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LEGGE REGIONALE 15 marzo 1963, n. 16

G.U.R.S. 16 marzo 1963, n. 12

Ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana è disciplinato dalle norme contenute negli articoli da 1 a 268, con eccezione di quelle del cap. IV del titolo IV e dell'art. 164, del decreto legge del Presidente della Regione 29 ottobre 1955, n. 6, a far tempo dalla entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, ferme restando le modifiche introdotte dalle vigenti disposizioni.

Art. 2

Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 si applica il regolamento approvato con decreto presidenziale 29 ottobre 1957, n. 3.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 marzo 1963.

D'ANGELO