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LEGGE REGIONALE 13 marzo 1963, n. 20

G.U.R.S. 23 marzo 1963, n. 13

Modifiche alla legge 18 aprile 1958, n. 12, e successive aggiunte e modificazioni.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 18 aprile 1958, n. 12, integrata dalla legge regionale 15 dicembre 1959, n. 32, sono aggiunte le seguenti lettere:

g) fino alla concorrenza di lire 2.500.000.000 in aggiunta allo stanziamento previsto al n. 10 del presente articolo;

h) fino alla concorrenza di lire 80 milioni in aggiunta allo stanziamento previsto al n. 11 del presente articolo, con specifica destinazione per la costruzione, l'impianto e l'attrezzatura della clinica urologica dell'Università di Palermo.

L'esecuzione delle opere previste dalle precedenti lettere g) ed h) rimane regolata dalle convenzioni già stipulate a norma degli articoli 18 e 22 della legge 18 aprile 1958, n. 12.

Art. 2

Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 marzo 1963.

D'ANGELO