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LEGGE REGIONALE 14 aprile 1966, n. 5

G.U.R.S. 16 aprile 1966, n. 19

Modifiche alla legge 15 marzo 1963, n. 21, concernente "Provvidenze straordinarie per lo sviluppo dei comuni di Licata e Palma Montechiaro".

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il termine entro il quale era prevista la stipulazione da parte dei comuni di Licata e Palma Montechiaro, dei mutui di cui all'art. 5 della legge 15 marzo 1963, n. 21, è prorogato di 5 anni.

Art. 2

La lettera d) dell'art. 2 della legge 15 marzo 1963, n. 21, è sostituita dalla seguente: "da tre rappresentanti dei lavoratori scelti su terne proposte dalle organizzazioni operanti nella zona".

Art. 3

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

Alla programmazione ed alla progettazione delle opere previste dagli articoli 2, 5 e 7 provvede il Comitato previsto dall'art. 2.

All'approvazione dei programmi provvede, con suo decreto, l'Assessore per lo sviluppo economico.

Per l'approvazione dei progetti si provvede a norma della vigente legislazione regionale.

Per l'esecuzione dei lavori si provvede a mezzo dei comuni di Licata e Palma Montechiaro con l'osservanza delle norme anzidette.

Le opere previste dalla presente legge sono dichiarate urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni sull'espropriazione per pubblica utilità.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, 14 aprile 1966.

CONIGLIO