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LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1964, n. 23

G.U.R.S. 24 ottobre 1964, n. 46

Modifiche alla legge 30 dicembre 1960, n. 48 e successive aggiunte e modificazioni, concernente norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione.

Testo annotato al 31/12/1964

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Alla legge 30 dicembre 1960, n. 48, modificata con la legge 6 marzo 1964, n. 1, è apportata la seguente modifica:

- all'art. 5 le parole: "entro il 31 ottobre dell'anno finanziario" sono sostituite con le seguenti: "entro il 31 gennaio dell'anno finanziario".

Art. 2

I sussidi e i contributi previsti nella legge di bilancio relativa all'esercizio finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 in base alla legge 30 dicembre 1960, n. 48 e alle successive aggiunte e modificazioni, vengono erogati ad integrazione e proporzionalmente a quelli concessi in base ai preventivi presentati per il precedente esercizio. A questo fine, i singoli enti, patronati ed associazioni devono presentare domanda all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione entro il 31 ottobre 1964. (1)

(1)

Per l'interpretazione dell'articolo annotato vedi l'art. 1 della L.R. 35/64.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 ottobre 1964.

CONIGLIO