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N.d.R. La presente è stata ABROGATA ai sensi dell'art. 128, comma 5, della L.R. 17/2004, in riferimento all'art. 3, comma 2, lett. f), della L.R. 10/99.

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1950, n. 85

G.U.R.S. 16 dicembre 1950, n. 48

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 30 giugno 1950, n. 31, concernente concessione di contributi straordinari per l'attrezzatura, l'ampliamento, la manutenzione e la efficienza dei servizi ospedalieri e dei servizi sanitari in genere, e per opere igieniche di carattere urgente nella Regione Siciliana.

N.d.R. Con l'art. 1 della L.R. 6/63 é stata disposta l'integrazione dell'art. 1 della presente; in effetti trattasi di una indicazione erronea, in quanto la disposta integrazione riguarda l'art. 1 del D.L.P. 31/50, ratificato dall'art. 1 della presente.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA ai sensi dell'art. 128, comma 5, della L.R. 17/2004, in riferimento all'art. 3, comma 2, lett. f), della L.R. 10/99.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

N.d.R. La presente è stata ABROGATA ai sensi dell'art. 128, comma 5, della L.R. 17/2004, in riferimento all'art. 3, comma 2, lett. f), della L.R. 10/99.

Art. 1

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 30 giugno 1950, n. 31, concernente concessione di contributi straordinari per l'attrezzatura, l'ampliamento, la manutenzione e la efficienza dei servizi ospedalieri e dei servizi sanitari in genere, e per opere igieniche di carattere urgente nella Regione Siciliana.

N.d.R. La presente è stata ABROGATA ai sensi dell'art. 128, comma 5, della L.R. 17/2004, in riferimento all'art. 3, comma 2, lett. f), della L.R. 10/99.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 dicembre 1950.

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