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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1963, n. 6

G.U.R.S. 12 gennaio 1963, n. 2

Modifiche alla legge 14 dicembre 1950, n. 85.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 1

All'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1950, n. 85, è aggiunta la seguente lettera:

d) "all'accrescimento, al rinnovo ed al miglioramento dell'attrezzatura dei laboratori provinciali di profilassi e delle istituzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia nonchè all'ampliamento od al rinnovo, anche mediante nuove costruzioni, ed al restauro delle relative sedi". (1)

(1)

L'integrazione disposta all'articolo annotato è erronea, in quanto la disposta integrazione riguarda l'art. 1 del D.L.P 31/50, ratificato dall'art. 1 della L.R. 85/50, indicata nella presente.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 gennaio 1963.

D'ANGELO