
LEGGE REGIONALE 13 marzo 1963, n. 20
G.U.R.S. 23 marzo 1963, n. 13
Modifiche alla legge 18 aprile 1958, n. 12, e successive aggiunte e modificazioni.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 18 aprile 1958, n. 12, integrata dalla legge regionale 15 dicembre 1959, n. 32, sono aggiunte le seguenti lettere:
g) fino alla concorrenza di lire 2.500.000.000 in aggiunta allo stanziamento previsto al n. 10 del presente articolo;
h) fino alla concorrenza di lire 80 milioni in aggiunta allo stanziamento previsto al n. 11 del presente articolo, con specifica destinazione per la costruzione, l'impianto e l'attrezzatura della clinica urologica dell'Università di Palermo.
L'esecuzione delle opere previste dalle precedenti lettere g) ed h) rimane regolata dalle convenzioni già stipulate a norma degli articoli 18 e 22 della legge 18 aprile 1958, n. 12.