuto ai sensi della presente legge e debbono essere corrisposti oltre l'ammontare del risarcimento suddetto.

Qualora il danno sia imputabile a colpa dell'esercente, lo Stato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'esercente stesso per le somme corrisposte a titolo di risarcimento ai sensi della presente legge.

Nell'esercizio della rivalsa il credito dello Stato ha privilegio rispetto al credito degli assicuratori e di ogni altro soggetto che abbia prestato la garanzia finanziaria.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

Art. 21

(sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 10 maggio 1975, n. 519)

Per i trasporti in transito nel territorio nazionale, il trasporto non può essere autorizzato se non è fornita la prova della esistenza di valida garanzia finanziaria per un ammontare almeno pari a quello indicato nel precedente articolo 19.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

Art. 22

(sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 10 maggio 1975, n. 519 e modificato e integrato dall'art. 3, comma 9, della legge 23 luglio 2020, n. 97, a decorrere dal 1° gennaio 2022)

Ogni esercente stipula e mantiene un'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria relativa alla responsabilità civile per un importo non inferiore ai limiti delle indennità stabilite ai sensi dell'articolo 19. Qualora l'esercente dimostri di non essere in grado di reperire sul mercato la relativa assicurazione o garanzia finanziaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere un'idonea garanzia, a condizioni di mercato, a favore dell'esercente stesso. Per la quantificazione del premio dovuto per la concessione della garanzia, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto della società SACE Spa o di un'altra istituzione specializzata nella valutazione dei rischi non di mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione della predetta garanzia. Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le condizioni generali della polizza di assicurazione sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora si tratti di un'altra garanzia finanziaria, questa deve essere riconosciuta idonea con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Avvocatura generale dello Stato.

L'assicurazione o la garanzia finanziaria date per un trasporto di materie nucleari non possono in alcun caso essere sospese o avere termine prima che il trasporto stesso si sia concluso e che le materie nucleari siano state prese in consegna da altra persona che sia responsabile a termini di legge.

L'assicurazione o la garanzia finanziaria date per un impianto nucleare non possono in alcun caso essere sospese o avere termine senza che sia dato preavviso scritto di almeno tre mesi notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario, al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato Ministro dello sviluppo economico.

Le somme dovute in base alla presente legge per il risarcimento di danni nucleari derivanti da incidenti nucleari non sono sequestrabili o pignorabili.

Se per effetto di un incidente nucleare la garanzia della responsabilità civile può considerarsi diminuita, l'esercente è tenuto a ricostituirla nella misura e nei termini fissati, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico. In difetto, l'autorizzazione è revocata di diritto.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

Art. 23

(sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 10 maggio 1975, n. 519 e dall'art. 3, comma 10, della legge 23 luglio 2020, n. 97, a decorrere dal 1° gennaio 2022)

1. Le azioni per il risarcimento dei danni nucleari dipendenti da incidenti nucleari devono essere esercitate, a pena di decadenza, nel termine di tre anni a decorrere dal momento in cui la persona lesa è venuta a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere venuta a conoscenza del danno nucleare e dell'esercente responsabile.

2. Il diritto al risarcimento è soggetto a prescrizione se l'azione non è esercitata entro trenta anni a decorrere dall'incidente nucleare, in caso di decesso o di danni alle persone, ovvero entro dieci anni a decorrere dall'incidente nucleare, in caso di ogni altro danno nucleare.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico istituiscono nei propri siti internet istituzionali una sezione dedicata ai diritti al risarcimento per danno nucleare riconosciuti dalla presente legge ai sensi delle convenzioni sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, ratificate e rese esecutive con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, nonchè alle procedure, alle modalità e ai termini per l'esercizio di tali diritti. Nelle medesime sezioni sono pubblicati i testi delle citate convenzioni, con la pertinente normativa nazionale e con altri documenti illustrativi utili a diffonderne la conoscenza, e sono indicati riferimenti alla bibliografia e alla giurisprudenza nazionale sulla materia. Nei siti internet dei soggetti esercenti e dei trasportatori sono inseriti, con adeguata evidenza, i collegamenti alle sezioni dei siti internet di cui al primo periodo.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

Art. 24

(sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 10 maggio 1975, n. 519)

Le autorità giudiziarie italiane sono esclusivamente competenti a conoscere delle azioni previste dalla presente legge nel caso in cui l'incidente nucleare si sia verificato in Italia. Hanno del pari competenza esclusiva quando l'incidente nucleare si sia verificato fuori dei territori degli Stati ai quali si applicano le convenzioni ratificate con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, oppure quando non sia possibile determinare con certezza il luogo in cui si è verificato l'incidente nucleare e si trovi in territorio italiano l'impianto nucleare il cui esercente sia responsabile a norma della presente legge.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

Art. 25

Le azioni per il risarcimento dei danni prodotti da incidenti nucleari debbono essere proposte davanti al Tribunale nella cui giurisdizione si trova l'impianto nucleare.

L'atto di citazione deve essere notificato anche al Ministero del tesoro, che ha sempre facoltà di intervenire nel giudizio.

Nel caso di concorso di più domande e quando si preveda che l'importo dei risarcimenti possa superare le garanzie finanziarie di cui agli articoli 19 e 20, il presidente del Tribunale dispone che abbia luogo una procedura concorsuale e nomina a tal fine un giudice delegato alla detta procedura di concorso.

Nel caso di accertata insufficienza delle suddette garanzie finanziarie, il Tribunale riduce con sentenza proporzionalmente l'importo per ciascun danneggiato.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

CAPO IV

DEI BREVETTI

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

Art. 26

L'Ufficio centrale brevetti è tenuto a comunicare al Comitato nazionale per l'energia nucleare tutte le domande di brevetti d'invenzione o di modelli industriali riconosciuti di natura specificamente nucleare o direttamente connessa od essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1960, n. 933.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

Art. 27

Il Ministro per l'industria e per il commercio, quando ricorrano particolari motivi di pubblico interesse, può concedere al Comitato nazionale per l'energia nucleare licenze, non esclusive per l'utilizzazione di brevetti d'invenzione o di modelli di utilità.

Su parere del Comitato nazionale per l'energia nucleare il Ministro può anche concedere le dette licenze non esclusive a favore dell'utilizzatore di impianti nucleari, quando siano essenziali per ]o sviluppo della energia nucleare nel Paese.

Negli stessi decreti è fissato se ed in quale misura è dovuta, l'indennità per l'utilizzazione-, tenuto conto degli eventuali finanziamenti pubblici accordati per le relative ricerche. Avverso la fissazione dell'indennità o la non concessione della stessa è ammessa azione giudiziaria da parte dell'interessato, nel termine di trenta giorni dalla notifica del decreto.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

CAPO V

DISPOSIZIONI PENALI

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

Art. 28

(1)

L'omessa denunzia dei materiali di cui all'articolo 3 è punita con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000: nel caso di omessa denunzia di materie fissili speciali è altresì comminato l'arresto da uno a due anni. (2)

(1)

La Corte Costituzionale con sentenza n. 265 del 21 - 27 novembre 1974, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo annotato.

(2)

Ai sensi dell'art. 113, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la misura dell'ammenda di cui al comma annotato è moltiplicata per tre. Inoltre, la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. i), della predetta legge n. 689/1981.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

Art. 29

(integrato dall'art. 4, comma 1, del D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1704)

Chiunque commerci o trasporti i minerali di cui all'articolo 197 del trattato istitutivo della. C.E.E.A. approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, senza, autorizzazione del Ministro per l'industria, e per il commercio è punito con la pena dell'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000. (1)

Chiunque commerci o trasporti senza autorizzazione materie grezze, materie radiattive, materie fissili speciali è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni. (1)

Alle stesse pene soggiace l'acquirente.

Chiunque ometta di effettuare la denunzia prescritta dal secondo comma dell'art. 5 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000. (1)

(1)

Ai sensi dell'art. 113, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la misura dell'ammenda di cui al comma annotato è moltiplicata per tre. Inoltre, la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. i), della predetta legge n. 689/1981.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

Art. 30

Chiunque pone in esercizio un impianto nucleare senza averne ottenuto l'autorizzazione prevista dalla presente legge è punita con le pene dell'arresto da due a tre anni e dell'ammenda da 5 a 10 milioni di lire, senza pregiudizio delle pene applicabili per reati previsti dal Codice penale. (1)

La stessa pena si applica nel caso che l'esercente l'impianto nucleare continui nell'esercizio quando sia stata sospesa l'autorizzazione.

(1)

Ai sensi dell'art. 113, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la misura dell'ammenda di cui al comma annotato è moltiplicata per tre. Inoltre, la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. i), della predetta legge n. 689/1981.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

Art. 31

Chiunque impiega isotopi radioattivi senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 13 è punito con la ammenda da da lire 500.000 a lire 2.000.000. (1)

(1)

Ai sensi dell'art. 113, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la misura dell'ammenda di cui al comma annotato è moltiplicata per tre. Inoltre, la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. i), della predetta legge n. 689/1981.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

Art. 32

Nei carsi previsti dagli articoli precedenti è sempre ordinata la confisca delle materie fissili speciali, delle materie grezze, dei minerali e delle materie radioattive.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

Art. 33

Tutte le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell'articolo 6, si applicano anche agli impianti nucleari comunque destinati ala produzione di energia elettrica,.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

Art. 34

Nulla è innovato per quanto concerne la vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene del lavoro, d'igiene del suolo e dell'abitato, di industrie insalubri, nonchè di quanto attiene alla sicurezza degli impianti sottoposti alla vigilanza dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, limitatamente alle apparecchiature attualmente sottoposte alla sua vigilanza, ancorchè incorporate o comunque facenti parte di impianti nucleari.

Parimenti nulla è innovato in materia di demanio marittimo, di acque territoriali e di acque pubbliche.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

Art. 35

Entro un anno dall'entrata in vigore della, presente legge, il Governo della Repubblica è delegato a provvedere al riordinamento ed all'ampliamento dei ruoli organici del Ministero dell'industria e del commercio ai fini di adeguarli alle attribuzioni conferite al Ministero stesso, con un aumento complessivo non superiore a quaranta unità.

Le norme relative saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio e con il Ministro per il tesoro.

Con lo stesso decreto, verranno previsti i maggiori conseguenti stanziamenti a favore del Ministero della industria e del commercio.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.

Art. 36

Alle spese per l'espletamento dei compiti nel settore dell'energia nucleare assegnati dalla presente legge al Ministero dell'industria e del commercio si provvede con la somma di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa dei Ministero dell'industria, e del commercio nell'esercizio finanziario 1962-63 e negli esercizi successivi.

All'onere suddetto si provvede con una corrispondente riduzione dei fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio finanziario per far fronte agli oneri dipendenti da, provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle opportune variazioni di rilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI - COLOMBO - TAVIANI - PICCIONI - BOSCO - LA MALA - TREMELLONI - TRABUCCHI - ANDREOTTI - GUI - SULLO - RUMOR - MAT TABELLA - RUSSO - BER- TINELLI - PRETI - MA- CRELLI - BO - JERVOLINO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO