
LEGGE REGIONALE 14 aprile 1966, n. 5
G.U.R.S. 16 aprile 1966, n. 19
Modifiche alla legge 15 marzo 1963, n. 21, concernente "Provvidenze straordinarie per lo sviluppo dei comuni di Licata e Palma Montechiaro".
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Il termine entro il quale era prevista la stipulazione da parte dei comuni di Licata e Palma Montechiaro, dei mutui di cui all'art. 5 della legge 15 marzo 1963, n. 21, è prorogato di 5 anni.
La lettera d) dell'art. 2 della legge 15 marzo 1963, n. 21, è sostituita dalla seguente: "da tre rappresentanti dei lavoratori scelti su terne proposte dalle organizzazioni operanti nella zona".
L'art. 8 è sostituito dal seguente:
Alla programmazione ed alla progettazione delle opere previste dagli articoli 2, 5 e 7 provvede il Comitato previsto dall'art. 2.
All'approvazione dei programmi provvede, con suo decreto, l'Assessore per lo sviluppo economico.
Per l'approvazione dei progetti si provvede a norma della vigente legislazione regionale.
Per l'esecuzione dei lavori si provvede a mezzo dei comuni di Licata e Palma Montechiaro con l'osservanza delle norme anzidette.
Le opere previste dalla presente legge sono dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni sull'espropriazione per pubblica utilità.