
LEGGE REGIONALE 13 marzo 1963, n. 18
G.U.R.S. 23 marzo 1963, n. 13
Modifiche ed aggiunte alla legge 30 dicembre 1960, n. 48, riguardante norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 1/1964)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
(modificato dall'art. 2 della L.R. 1/64)
L'art. 8 della legge 30 dicembre 1960, n. 48, è così modificato:
"L'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione è autorizzato a concedere sussidi straordinari, con la procedura prevista dagli artt. 2 e 3, primo comma, nel testo modificato dalla presente legge, a patronati giuridicamente riconosciuti a norma del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, che svolgono assistenza tecnica, legale e tributaria a favore di mezzadri, compartecipanti, affittuari, enfiteuti e piccoli proprietari, coltivatori singoli o associati in cooperative.
Per le finalità previste al comma precedente è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962- 63, la spesa annua di lire 150 milioni".
I limiti di spesa previsti all'art. 9 della legge 30 dicembre 1960, n. 48, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962- 63, sono modificati come segue:
1) quello previsto alla lettera b) è elevato a L. 150 milioni;
2) quelli previsti alla lettera d) sono elevati a L. 40 milioni per le finalità indicate nella lettera b) dell'art. 4 della citata legge; a L. 130 milioni per le finalità indicate nella lettera c) e a L. 500 milioni per le finalità indicate nella lettera d) dello stesso art. 4.
All'onere previsto dalla presente legge, ricadente nell'esercizio finanziario 1962-63, si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 65 dello stato di previsione della spesa della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario medesimo.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Nella prima applicazione della presente legge, con riferimento all'esercizio finanziario 1962-63, le domande di cui all'art. 3 devono essere presentate all'Assessorato del lavoro e della cooperazione, entro 15 giorni dalla sua pubblicazione.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 13 marzo 1963.
D'ANGELO