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LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1964, n. 25

G.U.R.S. 24 ottobre 1964, n. 46

Modifiche al decreto legislativo presidenziale 12 luglio 1952, n. 11 e abrogazione della legge 4 febbraio 1957, n. 14, concernenti la costruzione di alloggi per le categorie disagiate.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 7/1965)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(modificato dall'art. 1, commi 1 e 2, della L.R. 7/65)

I numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 1 del decreto legislativo presidenziale 12 luglio 1952, n. 11 sono sostituiti dai seguenti:

1) disoccupati involontari, mutilati, invalidi, pensionati della Previdenza sociale, lavoratori saltuari il cui reddito complessivo non superi L. 700 mila annue;

2) lavoratori saltuari o abituali, pensionati mutilati, invalidi o disoccupati involontari, con reddito complessivo che non superi L. 1.000.000;

3) lavoratori di ogni specie con reddito complessivo compreso tra L. 240.000 e L. 2.000.000;

4) sottoposti a sgombero per ordine della pubblica autorità che non rientrino in alcuna delle precedenti categorie.

Per reddito si deve intendere la somma di tutti i redditi extra lavoro di ciascun componente il nucleo familiare, mentre per reddito di lavoro si intende la somma degli stipendi o salari tabellari contrattuali della categoria cui appartiene ciascun componente il nucleo familiare, esclusi gli assegni familiari, la tredicesima mensilità, le quote complementari di caro vita o sostitutive di esse.

Non si tiene conto, tuttavia, per ogni componente oltre il terzo, di una quota pari ad un decimo della somma predetta.

Art. 2

La legge 4 febbraio 1957, n. 14, recante modifiche al decreto legislativo presidenziale 12 luglio 1952, n. 11, è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 ottobre 1964.

CONIGLIO