Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 1963, n. 1

G.U.R.I. 1 febbraio 1963, n. 29

Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. (1) (2)

TESTO COORDINATO (alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 e con annotazioni alla data 25 novembre 2019)

(1)

Per le norme di attuazione del presente statuto si rimanda:

- al D.L.vo 25 novembre 2019, n. 154, in materia di coordinamento della finanza pubblica;

- al D.L.vo 26 marzo 2018, n. 45, in materia di compartecipazioni ai tributi erariali;

- al D.L.vo 28 gennaio 2008, n. 29, in materia di catasto e libro fondiario;

- al D.L.vo 20 giugno 2005, n. 126, per il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria;

- al D.L.vo 1 aprile 2004, n. 111, per il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti;

- al D.L.vo 31 ottobre 2002, n. 270, per il trasferimento di funzioni in materia di invalidi civili;

- al D.L.vo 12 settembre 2002, n. 223, per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione;

- al D.L.vo  23 aprile 2002, n. 110, per il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese;

- al D.L.vo 25 maggio 2001, n. 265, per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonchè di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo;

- al D.L.vo 24 aprile 2001, n. 252, in materia di trasferimento alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

- al D.L.vo 24 aprile 2001, n. 237, in materia di trasferimento alla regione di beni immobili dello Stato;

- al D.L.vo 5 settembre 2000, n. 256, in materia di trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali;

- al D.L.vo 27 gennaio 1998, n. 31, in materia della restituzione di un immobile allo Stato;

- al D.L.vo 2 gennaio 1997, n. 9, in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

- al D.L.vo 16 settembre 1996, n. 514, per la delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro;

- al D.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401, in materia di trasferimento alla Regione di beni immobili patrimoniali disponibili.

Inoltre in merito all'adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione del presente, si rimanda:

- al D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

- al D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902.

(2)

In ordine alle norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, si rimanda alla legge 23 febbraio 2001, n. 38.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

TITOLO I

Costituzione della Regione

Art. 1

Il Friuli-Venezia Giulia è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione, secondo il presente Statuto.

Art. 2

(modificato dall'art. 1, comma 1, della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1)

La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste.

La Regione ha per capoluogo la città di Trieste.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 3

Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.

TITOLO II

Potestà della Regione

CAPO I

POTESTA' LEGISLATIVA

Art. 4

(integrato dall'art. 5, comma 1, della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2)

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonchè nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;

1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;

3) caccia e pesca;

4) usi civici;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) industria, e commercio;

7) artigianato;

8) mercati e fiere;

9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;

10) turismo e industria alberghiera;

11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;

12) urbanistica;

13) acque minerali e termali;

14) istituzioni culturali, ricreative e sportive: musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Art. 5

Con l'osservanza dei limiti generali indicati nello articolo 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

[1) elezioni del Consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo;] (numero abrogato) (1)

2) disciplina del referendum previsto negli articoli 7 e 33;

3) istituzione di tributi regionali prevista nell'articolo 51;

4) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;

[5) ordinamento e circoscrizione dei Comuni;] (numero abrogato) (2)

6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;

8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione; (3)

9) istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;

10) miniere, cave e torbiere;

11) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;

12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;

13) polizia locale, urbana e rurale;

14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni: opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria;

15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;

16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonchè il recupero dei minorati fisici e mentali;

17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;

18) edilizia popolare;

19) toponomastica;

20) servizi antincendi;

21) annona;

22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

(2)

Numero abrogato dall'art. 5, comma 2, della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.

(3)

Per le norme di attuazione del punto annotato, si rimanda al D.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871.

Art. 6

La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie:

1) scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica;

2) lavoro, previdenza e assistenza sociale;

3) antichità e belle arti, tutela del paesaggio, della flora e della fauna, oltre che nelle altre materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscano alla Regione questa facoltà.

Art. 7

(integrato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1)

La Regione provvede con legge:

1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;

2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'articolo 52;

3) all'istituzione di nuovi Comuni, anche in forma di Città metropolitane, ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.

CAPO II

POTESTA' AMMINISTRATIVA

Art. 8

La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5 salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica.

Art. 9

La Regione ha facoltà di concorrere con propri contributi allo sviluppo dell'istruzione universitaria, nell'ambito della Regione stessa.

Art. 10

(modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 e dall'art. 3, comma 1, della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1)

Lo Stato può con legge, delegare alla Regione ed ai Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, l'esercizio di proprie funzioni amministrative.

Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici della amministrazione regionale, previa, intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Regione.

Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese farà carico allo Stato.

Art. 11

(sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1)

1. I Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali.

3. La Regione assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite.

TITOLO III

Organi della Regione - Costituzione e attribuzioni

CAPO I

ORGANI DELLA REGIONE

Art. 12

(modificato e integrato dall'art. 5, comma 1, lett. d), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2)

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.

In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonchè l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. (1)

La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.

(1)

In ordine alle modalità di elezione del Presidente della Regione, del Consiglio regionale e degli assessori si rimanda all'art. 5, commi 2 e 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

CAPO II

IL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 13

(sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. e), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 e dall'art. 1, comma 1, della legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1) (1)

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.

2. Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali.

(1)

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, della predetta legge, di modifica del presente articolo, si applicano a decorrere dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della citata legge costituzionale 1/2013.

Art. 14

(modificato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, modificato e integrato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3 e modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2)

Il consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.

La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti; i due consiglieri più giovani fungono da segretari.

Art. 15

(integrato dall'art. 5, comma 1, lett. f), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 e modificato dall'art. 5, comma 1, della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1)

Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto la maggiore età il giorno delle elezioni.

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un'altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo.

[Altri casi di incompatibilità ed i casi di ineleggibilità sono stabiliti con legge dello Stato.] (comma abrogato) (1)

Art. 16

I consiglieri regionali rappresentano la intera Regione senza vincolo di mandato.

Essi non possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 17

Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, ciascun consigliere regionale presta giuramento, secondo la seguente formula:

"Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione".

Art. 18

Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'Ufficio di presidenza, con la elezione del Presidente, di due vicepresidenti e di segretari, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno del Consiglio.

L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; dopo la seconda votazione e sufficiente la maggioranza relativa, dei voti validi espressi.

Subito dopo la costituzione dell'ufficio di Presidenza, i consiglieri regionali sono assegnati a Commissioni permanenti istituite, a norma di regolamento, per il preventivo esame dei disegni di legge.

Art. 19

Al Presidente del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di carica.

Agli altri membri del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di presenza per i giorni di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni.

Art. 20

(modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2)

Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente.

Esso si riunisce di diritto il primo giorno, non festivo di febbraio e di ottobre.

Il Consiglio si riunisce, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente deve convocarlo entro quindici giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Regione o un quarto dei consiglieri.

L'ordine del giorno del Consiglio regionale è preventivamente comunicato al Commissario del Governo.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.

Art. 21

Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno.

Art. 22

(integrato dall'art. 5, comma 1, lett. i), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2)

Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto, o gravi violazioni di legge, o quando non corrisponda all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza, nazionale [o quando non sia in grado di funzionare] (parole soppresse) (1).

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Col decreto di scioglimento, è nominata una Commissione di tre cittadini, eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione, di competenza della Giunta, ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento.

Il nuovo Consiglio è convocato entro 20 giorni dalla data delle elezioni.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.

Art. 23

(modificato dall'art. 5, comma 1, lett. l), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2)

L'invito a sostituire la Giunta regionale o il Presidente della Regione, previsto dal primo comma dell'articolo 22, è rivolto al Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Commissario del Governo, con provvedimento motivato, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

CAPO III

FUNZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 24

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative, attribuite alla Regione, e le altre funzioni, conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato.

Art. 25

Il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre, approva il bilancio di previsione della Regione per il successivo esercizio predisposto dalla Giunta regionale.

L'esercizio provvisorio può essere deliberato dal Consiglio regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi.

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Il Consiglio regionale, entro il 31 luglio, esamina ed approva il conto consuntivo della Regione per l'esercizio trascorso. Il conto consuntivo è diviso nello stesso modo in cui è diviso il bilancio di previsione.

Art. 26

(modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2)

Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la Regione, può formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento.

I progetti sono inviati, dal Presidente della Regione, al Governo per la presentazione alle Camere.

Il Consiglio regionale può anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.

CAPO IV

LA FORMAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI

Art. 27

(modificato dall'art. 6, comma 1, della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1)

L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in numero non inferiore a 5.000.

Art. 28

Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo e con votazione finale.

Art. 29

Ogni legge, approvata dal Consiglio regionale, è comunicata dal Presidente del Consiglio stesso al Commissario del Governo e promulgata 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale per motivi di illegittimità costituzionale o di contrasto con gli interessi nazionali.

Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo con maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa è promulgata, se, entro 15 giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere.

Art. 30

La promulgazione di una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta di componenti, qualora il Governo della Repubblica espressamente lo consenta, può intervenire anche prima dei termini stabiliti dall'articolo precedente.

Art. 31

(modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2)

La legge regionale è promulgata dal Presidente della Regione con la formula: "Il Consiglio regionale ha approvato, il Presidente della Regione promulga la seguente legge". Al testo della legge, segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione".

Art. 32

La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione, salvo che non sia fissato nella legge stessa un termine diverso.

La legge regionale è riprodotta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 33

(abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. m), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2)

[La legge regionale è sottoposta a referendum popolare per l'abrogazione totale o parziale qualora ne facciano richiesta almeno 20.000 elettori o due Consigli provinciali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie di bilancio della Regione.

Hanno diritto a partecipare al referendum tutti gli elettori della Regione.

La proposta soggetta ai referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Le altre modalità per l'attuazione del referendum sono determinate dalla legge regionale prevista dall'articolo 5 del presente Statuto.]

CAPO V

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE

(modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2

Art. 34

(sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. n), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2)

La Giunta regionale è composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonchè la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.

Art. 35

(abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. m), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2)

[Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio nel suo seno dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.]

Art. 36

(abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. m), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2)

[La Giunta regionale è eletta dal Consiglio nel suo seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.]

Art. 37

(abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. m), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2)

[La Giunta regionale o uno o più dei suoi componenti, salvo il caso previsto dall'articolo 22, possono essere revocati dal Consiglio, su mozione motivata, presentata da almeno un sesto dei componenti del Consiglio, e votata, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei componenti stessi.

La mozione di revoca deve essere posta in discussione entro sette giorni, ma non prima di tre giorni dai la presentazione.]

Art. 38

(abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. m), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2)

[Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta regionale hanno effetto dopo che il Consiglio ne ha preso atto.

Alle dimissioni, alla revoca o al decesso del Presidente della Giunta regionale conseguono, di diritto, le dimissioni dell'intera Giunta.]

Art. 39

(abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. m), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2)

[Le dimissioni rassegnate dagli assessori sono accolte dal Presidente della Giunta regionale, che ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.]

Art. 40

(modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2)

L'Ufficio di Presidente della Regione o d'assessore è incompatibile con qualunque altra carica pubblica.

Art. 41

(modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2)

Al Presidente della Regione ed agli assessori è attribuita con legge regionale una indennità di carica.

CAPO VI.

FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

(modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2)

Art. 42

(modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2)

Il Presidente della Regione:

a) rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta regionale e ne dirige e coordina l'attività, sopraintende agli uffici e servizi regionali;

b) promulga, le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

c) esercita, le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e, dallo Statuto regionale.

Art. 43

(abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. m), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2)

[Il Presidente della Giunta con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, provvede alla designazione dell'assessore effettivo che deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento, all'assegnazione degli assessori ai singoli assessorati o ad altri eventuali incarichi ed a regolare le supplenze.]

Art. 44

(modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2)

Il Presidente della Regione interviene alle sedute del Consiglio dei ministri per essere sentito, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione.

Art. 45

(modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2)

Il Presidente della Regione presiede alle funzioni amministrative il cui svolgimento è stato affidato dallo Stato alla Regione a norma del primo e del secondo comma dell'articolo 10, uniformandosi alle istruzioni impartite dalle Amministrazioni centrali statali.

Il Presidente della Regione risponde della attività diretta all'esercizio delle funzioni indicate nel primo comma verso il Consiglio regionale e verso il Governo della Repubblica.

I provvedimenti emanati dalla Regione in base all'articolo 10 non sono definitivi.

CAPO VII

FUNZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 46

(abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. m), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2)

[Spetta alla Giunta regionale: deliberare i regolamenti per la esenzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale; esercitare l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale e deliberare i contratti della Regione, salve le attribuzioni riservate agli assessori in base al primo comma dell'articolo 34; amministrare il patrimonio della Regione e controllare la gestione dei servizi pubblici regionali, affidati ad aziende speciali; predisporre il bilancio preventivo e presentare annualmente il conto consuntivo; deliberare in materia di liti attive e passive, rinuncie e transazioni; esercitare le altre attribuzioni ad essa demandate dal presente Statuto o da altre leggi.]

Art. 47

La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della: istituzione, regolamentazione e modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la Regione.

La Giunta regionale deve essere anche consultata in relazione alla elaborazione di trattati di commercio con Stati esteri che interessino il traffico confinario della Regione o il transito per il porto di Trieste.

Il Governo della Repubblica può chiedere il parere della Giunta regionale su altre questioni che interessano la Regione, o la Regione e lo Stato.

TITOLO IV

Finanze - Demanio e patrimonio della Regione

Art. 48

La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 49

(sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 1984, n. 457, a decorrere dal 1 gennaio 1984, modificato dall'art. 1, comma 146, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'art. 30, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dall'art. 1, commi 946 e 947, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2008, integrato dall'art. 1, comma 187, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008, modificato dall'art. 1, comma 513, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e sostituito dall'art. 1, comma 817, lett. a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)

1. Spettano alla Regione le seguenti quote di gettito delle sottoindicate entrate tributarie erariali:

a) i 2,975 decimi del gettito dell'accisa sulla benzina e i 3,034 decimi del gettito dell'accisa sul gasolio erogati nella Regione per uso di autotrazione;

b) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sull'energia elettrica consumata nella Regione;

c) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione;

d) i 5,91 decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente all'ambito territoriale, esclusa l'IVA applicata alle importazioni, da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica;

e) i 5,91 decimi del gettito di qualsiasi altro tributo erariale, comunque denominato, maturato nell'ambito del territorio regionale, ad eccezione: delle accise diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c); dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e altri prodotti; delle entrate correlate alle accise; della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto; delle entrate derivanti dai giochi; delle tasse automobilistiche; dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione. Per i tributi erariali per i quali non è individuabile il gettito maturato, si fa riferimento al gettito riscosso nel territorio regionale.

2. La devoluzione alla Regione delle quote di gettito dei tributi erariali indicati nel presente articolo è effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti pubblici e territoriali.

3. La Regione compartecipa al gettito delle imposte sostitutive istituite dallo Stato nella misura in cui ad essa o agli enti locali del suo territorio è attribuito il gettito delle imposte sostituite.

Art. 50

Per provvedere a scopi determinati, che non rientrano nelle funzioni normali della Regione, e per la esecuzione di programmi organici di sviluppo, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali.

Art. 51

(integrato dall'art. 1, comma 157, lett. a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, modificato dall'art. 7, comma 1, della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1, modificato dall'art. 1, comma 817, lett. b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e integrato e modificato dall'art. 1, commi 875-quinquies e 875-sexies, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel testo introdotto dall'art. 33-ter, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e modificato dall'art. 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)

Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facoltà di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato e dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane.

Il gettito relativo a tributi propri e a compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscano agli enti locali spetta alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio territorio, ferma restando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato.

Qualora la legge dello Stato attribuisca agli enti locali la disciplina dei tributi, delle addizionali o delle compartecipazioni di cui al secondo comma, spetta alla Regione individuare criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel proprio territorio.

Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione può:

a) con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile; (1)

b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali, disciplinando, anche in deroga alla legge statale, tra l'altro, le modalità di riscossione;

b-bis) disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.

Il regime doganale è di esclusiva competenza dello Stato.

Qualora la legge dello Stato istituisca un tributo di spettanza delle province, tale tributo e i poteri riconosciuti alle province in relazione allo stesso sono attribuiti alla Regione.

Le assegnazioni di risorse o le misure agevolative disposte dallo Stato in favore della generalità delle province, potenzialmente destinate anche ai territori delle ex province del Friuli Venezia Giulia, sono disposte a favore della regione.

(1)

In attuazione della lettera annotata, si rimanda all'art. 1 del D.L.vo 11 agosto 2014, n. 129.

Art. 52

La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa garantiti, per provvedere ad investimenti in opere permanenti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie, salve le autorizzazioni di competenza del Ministro per il tesoro e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio disposte dalle leggi vigenti.

Art. 53

(modificato e integrato dall'art. 2, comma 1, della legge 6 agosto 1984, n. 457, a decorrere dal 1 gennaio 1984 e integrato dall'art. 1, comma 157, lett. b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220)

La regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.

A tal fine la giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

La Regione, previe intese col Ministro per le finanze, può affidare ad organi dello Stato l'accertamento e la riscossione e di propri tributi. Le predette intese definiscono i necessari indirizzi e obiettivi strategici relativi all'attività di accertamento dei tributi nel territorio della Regione, la quale è svolta attraverso i conseguenti accordi operativi con le Agenzie fiscali.

Art. 54

(modificato dall'art. 8, comma 1, della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1)

Allo scopo di adeguare le finanze dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale può assegnare essi annualmente una quota delle entrate della Regione.

Art. 55

Sono trasferiti alla Regione e vanno a far parte del patrimonio indisponibile i seguenti beni dello Stato;

1) le foreste;

2) le miniere e le acque minerali e termali;

3) le cave e torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo.

Art. 56

Sono trasferiti alla Regione i beni immobili patrimoniali dello Stato, che si trovano nel territorio della Regione, disponibili alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 57

Con norme di attuazione del presente Statuto, saranno determinati i beni indicati negli articoli 55 e 56 e le modalità per la loro consegna alla Regione.

TITOLO V

Controlli sull'Amministrazione regionale

Art. 58

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti, da una delegazione della Corte stessa, avente sede nel capoluogo della Regione.

TITOLO VI

Enti locali

Art. 59

(sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1)

1. L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto

Art. 60

Il controllo sugli atti degli Enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Stato.

TITOLO VII

Rapporti tra Stato e Regione

Art. 61

E' istituito, nella Regione, un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione stessa. Il Commissario è un funzionario dello Stato avente qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 62

(modificato dall'art. 10, comma 1, della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1)

Il Commissario del Governo nella Regione, oltre ad esercitare le funzioni demandategli dal presente Statuto:

1) coordina, in conformità alle direttive governative, l'esercizio delle attribuzioni dello Stato nella Regione;

2) vigila sull'esercizio da parte della Regione e dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, delle funzioni delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi ai Capi delle rispettive Amministrazioni;

3) costituisce il tramite dei rapporti tra lo Stato e la Regione, salve le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alle Amministrazioni periferiche dello Stato, i cui uffici non sono espressamente trasferiti alla Regione.

Al Commissario del Governo devono essere inviate tempestivamente dalla Presidenza del Consiglio regionale gli ordini del giorno delle sedute consiliari, nonchè copia dei processi verbali delle sedute del Consiglio regionale.

TITOLO VIII

Disposizioni integrative transitorie e finali

Art. 63

(integrato dall'art. 5, comma 1, lett. o), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2)

Per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.

Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.

Art. 64

Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 65

Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.

Art. 66

(modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1)

Con le norme da emanarsi nei modi previsti dallo articolo 65 ed entro il termine di quattro mesi dalla prima elezione del Consiglio regionale, sarà istituito, nell'ambito della provincia di Udine, un circondario corrispondente al territorio attualmente soggetto alla giurisdizione del tribunale di Pordenone ed al territorio dei comuni di Erto-Casso e Cimolais, per il decentramento di funzioni amministrative.

Con le stesse norme saranno decentrati, con specifica attribuzione di competenza, in detto circondario, gli uffici statali non trasferibili all'Amministrazione regionale, ivi compresi quelli dell'Amministrazione dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e quelli degli enti parastatali.

La Regione decentra in detto circondario i suoi uffici

[I Comuni del detto circondario sono costituiti in consorzio generale per esercitare funzioni delegate ai sensi dell'articolo 11.] (comma abrogato) (1)

(1)

Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. b), della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1.

Art. 67

La Regione provvederà alla prima costituzione dei propri uffici, di norma, con personale comandato dai Comuni, dalle Province e dagli uffici dello Stato.

Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le qualifiche dei dipendenti statali dei quali richiede il comando.

I comandi sono disposti dalle Amministrazioni dalle quali dipendono gli impiegati, previa intesa con la Giunta regionale.

Art. 68

Con legge regionale saranno stabilite le modalità per l'inquadramento nei ruoli organici della Regione del personale indicato dall'articolo 67.

Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale.

Per il personale statale inquadrato nei ruoli organici della Regione si opera una corrispondente riduzione nei ruoli organici dello Stato.

Art. 69

Con legge della Repubblica saranno emanate, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, le norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale con i criteri stabiliti nello articolo 13.

Le spese relative alla prima elezione sono a carico dello Stato.

Le spese relative al primo impianto dell'organizzazione regionale sono anticipate dallo Stato sulle quote dei proventi spettanti alla Regione, in conformità dello articolo 49.

Art. 70

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge della Repubblica, i poteri di amministrazione del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste - esclusi quelli spettanti al Prefetto e quelli trasferiti alla Regione - saranno esercitati dal Commissario del Governo nella Regione. Al Commissario del Governo nella Regione sono inoltre devolute le attribuzioni indicate nella legge 27 giugno 1955, n. 514, e successive proroghe,- per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del predetto territorio.

Il fondo destinato per l'esercizio 1962-63 alle esigenze del territorio di Trieste, dedotto l'ammontare della spesa sostenuta annualmente per il personale assunto dal Governo militare alleato, in relazione alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, è consolidato per dieci esercizi a decorrere dal 1962-63.

Il Commissario del Governo nella regione ripartisce i fondi di sua competenza, su parere conforme di una Commissione composta del sindaco di Trieste, del presidente della provincia di Trieste e di cinque consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Trieste e nominati dal Consiglio regionale con voto limitato.

Alla stessa Commissione il Commissario del Governo potrà chiedere pareri non vincolanti per le sue altre attribuzioni amministrative in ordine al territorio di Trieste.

Con legge della Repubblica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, saranno emanate norme per l'istituzione dell'ente del porto di Trieste e per il relativo ordinamento.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sassari, addì 31 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI - TAVIANI - BOSCO - TRABUCCHI - TREMELLONI - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: BOSCO