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LEGGE REGIONALE 22 febbraio 1963, n. 14

G.U.R.S. 2 marzo 1963, n. 10

Nuove norme per il credito agrario di esercizio.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 22/1974 e annotato al 22/4/1966)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' istituito un fondo per il credito agrario di esercizio al quale partecipa la Regione Siciliana con la somma di lire 20 miliardi.

Al fondo possono altresì partecipare gli istituti ed enti di credito agrario o autorizzati ad esercitare tale forma di credito nel territorio della Regione.

La gestione del fondo è affidata all'istituto o agli istituti ed enti che partecipano al fondo stesso e in proporzione alla rispettiva partecipazione.

Art. 2

Il fondo di cui all'articolo precedente è destinato a consentire la ratizzazione di prestiti agrari di esercizio accordati direttamente o in via di risconto, a favore di coltivatori diretti - proprietari od affittuari - di mezzadri, di coloni e di compartecipanti, di cooperative agricole e di consorzi di cooperative agricole, nonchè di agricoltori, enti ed associazioni agrarie, per gli scopi di cui all'articolo 2, n. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, dagli istituti ed enti di credito agrario od autorizzati ad esercitare tale forma di credito nel territorio della Regione. (1)

(1)

Vedi l'art. 3 della L.R. 6/66, che autorizza le casse rurali agrarie e gli enti ausiliari di credito, a maggiorare dell'1% la misura dei tassi di interesse per i prestiti di cui al presente articolo.

Art. 3

(abrogato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 22/74) (1)

(1)

Con l'art. 2, comma 2, della L.R. 22/74, le istanze presentate ai sensi dell'articolo annotato, eventualmente non ancora definite, possono essere ammesse a godere dei benefici previsti dagli artt. 5 e 7 della stessa L.R. 22/74.

Art. 4

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario terranno apposite gestioni separate, per le somme che utilizzeranno a valere sul fondo costituito ai sensi dell'art. 1, con l'osservanza delle modalità da stabilirsi a norma del primo comma dell'art. 11.

Art. 5

I prestiti ratizzati saranno rimborsati in 12 rate annuali posticipate costanti comprensive della quota di rimborso capitale e relativi interessi.

L'ammortamento del debito avrà inizio a partire dall'annata agraria 1965-66.

Nel periodo di preammortamento i debitori sono tenuti a pagare i soli interessi.

I mutui sono gravati di un tasso annuo di interesse del 2%, ridotto all'1% per i coltivatori diretti - proprietari od affittuari - i mezzadri, i coloni e i compartecipanti, le cooperative agricole ed i consorzi di cooperative agricole.

Il saggio di interesse è altresì ridotto all'1% nelle zone agrarie danneggiate dalle avversità atmosferiche nelle campagne 1960-61, 1961-62, determinate ai sensi della legge statale 21 luglio 1960, n. 739.

Art. 6

I prestiti agrari di esercizio ammessi alla ratizzazione ai sensi del precedente art. 2 sono quelli in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli già ratizzati in applicazione della legge 28 ottobre 1959, n. 28, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 7

Le domande per conseguire i benefici previsti dalla presente legge sono presentate direttamente agli istituti di credito od enti nei confronti dei quali gli interessati hanno contratto i debiti o vogliano effettuare i mutui di assestamento.

Tali domande, ove necessario, debbono essere corredate di un certificato rilasciato dagli Ispettorati agrari o dai sindaci o dagli Uffici provinciali dei contributi unificati o dalle Casse mutue dei coltivatori diretti attestante la qualifica di lavoratore agricolo manuale coltivatore.

Art. 8

Ai fini della concessione di nuovi prestiti a norma e per gli effetti del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, ed aggiunte successive, non sarà tenuto conto delle passività prorogate ed assestate a norma degli articoli precedenti.

Art. 9

Le operazioni inerenti alla utilizzazione del fondo sono deliberate da un Comitato composto di un funzionario della Ragioneria generale della Regione e di uno dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste; di un rappresentante di ciascun istituto ed ente partecipante al fondo; di un rappresentante per ciascuna delle seguenti organizzazioni: Unione regionale degli agricoltori; Alleanza dei coltivatori siciliani; Confederazione nazionale dei coltivatori diretti; Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.); Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.); Unione italiana del lavoro (U.I.L.); Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.); di un rappresentante delle Casse rurali ed artigiane designato dall'ente di zona.

Tali rappresentanti sono designati, per gli istituti ed enti partecipanti, dai competenti organi degli stessi e, per le organizzazioni di categoria, sono nominati dal Presidente della Regione su designazione delle rispettive organizzazioni regionali.

Le designazioni dei propri rappresentanti sono fatte dagli istituti ed enti che dichiarano di partecipare al fondo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

Il fondo di cui all'art. 1 della presente legge è destinato:

a) alle operazioni previste dall'art. 2 della presente legge;

b) a concorrere al pagamento degli interessi nella misura strettamente necessaria a coprire la differenza tra il tasso di interesse praticato dall'ente finanziatore e quello a carico dei mutuatari;

c) alla copertura delle eventuali perdite delle operazioni semprechè siano state prima esperite tutte le tempestive procedure di recupero, ed alla copertura delle spese per la gestione del fondo stesso;

d) alla copertura delle eventuali perdite ed alla concessione del concorso negli interessi delle operazioni previste nell'art. 3 della presente legge.

Art. 11

I rapporti relativi alla gestione del fondo sono regolati da apposite convenzioni stipulate dal Presidente della Regione su proposta del Comitato di cui all'art. 9 della presente legge con gli istituti ed enti interessati.

Detta convenzione prevede la corresponsione degli interessi da parte degli istituti sulle somme presso loro giacenti, nella stessa misura praticata dagli istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione.

Art. 12

Alle operazioni previste dalla presente legge si applicano le agevolazioni fiscali stabilite dalle vigenti disposizioni sul credito agrario.

Art. 13

Le ratizzazioni previste dalla presente legge sono concesse dai singoli istituti ed enti creditori, previa deliberazione del Comitato, al quale compete altresì la facoltà di accertare se le somme avute in prestito siano state effettivamente impiegate per le esigenze dell'azienda.

Le richieste di ratizzazione presentate da coltivatori diretti - proprietari od affittuari - enfiteuti, assegnatari, mezzadri, coloni e compartecipanti, nonchè da cooperative agricole e da consorzi di cooperative agricole hanno in ogni caso diritto di precedenza nella concessione dei benefici previsti dalla presente legge.

Le eventuali perdite di ciascuna operazione sono ripartite per l'80% a carico della quota regionale e per il restante 20% a carico della quota non regionale del fondo.

Sono inoltre poste a totale carico della quota regionale le eventuali perdite per le operazioni di ratizzazione fatte a favore dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, delle cooperative agricole e dei consorzi di cooperative agricole.

La differenza tra la misura degli interessi dovuta dai debitori ai sensi del precedente articolo 5 e quella spettante agli istituti ed enti creditori è esclusivamente a carico della quota regionale del fondo. (1)

(1)

Per l'interpretazione del comma annotato vedi l'art. 1 della L.R. 6/66.

Art. 14

All'onere di lire 20 miliardi, che, in applicazione della presente legge, graverà sull'esercizio in corso, si farà fronte, in deroga al limite di cui all'art. 2 della legge 3 gennaio 1961, n. 5, mediante contrazione di un prestito di pari importo con uno degli Istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione, della durata massima di anni 6 e con la protrazione non eccedente gli anni cinque.

Gli oneri derivanti alla Regione dal precedente comma saranno iscritti nel bilancio della Regione nella misura di lire 1 miliardo e 100 milioni all'anno per gli esercizi dal 1963-64 al 1967-68 e nella misura di lire 4 miliardi all'anno per ciascuno degli esercizi dal 1968-69 al 1973-74.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. (1)

(1)

Per la contrazione del prestito di cui all'articolo annotato, vedi l'art. 4 della L.R. 6/66.

Art. 15

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 febbraio 1963.

D' ANGELO