
N.d.R. Per effetto dell'art. 37, comma 1, della L.R. 37/85, ai fini urbanistici le disposizioni contenute nella presente legge non trovano più applicazione dalla data di approvazione della stessa L.R. 37/85.
LEGGE REGIONALE 15 marzo 1963, n. 21
G.U.R.S. 23 marzo 1963, n. 13
Provvidenze straordinarie per lo sviluppo dei Comuni di Licata e Palma di Montechiaro.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 65/1981 e annotato al 10/8/1985)
N.d.R. Per effetto dell'art. 37, comma 1, della L.R. 37/85, ai fini urbanistici le disposizioni contenute nella presente legge non trovano più applicazione dalla data di approvazione della stessa L.R. 37/85.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. Per effetto dell'art. 37, comma 1, della L.R. 37/85, ai fini urbanistici le disposizioni contenute nella presente legge non trovano più applicazione dalla data di approvazione della stessa L.R. 37/85.
(modificato dall'art. 16 della L.R. 65/81)
Ai fini della eliminazione sistematica ed organica delle eccezionali condizioni di depressione economica e sociale dei comuni di Licata e Palma di Montechiaro, è autorizzata la formulazione di un piano intercomunale di sviluppo economico.
Il piano di sviluppo economico deve proporsi i seguenti obiettivi:
a) ---------------------- (lettera soppressa) (1)
b) costruzione di impianti industriali, che utilizzino i prodotti agricoli della zona e le risorse minerarie;
c) impianto di centrali ortofrutticole;
d) creazione e potenziamento di attrezzature per la valorizzazione turistico-balneare della fascia costiera dei due comuni;
e) costruzione di opere irrigue necessarie alla trasformazione agraria mediante speciali incentivi ad integrazione dei provvedimenti nazionali e regionali, compresi gli invasi.
Lettera soppressa dall'art. 16 della L.R. 65/81.
N.d.R. Per effetto dell'art. 37, comma 1, della L.R. 37/85, ai fini urbanistici le disposizioni contenute nella presente legge non trovano più applicazione dalla data di approvazione della stessa L.R. 37/85.
(modificato dall'art. 2 della L.R. 5/66)
Alla redazione del piano ed alla sua esecuzione provvedono i Comuni interessati, a mezzo di apposito Comitato composto:
a) dei Sindaci e degli Assessori ai lavori pubblici dei Comuni di Licata e Palma di Montechiaro;
b) di due rappresentanti del Consiglio provinciale di Agrigento, scelti in seno al Consiglio;
c) di un delegato della Camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia di Agrigento;
d) da tre rappresentanti dei lavoratori scelti su terne proposte dalle organizzazioni operanti nella zona;
e) di tre esperti, scelti dall'Assessore regionale per lo sviluppo economico, tra cui un urbanista;
f) di tre rappresentanti dei Consigli comunali di Licata e Palma di Montechiaro, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
g) di due rappresentanti dei coltivatori diretti.
Il Comitato è nominato con decreto dell'Assessore per lo sviluppo economico ed ha sede in Licata.
N.d.R. Per effetto dell'art. 37, comma 1, della L.R. 37/85, ai fini urbanistici le disposizioni contenute nella presente legge non trovano più applicazione dalla data di approvazione della stessa L.R. 37/85.
Per le finalità previste dall'art. 1 sono autorizzate:
a) la spesa di lire 50 milioni per la redazione del piano, la elaborazione dei progetti delle singole opere e il funzionamento del Comitato;
b) la spesa ripartita di lire 2 miliardi in quattro esercizi finanziari a partire dall'esercizio 1963-1964 per l'esecuzione delle opere comprese nel piano, ritenute più urgenti dal Comitato.
La spesa autorizzata alla lettera a) graverà sul bilancio della Regione per l'esercizio 1963-64.
Al finanziamento delle ulteriori opere si provvederà con apposita autorizzazione di spesa.
N.d.R. Per effetto dell'art. 37, comma 1, della L.R. 37/85, ai fini urbanistici le disposizioni contenute nella presente legge non trovano più applicazione dalla data di approvazione della stessa L.R. 37/85.
All'approvazione del piano previsto dall'art. 1, provvede con suo decreto l'Assessore regionale per lo sviluppo economico.
N.d.R. Per effetto dell'art. 37, comma 1, della L.R. 37/85, ai fini urbanistici le disposizioni contenute nella presente legge non trovano più applicazione dalla data di approvazione della stessa L.R. 37/85.
Nelle more della formulazione del piano previsto dagli articoli precedenti, la Regione Siciliana è autorizzata ad assumere integralmente a proprio carico le rate di ammortamento dei mutui che nel termine di tre anni (1), a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni di Licata e Palma di Montechiaro saranno per contrarre con Istituti esercenti il credito per opere pubbliche per l'esecuzione dei lavori concernenti: (2)
a) la viabilità interna e le opere connesse del sottosuolo, da eseguirsi secondo piani concernenti l'organica sistemazione per rioni e quartieri, nonchè le vie di circonvallazione e di disimpegno del traffico;
b) la costruzione, l'ammodernamento, il riattamento e la riparazione di edifici destinati a servizi pubblici cittadini, quali mattatoi, mercati pubblici e poliambulatori, gli impianti di depurazione delle acque provenienti dalla rete fognante, gli impianti concernenti la utilizzazione dei rifiuti solidi; gli impianti pubblici per il trasferimento fuori dell'abitato di ricoveri per mandrie o stalle in genere;
c) la costruzione e l'arredamento di edifici di scuole per l'addestramento professionale, da affidarsi in gestione, mediante apposita convenzione, agli istituti ed enti pubblici specializzati;
d) la costruzione di centri di assistenza sociale, da affidarsi in gestione, mediante apposita convenzione, ad istituti specializzati;
e) le ricerche idrogeologiche e la costruzione di condotte idriche per l'alimentazione dei centri abitati e per le attività industriali ed agricole;
f) lo sviluppo della viabilità rurale minore della zona.
Il termine è stato successivamente prorogato dall'art. 1 della L.R. 5/66, dall'art. 10 della L.R. 5/71 e dall'art. 37 della L.R. 10/74.
Alle opere pubbliche previste dall'articolo annotato, per effetto dell'art. 3 della L.R. 12/75, sono estesi gli interventi previsti dagli artt. 1 e 2 della medesima L.R. 12/75.
N.d.R. Per effetto dell'art. 37, comma 1, della L.R. 37/85, ai fini urbanistici le disposizioni contenute nella presente legge non trovano più applicazione dalla data di approvazione della stessa L.R. 37/85.
Per le finalità previste dal precedente articolo è autorizzato il limite massimo trentacinquennale di impegno annuo di lire 160 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1965-66.
N.d.R. Per effetto dell'art. 37, comma 1, della L.R. 37/85, ai fini urbanistici le disposizioni contenute nella presente legge non trovano più applicazione dalla data di approvazione della stessa L.R. 37/85.
E' autorizzato il limite massimo trentacinquennale di impegno annuo di lire 50 milioni a partire dall'esercizio 1963-64 per la costruzione di alloggi popolari ai sensi della legge 5 febbraio 1956, n. 9, e della legge 12 aprile 1952, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.
Una quota proporzionale degli alloggi, costruendi, a norma del presente articolo, è riservata ai pescatori.
I progetti per la costruzione dei nuovi complessi edilizi devono comprendere tutte le opere connesse necessarie.
N.d.R. Per effetto dell'art. 37, comma 1, della L.R. 37/85, ai fini urbanistici le disposizioni contenute nella presente legge non trovano più applicazione dalla data di approvazione della stessa L.R. 37/85.
(sostituito dall'art. 3 della L.R. 5/66)
Alla programmazione ed alla progettazione delle opere previste dagli articoli 2, 5 e 7 provvede il Comitato previsto dall'art. 2.
All'approvazione dei programmi provvede, con suo decreto, l'Assessore per lo sviluppo economico.
Per l'approvazione dei progetti si provvede a norma della vigente legislazione regionale.
Per l'esecuzione dei lavori si provvede a mezzo dei comuni di Licata e Palma Montechiaro con l'osservanza delle norme anzidette.
Le opere previste dalla presente legge sono dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni sull'espropriazione per pubblica utilità.
N.d.R. Per effetto dell'art. 37, comma 1, della L.R. 37/85, ai fini urbanistici le disposizioni contenute nella presente legge non trovano più applicazione dalla data di approvazione della stessa L.R. 37/85.
In relazione all'approvazione dei progetti delle singole opere, l'Assessore per lo sviluppo economico provvede, con proprio decreto, ad accreditare ai sindaci i relativi fabbisogni di spesa.
N.d.R. Per effetto dell'art. 37, comma 1, della L.R. 37/85, ai fini urbanistici le disposizioni contenute nella presente legge non trovano più applicazione dalla data di approvazione della stessa L.R. 37/85.
Per l'assunzione delle rate dei mutui previsti all'art. 5, provvede con suo decreto l'Assessore per lo sviluppo economico.
N.d.R. Per effetto dell'art. 37, comma 1, della L.R. 37/85, ai fini urbanistici le disposizioni contenute nella presente legge non trovano più applicazione dalla data di approvazione della stessa L.R. 37/85.