
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.
LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1963, n. 6
G.U.R.S. 12 gennaio 1963, n. 2
Modifiche alla legge 14 dicembre 1950, n. 85.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.
All'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1950, n. 85, è aggiunta la seguente lettera:
d) "all'accrescimento, al rinnovo ed al miglioramento dell'attrezzatura dei laboratori provinciali di profilassi e delle istituzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia nonchè all'ampliamento od al rinnovo, anche mediante nuove costruzioni, ed al restauro delle relative sedi". (1)
L'integrazione disposta all'articolo annotato è erronea, in quanto la disposta integrazione riguarda l'art. 1 del D.L.P 31/50, ratificato dall'art. 1 della L.R. 85/50, indicata nella presente.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.